CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riparazione,ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] riferimento alla detenzione da costui subita (dal 9 luglio 2018 al 7 ottobre2022 in stato di custodia cautelare in carcere) in un procedimento penale, nelquale gli erano stati il reato di cui agli artt.99, 61 bis, 416 bis 1 cod. pen. e74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 37) e il reato di cui agli artt. 99, 61 bis,73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 (capo 38).1.1.In data 9 luglio 2028 [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a fermo da parte delPubblico Ministero e, in esito alla convalida, il Gip aveva applicato nei suoiconfronti la misura cautelare della custodia in carcere e aveva dichiarato, altresì,la propria incompetenza. In data 9 luglio 2028 il Gip presso il Tribunale di ReggioCalabria aveva rinnovato la misura cautelare che era stata confermata dalTribunale del riesame con ordinanza del 27 agosto 2018.Con sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre2020, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine a tutti i reati su indicati. [OSCURATO:PERSONA] appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza divenuta definitiva il 21 febbraio2023, l’aveva invece assolto da tutte le imputazioni con la formula “il fatto nonsussiste”.1.2. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpagrave nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nell’avere egli presenziato ad alcuniincontri fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA],dall’altro, presso l’abitazione dei primi (tutti condannati in ordine al reatoassociativo), nel corso dei quali erano stati discussi temi inerenti al traffico didroga.2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unicomotivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione al riconoscimento della condizione ostativa.Sotto un primo profilo, il difensore lamenta che la Corte della riparazioneabbia ravvisato la colpa grave in condotte che la Corte del merito non avevaconsiderato come accertate. In particolare la Corte di Appello nella sentenzaassolutoria, quanto al reato associativo, aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato piùvolte ripreso a casa di [OSCURATO:PERSONA] cl. 82, senza che tuttavia fosse statopossibile stabilire la sua partecipazione anche alle conversazioni che in talioccasioni si erano tenute, né accertare un suo fattivo contributo agli affaridell’organizzazione; quanto al reato scopo, aveva rilevato che [OSCURATO:PERSONA] avevaaccompagnato il 29 gennaio 2018 [OSCURATO:PERSONA] con il suo furgone a casa diRosario [OSCURATO:PERSONA], senza che vi fosse prova che in tale occasione egli avesse presoparte attiva al colloquio in cui si era discusso della importazione della droga edell’acquisto di criptofonini, non essendo stato possibile identificare nel ricorrentecolui che aveva interloquito con i due associati. Ciò nonostante, i giudici dellariparazione avevano qualificato come gravemente colposa la connivenza diCiurleo, consistita nell’essere stato a conoscenza dell’attività criminosa svolta dallafamiglia [OSCURATO:PERSONA] e nell’aver “presenziato” ai colloqui in cui venivano pianificatedi [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui si tenevano i colloqui inerenti le attività illecite, -prosegue il difensore- non era stato in realtà accertato, in quanto le indaginiavevano solo documentato che [OSCURATO:PERSONA] in tale frangente si era ritrovato all’internodell’appartamento monitorato. In ogni caso, dalla mera presenza ai colloqui laCorte non avrebbe dovuto trarre conseguenze negative per il ricorrente.Sotto un secondo profilo, il difensore lamenta che la Corte della riparazionenon avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dal ricorrente in sededi interrogatorio di garanzia: in tale sede [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che egli lavoravainsieme a [OSCURATO:PERSONA], di cui era anche cugino, e che si era trovato a casadi [OSCURATO:PERSONA] in quanto doveva effettuare delle verifiche su “dei distributori dicaffè” che egli aveva fornito.In ogni caso - prosegue il difensore- la Corte non avrebbe spiegato perché laconnivenza ostativa al riconoscimento della riparazione avrebbe dovuto essereconsiderata come colpa grave e non già lieve. [OSCURATO:PERSONA] non si era trovato nellapossibilità di impedire il verificarsi di gravi danni a persone o cose, né avevaricoperto alcuna posizione di garanzia, né aveva oggettivamente rafforzato lavolontà criminosa del soggetto agente.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Avvocaturadello Stato, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.2. La Corte della riparazione ha preso le mosse dalla ordinanza di custodiacautelare rilevando che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti: dagliaccertati rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] quale cofinanziatoredell'importazione di un'ingente quantitativo di sostanza stupefacente; dall' averesvolto [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di raccordo fra le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quantogenero di [OSCURATO:PERSONA]; dalla discussione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui pure Ciurleoavrebbe partecipato, in merito ad alcuni telefoni criptati commissionati ad altrosoggetto; dalla consegna, videoripresa dalla polizia giudiziaria, di un pacco daparte di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] in data 29 gennaio 2018.Indi la Corte ha rilevato che di tutti tali elementi la sentenza assolutoriaaveva ritenuto non accertato solo quello relativo al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nellaconversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a fronte del dato non contestato ed ammessodallo stesso ricorrente per cui egli in tale occasione aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] edera stato presente all’interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non era, tuttavia, emersocon certezza che il soggetto che aveva interloquito con i due trafficanti condannatiin ordine al reato associativo, nel momento in ci erano stati affrontati i temiinerenti al traffico droga, fosse proprio [OSCURATO:PERSONA], in quanto la perizia fonica avevaconcluso nel senso che la qualità dell’audio non consentiva di operare un raffrontofra la voce registrata e quella del ricorrente.Sulla base di tali dati i giudici della riparazione, dunque, hanno qualificatola presenza ai colloqui, indipendentemente dalla partecipazione attiva agli stessi,come condotta gravemente colposa.3. Il percorso argomentativo adottato, pur con le precisazioni che si diranno,non si presta a censure.3.1. La doglianza del ricorrente, secondo cui la Corte avrebbe valorizzatocircostanze non provate nel giudizio di cognizione, è destituita di fondamento.Vero è che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilirese chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpagrave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, convalutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Rv. 259082). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alriconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione delcompendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verificadell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito aconfigurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì unavalutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione delprovvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadroindiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenzadella fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamentoextraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del27/05/2010, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non puòvalorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice dimerito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, conla conseguenza che non possono essere considerate ostative al dirittoall’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientementeprovate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv.270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350).Nel caso in esame i giudici, contrariamente a quanto osservato nel ricorso,hanno richiamato elementi di fatto che la sentenza assolutoria aveva ritenutoprovati: la Corte ha rilevato essere stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni siera recato a casa dei [OSCURATO:PERSONA] e che in una di tali occasioni aveva ivi accompagnatoRaso, rimanendo all’interno della abitazione nel momento in cui era statoregistrato un dialogo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui erano statitrattati temi inerenti il traffico di stupefacenti.3.2. Il ricorrente, inoltre, sottolinea come, essendo stato provato che Ciurleofosse nell’abitazione, ma non anche che avesse presenziato al dialogo, laqualificazione da parte della Corte della sua condotta come connivenza rilevantesul piano della colpa sarebbe erronea, in quanto non vi erano elementi perritenere che egli avesse assistito alla commissione di un reato e, in ogni caso,non poteva dirsi che egli fosse in grado di impedire la consumazione o laprosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia e cheavesse oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente.In proposito si osserva che la Corte della riparazione, nell’ indicare i fattiaccertati nel processo di cognizione, ha sì qualificato la condotta ostativa comeconnivenza colposa, ma ha, nella sostanza, descritto tale condotta comereiterata frequentazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei coimputati, poi condannati, inun contesto di illiceità di cui egli era consapevole. Sotto tale ultimo profilo è lostesso ricorrente a riportare nel ricorso il passaggio della sentenza assolutoria incui la Corte del merito aveva dato atto, a proposito del dialogo inerente glistupefacenti intercettato mentre egli si era trovato a casa dei [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA],per sua stessa ammissione, “ad un certo punto aveva fatto ingresso nella stanzachiedendo al [OSCURATO:PERSONA] notizie sull’esito di una udienza davanti al Tribunale dellaLibertà cui si ricollegava l’affermazione del Ciurlo: quando scadono… martedi? “(pag. 5 del ricorso). Lo stesso ricorrente, dunque, aveva affermato, nel corso delprocesso, di essere stato a conoscenza del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in attivitàillecite per le quali erano state sottoposte a misura cautelare.Alla stregua di tale impostazione va ribadita l'incidenza causale delle"frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essereinterpretate come indizi di complicità - quando non siano giustificate da rapportidi parentela e siano poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetticoinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravementecolposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013,Rv. 258486 - 01; Sez.4, 14/01/2014 n.1235, Rv.256610; Sez. 4, n. 8914 del18/12/2014, Rv. 262436; Sez.3, 24/09/2014 n.39199, Rv.260397). Piùspecificamente, con riferimento ai contesti associativi, questa Corte ha precisatoche integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenutocomportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodaliziocriminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioniambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez.4, n. 574 del 05/12/2024, Rv. 287302 – 01)La Corte, dunque, in piena coerenza con tali principi e in maniera non illogica,ha valorizzato, ai fini della colpa grave, i plurimi contatti mantenuti da [OSCURATO:PERSONA] i coimputati condannati, nella consapevolezza del loro coinvolgimento infattispecie di reato, e la incidenza causale di tali frequentazioni sulla adozione delprovvedimento cautelare. In tale prospettiva la circostanza per cui non era stataprovata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel preciso momento in cui i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanotrattato dei traffici diventa irrilevante, posto che quel che conta, ai fini della colpaostativa, sono, più in generale, le pacifiche frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] con icoimputati.Il ricorrente, nel contestare la motivazione in ordine alla sussistenza dellacondizione ostativa, incentra l’attenzione solo sulla configurabilità di unaconnivenza colposa, senza confrontarsi con il tenore complessivo dellamotivazione.3.3. Inammissibile è la censura in merito alla valutazione della Corte delcarattere gravemente colposo della condotta. Il concetto di ostatività della colpadeve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza,trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizzauna situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione diintervento dell'autorità giudiziaria attraverso l'adozione di un provvedimentorestrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez. U,n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01). La motivazione che il giudicedella riparazione è tenuto a fornire se adeguata e congrua, non è censurabile insede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458).Ciò premesso, all’argomentazione della Corte che ha valutato comegravemente colposa la condotta su indicata, il ricorrente ha opposto una censurameramente avversativa, senza contrappore a tale valutazione essa alcuna ragionedi fatto o di diritto, tale da incrinarne la tenuta.3.4. Infine infondato è il motivo nella parte in cui lamenta che la Corte dellariparazione non abbia considerato le spiegazioni fornite dal ricorrente in sede diinterrogatorio di garanzia. Nell’ordinanza, impugnata, infatti, i giudici hannoconsiderato come ostativa la condotta extraprocessuale del richiedente, consistitanell’avere egli contribuito, presenziando ad incontri fra i coimputati condannatinella consapevolezza della loro caratura criminale, a creare l’apparenza della suaintraneità ai traffici contestatigli, senza che, in tale prospettiva, possano assumererilievo le ragioni dallo stesso addotte a sua discolpa, peraltro sfornite di riscontri.4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004,Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del24/03/2021, Rv. 281713). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al ministero resistente.Deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]