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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 34313/2022

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ORDINANZA sul ricorso 353-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2610 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 592/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 353/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza, per quanto qui ancora interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di C 1.476.606,69 a titolo di compensi dovuti per l'attività di perito e di liquidatore svolta in favore della società.

2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che pur non essendo applicabile ai crediti in oggetto la prescrizione presuntiva questi, in ogni caso, si erano estinti per intervenuta prescrizione estintiva.

2.1. Rilevava che le somme erano chieste in relazione alle due attività che si assumevano svolte.

Quella di perito pagata con importi inferiori rispetto a quelli spettanti e quella di liquidatore mai compensata.

Con riguardo a tale ultima attività la Corte territoriale ha rilevato che la prescrizione, dopo un primo atto interruttivo del 14 febbraio 2001, non era mai stata successivamente interrotta prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio del 3 marzo 2011 e che, a quella data, il termine decennale era oramai decorso.

2.2. Con riguardo, invece, alle somme chieste quali differenze sui compensi dovuti per l'attività di perito svolta in favore della società il giudice di appello ha ritenuto che nulla fosse dovuto in quanto la società aveva sempre regolarmente onorato le fatture emesse dallo stesso ricorrente e senza che nulla fosse stato mai da questi obiettato.

Ha perciò ritenuto che, stante il carattere non vincolante delle tariffe professionali, i compensi erogati erano il frutto di un tacito accordo intercorso tra le parti formatosi per facta concludentia.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memorie illustrative. (43 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata l'omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e la r.g. n. 353/2017 violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 167 c.p.c..

4.1. Sostiene il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tempestivamente eccepito, come invece ritenuto dal giudice di appello, la prescrizione dei crediti connessi all'attività di liquidatore il cui svolgimento era stato contestato in radice dalla società sicché ritenuta insussistente l'attività nessuna eccezione di prescrizione era stata avanzata anche in considerazione del fatto che la società aveva ritenuto che nell'atto di citazione originariamente proposto la domanda, contrariamente al vero ed a quanto pure ritenuto dal Tribunale civile nel declinare la sua competenza, neppure era stata avanzata.

4.2. Deduce che la clausola di stile con la quale era stata eccepita la prescrizione dei crediti esercitati dall'attore e per "i corrispettivi pretesi in citazione" non poteva che essere riferita ai crediti connessi all'attività che la società ha riconosciuto essere stata svolta.

Nessuna specifica eccezione invece era stata avanzata con riguardo ai crediti connessi con l'attività che in radice era stata contestata.

4.3. Rileva che il giudice non può determinare l'oggetto della prescrizione in termini diversi rispetto a quelli in fatto prospettati salvo incorrere, come nella specie sarebbe incorso, nella violazione dell'art.112 c.p.c..

Ciò tanto più varrebbe, secondo il ricorrente, quando plurimi siano i crediti azionati essendo necessario in tal caso specificare a quali crediti l'eccezione si riferisca e dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno di essi.

4.4. Sottolinea poi che mancando l'eccezione specifica, evidentemente, non era necessario indicare gli atti interruttivi della prescrizione e comunque insiste per l'utilizzabilità degli atti interruttiví successivi al primo del 2001, che era stato ritenuto valido, atteso che quelli successivi, più generici, comunque ad esso rinviavano.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. dolendosi il ricorrente della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti a propria difesa, dei documenti versati in atti e della mancata ammissione, conseguente alla dimostrazione dello svolgimento dell'attività di liquidatore, della CTU.r.g. n. 353/2017

5.1. Inoltre, in via subordinata, deduce che la Corte di merito avrebbe trascurato di pronunciare sulla domanda di indennizzo conseguente all'ingiustificato arricchimento di cui la società si sarebbe giovata per effetto delle attività svolte dal ricorrente.

6. Il primo motivo è inammissibile.

6.1. Come anche di recente ribadito da questa Corte il principio dì autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio dì proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati ( cfr. Cass.19/04/2022 n. 12481).

6.2. Orbene nel caso in esame la censura, con la quale il ricorrente sostiene che l'eccezione di prescrizione non poteva essere riferita ad entrambe le attività per le quali erano chiesti in giudizio i compensi, presuppone che il Collegio sia posto nella condizione di interpretare sia la domanda come esattamente proposta in primo grado - riproducendone nel ricorso per cassazione l'esatto contenuto o comunque allegando allo stesso copia dell'atto introduttivo o precisando se e dove questo sia effettivamente rinvenibile nel fascicolo processuale - sia l'eccezione di prescrizione come sollevata ancora una volta riproducendone il testo, allegando l'atto o indicandone la collocazione, in modo da consentire di verificare l'estensione dell'eccezione stessa.

Al contrario il motivo di ricorso non solo trascura di trascrivere il contenuto esatto della domanda e dell'eccezione ma neppure allega al ricorso per cassazione copia degli atti omettendo di indicare dove reperirli, così contravvenendo ai principi dettati dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c..

7. Anche il secondo motivo dì ricorso è inammissibile per entrambi gli aspetti prospettati.r.g. n. 353/2017

7.1. Il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove e della conseguente consulenza contabile con riguardo ai compensi percepiti (per l'attività di liquidatore le somme comunque sono interamente coperte dalla prescrizione una volta confermato quel capo della decisione).

7.2. Tuttavia la decisione della Corte territoriale è sorretta dall'affermazione, che non viene specificatamente censurata, che i compensi erano stati concordati "per facta concludentia" avendo il perito emesso fatture che erano state sempre integralmente pagate.

Ne segue l'irrilevanza ed inammissibilità degli altri profili sollevati che riguardano aspetti probatori del tutto superati dall'accertata esistenza di un tacito accordo sulle somme da liquidare.

7.3. Quanto al denunciato ingiustificato arricchimento ancora una volta va evidenziata la genericità della censura che, a fronte del silenzio della sentenza sul punto, trascura di chiarire come dove e quando la relativa questione era stata tempestivamente sollevata sin dal primo grado di giudizio e comunque reiterata in appello.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 10.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a r.g. n. 353/2017 quello previsto per il ricorso a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 353-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2610 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 592/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 353/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, per quanto qui ancora interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di C 1.476.606,69 a titolo di compensi dovuti per l'attività di perito e di liquidatore svolta in favore della società. 2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che pur non essendo applicabile ai crediti in oggetto la prescrizione presuntiva questi, in ogni caso, si erano estinti per intervenuta prescrizione estintiva. 2.1. Rilevava che le somme erano chieste in relazione alle due attività che si assumevano svolte. Quella di perito pagata con importi inferiori rispetto a quelli spettanti e quella di liquidatore mai compensata. Con riguardo a tale ultima attività la Corte territoriale ha rilevato che la prescrizione, dopo un primo atto interruttivo del 14 febbraio 2001, non era mai stata successivamente interrotta prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio del 3 marzo 2011 e che, a quella data, il termine decennale era oramai decorso. 2.2. Con riguardo, invece, alle somme chieste quali differenze sui compensi dovuti per l'attività di perito svolta in favore della società il giudice di appello ha ritenuto che nulla fosse dovuto in quanto la società aveva sempre regolarmente onorato le fatture emesse dallo stesso ricorrente e senza che nulla fosse stato mai da questi obiettato. Ha perciò ritenuto che, stante il carattere non vincolante delle tariffe professionali, i compensi erogati erano il frutto di un tacito accordo intercorso tra le parti formatosi per facta concludentia. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memorie illustrative. (43 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata l'omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e la r.g. n. 353/2017 violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 167 c.p.c.. 4.1. Sostiene il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tempestivamente eccepito, come invece ritenuto dal giudice di appello, la prescrizione dei crediti connessi all'attività di liquidatore il cui svolgimento era stato contestato in radice dalla società sicché ritenuta insussistente l'attività nessuna eccezione di prescrizione era stata avanzata anche in considerazione del fatto che la società aveva ritenuto che nell'atto di citazione originariamente proposto la domanda, contrariamente al vero ed a quanto pure ritenuto dal Tribunale civile nel declinare la sua competenza, neppure era stata avanzata. 4.2. Deduce che la clausola di stile con la quale era stata eccepita la prescrizione dei crediti esercitati dall'attore e per "i corrispettivi pretesi in citazione" non poteva che essere riferita ai crediti connessi all'attività che la società ha riconosciuto essere stata svolta. Nessuna specifica eccezione invece era stata avanzata con riguardo ai crediti connessi con l'attività che in radice era stata contestata. 4.3. Rileva che il giudice non può determinare l'oggetto della prescrizione in termini diversi rispetto a quelli in fatto prospettati salvo incorrere, come nella specie sarebbe incorso, nella violazione dell'art.112 c.p.c.. Ciò tanto più varrebbe, secondo il ricorrente, quando plurimi siano i crediti azionati essendo necessario in tal caso specificare a quali crediti l'eccezione si riferisca e dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno di essi. 4.4. Sottolinea poi che mancando l'eccezione specifica, evidentemente, non era necessario indicare gli atti interruttivi della prescrizione e comunque insiste per l'utilizzabilità degli atti interruttiví successivi al primo del 2001, che era stato ritenuto valido, atteso che quelli successivi, più generici, comunque ad esso rinviavano. 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. dolendosi il ricorrente della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti a propria difesa, dei documenti versati in atti e della mancata ammissione, conseguente alla dimostrazione dello svolgimento dell'attività di liquidatore, della CTU.r.g. n. 353/2017 5.1. Inoltre, in via subordinata, deduce che la Corte di merito avrebbe trascurato di pronunciare sulla domanda di indennizzo conseguente all'ingiustificato arricchimento di cui la società si sarebbe giovata per effetto delle attività svolte dal ricorrente. 6. Il primo motivo è inammissibile. 6.1. Come anche di recente ribadito da questa Corte il principio dì autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio dì proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati ( cfr. Cass.19/04/2022 n. 12481). 6.2. Orbene nel caso in esame la censura, con la quale il ricorrente sostiene che l'eccezione di prescrizione non poteva essere riferita ad entrambe le attività per le quali erano chiesti in giudizio i compensi, presuppone che il Collegio sia posto nella condizione di interpretare sia la domanda come esattamente proposta in primo grado - riproducendone nel ricorso per cassazione l'esatto contenuto o comunque allegando allo stesso copia dell'atto introduttivo o precisando se e dove questo sia effettivamente rinvenibile nel fascicolo processuale - sia l'eccezione di prescrizione come sollevata ancora una volta riproducendone il testo, allegando l'atto o indicandone la collocazione, in modo da consentire di verificare l'estensione dell'eccezione stessa. Al contrario il motivo di ricorso non solo trascura di trascrivere il contenuto esatto della domanda e dell'eccezione ma neppure allega al ricorso per cassazione copia degli atti omettendo di indicare dove reperirli, così contravvenendo ai principi dettati dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.. 7. Anche il secondo motivo dì ricorso è inammissibile per entrambi gli aspetti prospettati.r.g. n. 353/2017 7.1. Il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove e della conseguente consulenza contabile con riguardo ai compensi percepiti (per l'attività di liquidatore le somme comunque sono interamente coperte dalla prescrizione una volta confermato quel capo della decisione). 7.2. Tuttavia la decisione della Corte territoriale è sorretta dall'affermazione, che non viene specificatamente censurata, che i compensi erano stati concordati "per facta concludentia" avendo il perito emesso fatture che erano state sempre integralmente pagate. Ne segue l'irrilevanza ed inammissibilità degli altri profili sollevati che riguardano aspetti probatori del tutto superati dall'accertata esistenza di un tacito accordo sulle somme da liquidare. 7.3. Quanto al denunciato ingiustificato arricchimento ancora una volta va evidenziata la genericità della censura che, a fronte del silenzio della sentenza sul punto, trascura di chiarire come dove e quando la relativa questione era stata tempestivamente sollevata sin dal primo grado di giudizio e comunque reiterata in appello. 8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 10.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a r.g. n. 353/2017 quello previsto per il ricorso a no
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