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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23872/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA•chato-zsvvise-a44-e-pa4i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, innanzi al giudice di legittimità, l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 28 novembre 2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta, da lui presentata, di rilascio di copia degli atti relativi al procedimento penale definito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 40786/2022; rilevato che il ricorso (seguito da una memoria, pervenuta il 18 marzo 2025) è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA•chato-zsvvise-a44-e-pa4i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, innanzi al giudice di legittimità, l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 28 novembre 2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta, da lui presentata, di rilascio di copia degli atti relativi al procedimento penale definito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 40786/2022; rilevato che il ricorso (seguito da una memoria, pervenuta il 18 marzo 2025) è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 23872/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris