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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32274/2024

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ato la seguente: - SENTENZA 1 ASO, 2E24 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Apricena (Fg) il 2 gennaio 1953; IL n: NZIONAR Luana avverso la ordinanza n. 112/23 RMR del Tribunale di Foggia del 26 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Foggia, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 26 ottobre 2023 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, avverso il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale dauno in data 11 ottobre 2023, avente ad oggetto il sequestro preventivo della somma di euri 75.000,00 in quanto ritenuta possibile profitto del reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 che sarebbe stato commesso dal Bianchi attraverso il trasferimento - ritenuto integrare una ipotesi dì fraudolenta operazione volta a rendere infruttuosa o quanto meno difficoltosa la possibilità di recupero da parte dell'Erario di somme ad esso dovute per tributi non corrisposti - di detta somma da un conto corrente bancario intestato alla predetta [OSCURATO:PERSONA] f Sri intrattenuto da questa presso la filiale di Apricena della Banca popolare pugliese adaltro conto corrente bancario, sempre intestato alla medesima correntista ma, intrattenuto, questa volta, presso un istituto di credito avente sede presso l'isola di Malta.

Ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del Bianchi, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale viene contestata, con riferimento al vizio di violazione di legge, la ritenuta natura fraudolenta della operazione di trasferimento di danaro posta in essere dal Bianchi, anche in considerazione del fatto che la stessa, oggetto di trasparente tracciabilità, è stata compiuta fra due rapporti bancari entrambi riconducibili alla società della quale l'imputato è il legale rappresentante, in ambito territoriale ricadente nell'Unione europea ed in relazione al quale, ai sensi della Direttiva comunitaria n. 2010/24/Ue, è possibile attivare forme di cooperazione unionale tali da consentire ad uno Stato di recuperare a tassazione somme giacenti presso altri Stati dell'Unione stessa.

In data 5 aprile 2024 la ricorrente difesa ha fatto pervenire una memoria in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale, con la quale, confutando dette conclusioni, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Osserva il Collegio come in più occasioni questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che l'attività fraudolenta che integra il reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 può essere realizzata, come in realtà sì è verificato nell'occasione, anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, sebbene tali atti di per sé non siano tali da costituire alcun illecito, atteso che la possibilità che si ha di esportare valuta all'estero non esclude che detto trasferimento possa avvenire allo scopo di sottrarre i valori monetari alla garanzia patrimoniale in favore dell'Erario (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 ottobre 2019, n. 42569, rv 278257), fermo restando che la citata finalità deve essere, ai fini della sussistenza del reato, l'obbiettivo primario che, attraverso il trasferimento all'estero del danaro, il soggetto agente si prefiggeva (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 marzo 2018, n. 14007, rv 272582).

Ciò posto, osserva il Collegio, che, premessa la incontestata materialità dell'avvenuto trasferimento all'estero da parte del Bianchi, nella ricordata qualità, di una non modesta somma di danaro, non risulta che lo stesso abbia in qualche modo giustificato causalmente tale transazione finanziaria.

Ritiene il Collegio che questa mancanza legittimi la rappresentazione - tanto più nella presente fase cautelare reale in cui, (dovendosi in tal modo meglio chiarire il senso del rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, laddove questo non abbia esclusivamente una finalità impeditiva, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato: Corte di cassazione, Sezione I penale, 27 aprile 2018, n. 18491, rv 273069), ai fini della legittimità del provvedimento segregativo deve intendersi sufficiente, per un verso, che la condotta posta in essere sia astrattamente riconducibile ad una delle ipotesi di reato che legittima la adozione della misura ma anche, per altro verso, che tale condotta, sulla base degli elementi già acquisiti agli atti, sia attribuibile, anche tenuto conto delle eventuali difese formulate da questo, al comarento avuto dall'indagato (va, infatti, ricordato che, in ultima analisi, st) costui il soggetto inciso dal provvedimento cautelare, non sarebbe, infatti, accettabile che, in assenza quanto meno di una parvenza di legame fra il fumus delicti ed il soggetto colpito dalla misura, quest'ultima possa essere spiccata a suo danno: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 febbraio 2024, n. 8152, rv285966) - che, non essendo emersa alcun'altra ragione economica che giustificasse il trasferimento all'estero di somme monetarie - lo scopo perseguito dall'indagato fosse quello di stornare il citato compendio finanziario dalla possibile agevole azione recuperatoria dello Stato per l'omesso versamento di imposte dirette.Né, ritiene il Collegio, tale ricostruzione, volta cioè ad ravvisare nella condotta del Bianchi gli astratti fattori integranti la condotta delittuosa, risulta essere contraddetta, secondo quanto rilevato dalla ricorrente difesa, dalla circostanza che il trasferimento di danaro è intervenuto comunque in ambito di Unione europea, di tal che sarebbero comunque applicabili i principi di cui alla Direttiva comunitaria 2010/24/Ue, in forza della quale, precisa il ricorrente, sarebbe possibile attivare, tramite la Direzione provinciale della Agenzia delle entrate competente per territorio una richiesta di recupero finanziario degli eventuali debiti tributari inadempiuti dalla "[OSCURATO:PERSONA]".

Invero, senza entrare nel merito della concreta operatività della citata normativa sovranazionale, si rileva che, secondo la interpretazione che questa Corte ha dato della disciplina contenuta nell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, il reato in questione è integrato non solo ove l'azione recuperatoria dello Stato sia stata resa impossibile per effetto del comportamento simulato o fraudolento del soggetto, ma anche nel caso in cui tale azione sia divenuta meno efficace in quanto resa da tale comportamento più difficoltosa (si veda, a tale proposito: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2018, n. 32504, rv 273496).

Circostanza quest'ultima, in linea astratta, ora indubbiamente sussistente essendo di tutta evidenza che, anche nella ipotesi in cui la Agenzia delle entrate possa attivare meccanismi di cooperazione internazionale richiamati dal ricorrente onde pervenire al risultato di recuperare i crediti da essa vantati per imposte dirette nei confronti della società della quale il Bianchi è il legale rappresentante, l'esperimento di siffatta procedura comporterebbe delle maggiori difficoltà, tali da renderla meno efficiente, rispetto a quelle che potrebbe richiedere una ordinaria esecuzione esattoriale esperita in relazione a beni esistenti sul territorio nazionale.

Essendo, pertanto, risultato infondato il ricorso proposto dalla difesa dell'indagato, esso deve essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sperse pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: - SENTENZA 1 ASO, 2E24 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Apricena (Fg) il 2 gennaio 1953; IL n: NZIONAR Luana avverso la ordinanza n. 112/23 RMR del Tribunale di Foggia del 26 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Foggia, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 26 ottobre 2023 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, avverso il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale dauno in data 11 ottobre 2023, avente ad oggetto il sequestro preventivo della somma di euri 75.000,00 in quanto ritenuta possibile profitto del reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 che sarebbe stato commesso dal Bianchi attraverso il trasferimento - ritenuto integrare una ipotesi dì fraudolenta operazione volta a rendere infruttuosa o quanto meno difficoltosa la possibilità di recupero da parte dell'Erario di somme ad esso dovute per tributi non corrisposti - di detta somma da un conto corrente bancario intestato alla predetta [OSCURATO:PERSONA] f Sri intrattenuto da questa presso la filiale di Apricena della Banca popolare pugliese adaltro conto corrente bancario, sempre intestato alla medesima correntista ma, intrattenuto, questa volta, presso un istituto di credito avente sede presso l'isola di Malta. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del Bianchi, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale viene contestata, con riferimento al vizio di violazione di legge, la ritenuta natura fraudolenta della operazione di trasferimento di danaro posta in essere dal Bianchi, anche in considerazione del fatto che la stessa, oggetto di trasparente tracciabilità, è stata compiuta fra due rapporti bancari entrambi riconducibili alla società della quale l'imputato è il legale rappresentante, in ambito territoriale ricadente nell'Unione europea ed in relazione al quale, ai sensi della Direttiva comunitaria n. 2010/24/Ue, è possibile attivare forme di cooperazione unionale tali da consentire ad uno Stato di recuperare a tassazione somme giacenti presso altri Stati dell'Unione stessa. In data 5 aprile 2024 la ricorrente difesa ha fatto pervenire una memoria in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale, con la quale, confutando dette conclusioni, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Osserva il Collegio come in più occasioni questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che l'attività fraudolenta che integra il reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 può essere realizzata, come in realtà sì è verificato nell'occasione, anche mediante il trasferimento all'estero di somme di denaro, sebbene tali atti di per sé non siano tali da costituire alcun illecito, atteso che la possibilità che si ha di esportare valuta all'estero non esclude che detto trasferimento possa avvenire allo scopo di sottrarre i valori monetari alla garanzia patrimoniale in favore dell'Erario (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 ottobre 2019, n. 42569, rv 278257), fermo restando che la citata finalità deve essere, ai fini della sussistenza del reato, l'obbiettivo primario che, attraverso il trasferimento all'estero del danaro, il soggetto agente si prefiggeva (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 marzo 2018, n. 14007, rv 272582). Ciò posto, osserva il Collegio, che, premessa la incontestata materialità dell'avvenuto trasferimento all'estero da parte del Bianchi, nella ricordata qualità, di una non modesta somma di danaro, non risulta che lo stesso abbia in qualche modo giustificato causalmente tale transazione finanziaria. Ritiene il Collegio che questa mancanza legittimi la rappresentazione - tanto più nella presente fase cautelare reale in cui, (dovendosi in tal modo meglio chiarire il senso del rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, laddove questo non abbia esclusivamente una finalità impeditiva, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato: Corte di cassazione, Sezione I penale, 27 aprile 2018, n. 18491, rv 273069), ai fini della legittimità del provvedimento segregativo deve intendersi sufficiente, per un verso, che la condotta posta in essere sia astrattamente riconducibile ad una delle ipotesi di reato che legittima la adozione della misura ma anche, per altro verso, che tale condotta, sulla base degli elementi già acquisiti agli atti, sia attribuibile, anche tenuto conto delle eventuali difese formulate da questo, al comarento avuto dall'indagato (va, infatti, ricordato che, in ultima analisi, st) costui il soggetto inciso dal provvedimento cautelare, non sarebbe, infatti, accettabile che, in assenza quanto meno di una parvenza di legame fra il fumus delicti ed il soggetto colpito dalla misura, quest'ultima possa essere spiccata a suo danno: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 febbraio 2024, n. 8152, rv285966) - che, non essendo emersa alcun'altra ragione economica che giustificasse il trasferimento all'estero di somme monetarie - lo scopo perseguito dall'indagato fosse quello di stornare il citato compendio finanziario dalla possibile agevole azione recuperatoria dello Stato per l'omesso versamento di imposte dirette.Né, ritiene il Collegio, tale ricostruzione, volta cioè ad ravvisare nella condotta del Bianchi gli astratti fattori integranti la condotta delittuosa, risulta essere contraddetta, secondo quanto rilevato dalla ricorrente difesa, dalla circostanza che il trasferimento di danaro è intervenuto comunque in ambito di Unione europea, di tal che sarebbero comunque applicabili i principi di cui alla Direttiva comunitaria 2010/24/Ue, in forza della quale, precisa il ricorrente, sarebbe possibile attivare, tramite la Direzione provinciale della Agenzia delle entrate competente per territorio una richiesta di recupero finanziario degli eventuali debiti tributari inadempiuti dalla "[OSCURATO:PERSONA]". Invero, senza entrare nel merito della concreta operatività della citata normativa sovranazionale, si rileva che, secondo la interpretazione che questa Corte ha dato della disciplina contenuta nell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, il reato in questione è integrato non solo ove l'azione recuperatoria dello Stato sia stata resa impossibile per effetto del comportamento simulato o fraudolento del soggetto, ma anche nel caso in cui tale azione sia divenuta meno efficace in quanto resa da tale comportamento più difficoltosa (si veda, a tale proposito: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2018, n. 32504, rv 273496). Circostanza quest'ultima, in linea astratta, ora indubbiamente sussistente essendo di tutta evidenza che, anche nella ipotesi in cui la Agenzia delle entrate possa attivare meccanismi di cooperazione internazionale richiamati dal ricorrente onde pervenire al risultato di recuperare i crediti da essa vantati per imposte dirette nei confronti della società della quale il Bianchi è il legale rappresentante, l'esperimento di siffatta procedura comporterebbe delle maggiori difficoltà, tali da renderla meno efficiente, rispetto a quelle che potrebbe richiedere una ordinaria esecuzione esattoriale esperita in relazione a beni esistenti sul territorio nazionale. Essendo, pertanto, risultato infondato il ricorso proposto dalla difesa dell'indagato, esso deve essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sperse pro
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