CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 09414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore- intimata–e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del DirettoreGenerale pro tempore-intimata-avverso la sentenza n. 3889/5/2021 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata in data 27.10.2021, non notificata;Numero registro generale 10659/2022Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 9414/2026Data pubblicazione 14/04/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, aseguito dell’adesione della parte appellante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla“rottamazione ter” ex art. 3, d.l. 119/2018, il giudizio veniva dichiaratoestinto per cessazione della materia del contendere “stante ilperfezionamento della procedura di definizione agevolata delle litipendenti.”2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Agenzia delle EntrateRiscossione sono rimaste intimate.3. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 44 del decreto legislativo n. 546/1992, degli articoli 3 e 6 del d.l.n. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 58/2019, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. », l’Agenzia delle Entrate lamenta che laC.T.R., nel dichiarare nel dispositivo “estinto il giudizio per cessazionedella materia del contendere stante il perfezionamento delle procedure didefinizione agevolata delle liti pendenti”, ha violato le norme in rubrica,posto che la società appellante, contrariamente a quanto affermato dallaC.T.R. non aveva affatto aderito all’agevolazione di cui all’art. 6 del d.l. n.119/2018, ma alla cosiddetta “rottamazione ter”, consentita a seguitodella rimessione in termini disposta dall’art. 16-bis del d.l. n. 34/2019,convertito in l. 58/2019, richiedendo ed ottenendo di estinguere il debitoiscritto a ruolo in diciassette rate. Senonchè, la società appellante nonaveva dimostrato il pagamento integrale delle rate, essendovi provaNumero registro generale 10659/2022Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 9414/2026Data pubblicazione 14/04/2026soltanto del pagamento delle prime due, come dato atto dagli stessigiudici di appello. Né i giudici di appello avevano dato atto dell’impegnoalla rinunzia all’appello assunto dalla contribuente in sede di adesione(all. 5). La C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio ai sensidell’art. 44 del decreto legislativo n. 546/1992 ovvero l’inammissibilitàdell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, mantenendo in ognicaso valido ed efficace il titolo esecutivo. Errata sarebbe pertantol’applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, relativo alla chiusura delleliti pendenti, avendo piuttosto il ricorrente presentato istanza didefinizione dei carichi affidati all’agente della riscossione disciplinatadall’art. 3 del d.l. 119/2018, in virtù della riapertura dei termini operatadall’art. 16 bis del d.l.. n. 34/2019, senza dimostrare l’integralepagamento delle rate.2. Il motivo è fondato.2.1. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la C.T.R.ha erroneamente ritenuto che la parte appellante avesse aderito alladefinizione delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, anzichéalla definizione dei carichi pendenti di cui all’art. 3 del medesimo decretolegge, a seguito dell’approvazione del Decreto Legge n.34/2019 (“Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L n.58/2019, che aveva riaperto i termini per aderire alla “Rottamazione-ter”,fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio2019. Ha tuttavia richiamato la disposizione di cui al comma 14 dell’art. 3,riguardante appunto la rottamazione dei carichi affidati all’agente dellariscossione, a norma del quale “In caso di mancato ovvero di insufficienteo tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è statodilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizionenon produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione edecadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti: a)Numero registro generale 10659/2022Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 9414/2026Data pubblicazione 14/04/2026i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importocomplessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e nondeterminano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente dellariscossione prosegue l’attività di recupero; b) il pagamento non puòessere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602.Ciò nonostante, dopo aver dato atto del pagamento di sole due rate, nonsolo ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha ritenutoperfezionata la definizione agevolata delle liti pendenti, alla quale tuttavial’appellante non aveva aderito.3. Invero, a norma dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/2018 “Nelladichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza digiudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno arinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia delladichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sonosospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”4. Questa Corte ha affermato che in tema di definizione agevolata ai sensidell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n.136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), l'estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della stessa, oltre che allaproduzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati,sicché, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unicarata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, ladefinizione non produce effetto e riprendono a decorrere i termini diprescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto didichiarazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 14, dello stessodecreto ( Cass. n. 24909/2025).Numero registro generale 10659/2022Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 9414/2026Data pubblicazione 14/04/20264.1. E’ stato inoltre ritenuto che, in presenza della dichiarazione deldebitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciareal giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (norma analogaall’art. 3 del d.l. 119/2018), questo deve essere dichiarato estinto, ex art.391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora eglisia ricorrente (in tal senso, Cass. 23/06/2021, n. 17915), oppure perchéricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato(Cass. 7/04/2023, n. 9535), in ogni caso pronunciando la cessazionedella materia del contendere soltanto ove risulti il pagamento integrale diquanto dovuto.4.2. Ne consegue che non era sufficiente, al fine di dichiarare lacessazione della materia del contendere, la presentazione dell’istanza edil pagamento delle prime due rate, in difetto di prova del pagamentointegrale del debito.4.3. La C.T.R avrebbe pertanto dovuto verificare se l’appellante avesseformalizzato la rinuncia al giudizio e in tal caso dichiarare l’estinzione, aisensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 546/1992 ovvero, in difetto,verificare se le rate scadute fino alla data della decisione (udienza del27.9.2021) fossero state regolarmente versate. In caso positivo,dichiarare la sola estinzione del giudizio. In caso contrario, dare attodell’inefficacia ex lege della definizione, ai sensi dell’art. 3, comma 14 d.l.cit. e decidere il merito del gravame (cfr. Cass. n. 24909/2025).5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata erinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che perliquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perun nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 10659/2022Numero sezionale 1991/2026Numero di raccolta generale 9414/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])