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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 05291/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26482/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, via Crescenzio 2; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29;-controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri; -intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 255/2018, pubblicata il 15 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto fosse dichiarato che aveva avuto la reggenza dell’ufficio di coordinamento in materia di valutazione e controllo dall’8 settembre 2001 al 12 gennaio 2005, al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto a transitare nella prima fascia dirigenziale e il relativo inquadramento dall’8 settembre 2004, nonché la dichiarazione del suo diritto al conseguente trattamento economico dall’8 settembre 2004 al 29 febbraio 2008 e al pagamento delle differenze retributive dall’8 settembre 2001 all’8 settembre 2004, oltre integrazione TFR e trattamento pensionistico.

Essa ha domandato, quindi, la condanna delle amministrazioni convenute ad eseguire i correlati pagamenti.

In via subordinata, la ricorrente ha insistito affinché fosse accertato che aveva retto, presso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, l’ufficio di coordinamento in materia di valutazione e controllo dall’8 settembre 2001 al 12 gennaio 2005, con condanna delle amministrazioni convenute ai relativi pagamenti.

In via ulteriormente subordinata, ha proposto domanda di risarcimento del danno a carico della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7409/2015, ha accolto la domanda della ricorrente, accertando il suo diritto all’inquadramento quale dirigente di prima fascia dall’8 settembre 2004 e al conseguente trattamento economico e normativo, con condanna delle amministrazioni convenute ad eseguire i pagamenti meglio indicati in tale sentenza. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita.

L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 255/2018, ha accolto in parte l’appelloe ha ridotto l’importo posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri,condannando la P.A. a pagare, con riferimento all’allegato transito nella prima fascia dirigenziale, le ulteriori differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, limitatamente al periodo dal 9 settembre 2004 al 5 agosto 2005. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri è rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Innanzitutto, va respinta l’eccezione della ricorrente, che nega l’avvenuta notificazione del controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, questo risulta spedito a mezzo del servizio postale il 23 ottobre 2018, il che induce ad escludere che la notifica sia mancata del tutto.

Pertanto, ove anche si volesse ipotizzare la nullità di detta notifica, deve trovare applicazione il consolidato principio per il quale la nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente, come avvenuto nella specie, la eccepisce nella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l’atto notificato (Cass., Sez. 1, n. 3455del 15 febbraio 2007). 2)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009,dell’art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 11 disp. prel. c.c.

La corte territoriale non avrebbe tenuto conto che essa ricorrente avrebbe svolto le mansioni superiori per quasi quattro anni dall’8 settembre 2001 al 5 agosto 2005 e che, quindi, la sua posizione avrebbe dovuto essere regolata dal testo dell’art. 23, d.lgs. n. 165 del 2001 vigente tra il 22 agosto 2005 ed il 14 novembre 2009, che prevedeva un periodo minimo di tre anni per il transito nella prima fascia dirigenziale, e non da quello operativo dal 24 maggio 2001 al 22 agosto 2005, il quale prescriveva un termine minimo di cinque anni per lo stesso transito.

In particolare, osserva la ricorrente che l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 disponeva che,per i dirigenti ai quali fosse stato conferito l’incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del decreto n. 150 del 2009,il termine di cui all’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe rimasto di tre anni.

La doglianza è fondata, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.

La ricorrente ha prestato servizio dal 16 ottobre 2000 quale dirigente di seconda fascia dei ruoli della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.

A partire dall’8 settembre 2001 ha diretto l’Ufficio valutazione e controllo strategico della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.

Essa sostiene, quindi, di avere maturato il diritto a transitare nella prima fascia dirigenziale a decorrere dall’8 settembre 2004, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, che tale diritto prevedeva, nel testo vigente dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009,per chi avesse ricoperto ininterrottamente per tre anni un incarico di direzione di un ufficio dirigenziale generale (come quello sopra indicatoe del quale era stata titolare [OSCURATO:PERSONA]), senza incorrere nelle misure previste dall’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, ha condiviso la tesi di quest’ultima, secondo la quale, essendo cessata la direzione dell’Ufficio valutazione e controllo strategico della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri da parte della ricorrente il 5 agosto 2005, la fattispecie avrebbe dovuto essere regolata sempre dall’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001,ma nella versione vigente dal 24 maggio 2001 al 22 agosto 2005, il quale prescriveva che il transito in questione riguardasse solo coloro che avessero ricoperto ininterrottamente un incarico di direzione di un ufficio dirigenziale generale per un termine minimo di cinque anni.

Pertanto, detto transito non avrebbe potuto interessare la ricorrente, che siffatto incarico aveva esercitato per circa quattro anni, dall’8 settembre 2001 al 5 agosto 2005, per poi sottoscrivere un nuovo contratto individuale avente ad oggetto l’assegnazione della direzione del servizio II, attività di supporto alla programmazione generale e al controllo strategico nell’ambito del Dipartimento per il programma di governo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministridel 3 dicembre 2004.

L’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo operativo dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009,stabilisce che: ‹‹ L’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, non introduce, quindi, ulteriori presupposti per la propria efficacia e, soprattutto, non dispone che i tre citati requisiti riguardinosolo le mansioni dirigenziali svolte dopo la sua entrata in vigore.

Pertanto, in base ad un’ interpretazione letterale della norma, la tesi della ricorrente merita condivisione.

A identiche conclusioni conduce pure la ratio della disposizione in esame, la quale mira a riconoscere formalmente , nell’ambito della P.A., in maniera automatica, l’esercizio d e i compiti dirigenziali di prima fascia da parte d e i dirigenti di seconda, valorizzando, così, la maggiore professionalità da questi ultimi acquisita nel tempo.

Tale essendo lo scopo del menzionato art. 23, si impone una lettura della norma che ne consenta l’operativitàin tutte le situazioni ne lle quali l’esigenza de quasi presenta.

Nell’eventualitàcontraria, si avrebbe una disparità non giustificata da ragioni oggettive e in assenza di una previsione espressa in questo senso, in quanto dirigenti di seconda fascia, in presenza di identiche situazioni di fatto , riceverebbero un trattamento opposto per il semplice fatto che il loro periodo di tre anni si sia concluso o meno prima del 23 agosto 2005.

La stessa giurisprudenza della S.C., ragionevolmente ponendosi in quest’ottica,ha chiarito che l’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha natura cogente e prescrive che il transito alla prima fascia sia dovuto ope legis semplicemente per effetto del compimento, senza rilievi di responsabilità, del triennio di svolgimento di analogo incarico di prima fascia, da parte del dirigente di seconda (Cass., Sez.

L, n. 150 dell’8 gennaio 2021).

Siffatto transito decorrerà, ove, come nella specie, il menzionato triennio sia stato completato prima del 23 agosto 2005, da quest’ultima data, poiché alla norma innovativa non può essere riconosciuta efficacia retroattiva. 3)Il secondo ed il terzo motivo, con i quali è contestata la violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. non devono essere esaminati, essendo stati proposti in via subordinata al rigetto del primo motivo. 4)Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo .

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguentiprincipi di diritto: ‹‹L’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo operativo dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009,si applica anche a de dell’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo operativo dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, Non sussistono, stante, l’accoglimento del ricorso, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,per il versamento, ad opera dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26482/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, via Crescenzio 2; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29;-controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri; -intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 255/2018, pubblicata il 15 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto fosse dichiarato che aveva avuto la reggenza dell’ufficio di coordinamento in materia di valutazione e controllo dall’8 settembre 2001 al 12 gennaio 2005, al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto a transitare nella prima fascia dirigenziale e il relativo inquadramento dall’8 settembre 2004, nonché la dichiarazione del suo diritto al conseguente trattamento economico dall’8 settembre 2004 al 29 febbraio 2008 e al pagamento delle differenze retributive dall’8 settembre 2001 all’8 settembre 2004, oltre integrazione TFR e trattamento pensionistico. Essa ha domandato, quindi, la condanna delle amministrazioni convenute ad eseguire i correlati pagamenti. In via subordinata, la ricorrente ha insistito affinché fosse accertato che aveva retto, presso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, l’ufficio di coordinamento in materia di valutazione e controllo dall’8 settembre 2001 al 12 gennaio 2005, con condanna delle amministrazioni convenute ai relativi pagamenti. In via ulteriormente subordinata, ha proposto domanda di risarcimento del danno a carico della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7409/2015, ha accolto la domanda della ricorrente, accertando il suo diritto all’inquadramento quale dirigente di prima fascia dall’8 settembre 2004 e al conseguente trattamento economico e normativo, con condanna delle amministrazioni convenute ad eseguire i pagamenti meglio indicati in tale sentenza. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita. L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 255/2018, ha accolto in parte l’appelloe ha ridotto l’importo posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri,condannando la P.A. a pagare, con riferimento all’allegato transito nella prima fascia dirigenziale, le ulteriori differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, limitatamente al periodo dal 9 settembre 2004 al 5 agosto 2005. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Innanzitutto, va respinta l’eccezione della ricorrente, che nega l’avvenuta notificazione del controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, questo risulta spedito a mezzo del servizio postale il 23 ottobre 2018, il che induce ad escludere che la notifica sia mancata del tutto. Pertanto, ove anche si volesse ipotizzare la nullità di detta notifica, deve trovare applicazione il consolidato principio per il quale la nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente, come avvenuto nella specie, la eccepisce nella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l’atto notificato (Cass., Sez. 1, n. 3455del 15 febbraio 2007). 2)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009,dell’art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 11 disp. prel. c.c. La corte territoriale non avrebbe tenuto conto che essa ricorrente avrebbe svolto le mansioni superiori per quasi quattro anni dall’8 settembre 2001 al 5 agosto 2005 e che, quindi, la sua posizione avrebbe dovuto essere regolata dal testo dell’art. 23, d.lgs. n. 165 del 2001 vigente tra il 22 agosto 2005 ed il 14 novembre 2009, che prevedeva un periodo minimo di tre anni per il transito nella prima fascia dirigenziale, e non da quello operativo dal 24 maggio 2001 al 22 agosto 2005, il quale prescriveva un termine minimo di cinque anni per lo stesso transito. In particolare, osserva la ricorrente che l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 disponeva che,per i dirigenti ai quali fosse stato conferito l’incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del decreto n. 150 del 2009,il termine di cui all’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe rimasto di tre anni. La doglianza è fondata, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. La ricorrente ha prestato servizio dal 16 ottobre 2000 quale dirigente di seconda fascia dei ruoli della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. A partire dall’8 settembre 2001 ha diretto l’Ufficio valutazione e controllo strategico della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. Essa sostiene, quindi, di avere maturato il diritto a transitare nella prima fascia dirigenziale a decorrere dall’8 settembre 2004, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, che tale diritto prevedeva, nel testo vigente dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009,per chi avesse ricoperto ininterrottamente per tre anni un incarico di direzione di un ufficio dirigenziale generale (come quello sopra indicatoe del quale era stata titolare [OSCURATO:PERSONA]), senza incorrere nelle misure previste dall’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, ha condiviso la tesi di quest’ultima, secondo la quale, essendo cessata la direzione dell’Ufficio valutazione e controllo strategico della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri da parte della ricorrente il 5 agosto 2005, la fattispecie avrebbe dovuto essere regolata sempre dall’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001,ma nella versione vigente dal 24 maggio 2001 al 22 agosto 2005, il quale prescriveva che il transito in questione riguardasse solo coloro che avessero ricoperto ininterrottamente un incarico di direzione di un ufficio dirigenziale generale per un termine minimo di cinque anni. Pertanto, detto transito non avrebbe potuto interessare la ricorrente, che siffatto incarico aveva esercitato per circa quattro anni, dall’8 settembre 2001 al 5 agosto 2005, per poi sottoscrivere un nuovo contratto individuale avente ad oggetto l’assegnazione della direzione del servizio II, attività di supporto alla programmazione generale e al controllo strategico nell’ambito del Dipartimento per il programma di governo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministridel 3 dicembre 2004. L’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo operativo dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009,stabilisce che: ‹‹ L’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, non introduce, quindi, ulteriori presupposti per la propria efficacia e, soprattutto, non dispone che i tre citati requisiti riguardinosolo le mansioni dirigenziali svolte dopo la sua entrata in vigore. Pertanto, in base ad un’ interpretazione letterale della norma, la tesi della ricorrente merita condivisione. A identiche conclusioni conduce pure la ratio della disposizione in esame, la quale mira a riconoscere formalmente , nell’ambito della P.A., in maniera automatica, l’esercizio d e i compiti dirigenziali di prima fascia da parte d e i dirigenti di seconda, valorizzando, così, la maggiore professionalità da questi ultimi acquisita nel tempo. Tale essendo lo scopo del menzionato art. 23, si impone una lettura della norma che ne consenta l’operativitàin tutte le situazioni ne lle quali l’esigenza de quasi presenta. Nell’eventualitàcontraria, si avrebbe una disparità non giustificata da ragioni oggettive e in assenza di una previsione espressa in questo senso, in quanto dirigenti di seconda fascia, in presenza di identiche situazioni di fatto , riceverebbero un trattamento opposto per il semplice fatto che il loro periodo di tre anni si sia concluso o meno prima del 23 agosto 2005. La stessa giurisprudenza della S.C., ragionevolmente ponendosi in quest’ottica,ha chiarito che l’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha natura cogente e prescrive che il transito alla prima fascia sia dovuto ope legis semplicemente per effetto del compimento, senza rilievi di responsabilità, del triennio di svolgimento di analogo incarico di prima fascia, da parte del dirigente di seconda (Cass., Sez. L, n. 150 dell’8 gennaio 2021). Siffatto transito decorrerà, ove, come nella specie, il menzionato triennio sia stato completato prima del 23 agosto 2005, da quest’ultima data, poiché alla norma innovativa non può essere riconosciuta efficacia retroattiva. 3)Il secondo ed il terzo motivo, con i quali è contestata la violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. non devono essere esaminati, essendo stati proposti in via subordinata al rigetto del primo motivo. 4)Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo . La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguentiprincipi di diritto: ‹‹L’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo operativo dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009,si applica anche a de dell’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo operativo dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, Non sussistono, stante, l’accoglimento del ricorso, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,per il versamento, ad opera dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in dive