CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 37831/2022 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed all' errata determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il fatto che l'offesa non poteva considerarsi di particolare tenuità, considerato che l'imputato aveva tenuto una condotta particolarmente pericolosa perdendo il con- trollo del veicolo, procedendo contromano ed abbattendo i pali della segnaletica e che aveva manifestato plurimi sintomi di ebbrezza ed un tasso alcolemico consi- derevolmente alto (pag. 2 sentenza impugnata). La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con-- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Risulta pienamente adempiuto l'obbligo motivazionale in punto di dosimetria della pena avendo la Corte territoriale dato atto di ritenere la pena irrogata dal giudice di primo grado del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto, al grado della colpa ed alla personalità dell'imputato, avendo la condotta di questi creato. un notevole pericolo per gli utenti della strada, essendo evidenti i sintomi di eb- brezza con i quali egli si era messo alla guida ed essendo il tasso alcoiernico ri- scontrato assai elevato, pari ad 1,95 g/I. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude„ pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Pv. N. 37831/2022 RG. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/20, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a! pagamento dea sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dPlie 7--r mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere este ore 2'a p,re,,identel V enzo Pe rn,yéle