CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha riformato queila del Tribunale di Trani, escludendo l'aggravante dell'art. 219, comma secondo, I. fall. e riducendo la pena, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 de: 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lute, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 dei 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua, valorizzando come elementi ostativi alla concessione dell circostanze attenuanti generiche i precedenti penali dell'imputato e la gravità e /uv della condotta, apprezzabile in ragione della somma oggetto di distrazione, motivazione non censurabile neanche a fronte della parte del motivo di ricorso che sollecita una rilettura del materiale probatorio tesa ad accertare la condotta di distrazione in sé, con una valutazione propria del merito e non della legittimità, non consentita a questa Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliereestensore [OSCURATO:PERSONA]