Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:268
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑329/01
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Intese — Gluconato di sodio — Art. 81 CE — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principio di proporzionalità — Parità di trattamento — Irretroattività — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa»
Massime della sentenza
1.
Diritto comunitario — Principi generali del diritto — Irretroattività delle disposizioni penali
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
2.
Concorrenza — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
3.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo dell’ammenda
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impatto concreto sul mercato
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A, primo comma)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3, terzo
trattino)
10.
Concorrenza — Ammende — Cumulo di sanzioni comunitarie per fatti distinti che traggono origine da un medesimo insieme di accordi
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
11.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
12.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione
dell’impresa incriminata
[Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04, punti B, lett. b), e C]
13.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Valutazione del grado di cooperazione fornita da ciascuna delle
imprese nel corso del procedimento amministrativo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04, punti B, C e D)
14.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1)
15.
Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Sindacato giurisdizionale
(Art. 229 CE)
1.
Il principio di irretroattività delle leggi penali, sancito dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in
quanto diritto fondamentale, costituisce un principio generale del diritto comunitario che deve esse osservato quando vengono
inflitte ammende per infrazione alle regole di concorrenza. Tale principio esige che le sanzioni inflitte corrispondano a
quelle che erano stabilite al momento in cui l’infrazione è stata commessa.
L’adozione di orientamenti che possono modificare la politica generale di concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] in materia di ammende
può, in linea di principio, rientrare nell’ambito di applicazione del principio di irretroattività.
Infatti, da un lato, gli orientamenti possono produrre effetti giuridici. Tali effetti giuridici derivano non già da una forza
normativa propria degli orientamenti, bensì dalla loro adozione e pubblicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tale adozione
e tale pubblicazione degli orientamenti implicano un’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], che non può
discostarsi da essi, pena, se del caso, la sanzione a titolo di violazione di principi generali del diritto, come la parità
di trattamento, la tutela del legittimo affidamento e la certezza del diritto.
Dall’altro lato, gli orientamenti, in quanto strumento di una politica in materia di concorrenza, rientrano nel campo di applicazione
del principio di non retroattività, alla stregua di una nuova interpretazione giurisprudenziale di una norma che istituisce
una infrazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 7, n. 1, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale la detta disposizione osta all’applicazione retroattiva di una
nuova interpretazione di una norma che istituisce una infrazione. Secondo tale giurisprudenza, tale è in particolare il caso
di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile al momento in cui è stata commessa
l’infrazione, vista, in particolare, l’interpretazione che a quell’epoca era accolta dalla giurisprudenza relativa alla disposizione
di legge considerata. Tuttavia, da questa stessa giurisprudenza risulta che la portata della nozione di prevedibilità dipende
in ampia misura dal contenuto del testo in esame, dal settore nel quale esso si colloca nonché dal numero e dalla qualità
dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non osta infatti a che la persona interessata sia indotta a fare ricorso
a consulenze per valutare, entro una ragionevole misura nelle circostanze di specie, le conseguenze che possono risultare
da un determinato atto. In particolare, ciò vale specialmente per i professionisti, abituati a dar prova di estrema prudenza
nell’esercizio della loro attività. È inoltre lecito attendersi che essi pongano una cura particolare nel valutare i rischi
che essa comporta.
Al fine di controllare il rispetto del principio di non retroattività, si deve verificare se la modifica costituita dall’adozione
degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17
e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA era ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni considerate
sono state commesse. A questo proposito, la principale innovazione degli orientamenti consiste nel prendere come punto di
partenza per il calcolo un importo di base determinato a partire da forcelle a tal riguardo previste nei detti orientamenti,
le quali riflettono i differenti gradi di gravità delle infrazioni, ma che, in quanto tali, non sono in rapporto con il fatturato
pertinente. Tale metodo riposa pertanto essenzialmente su una tariffazione, per quanto relativa ed elastica, delle ammende.
Inoltre il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato, in passato, ammende di un certo livello a taluni tipi di infrazione non
può privarla della possibilità di elevare tale livello entro i limiti fissati dal regolamento n. 17, se ciò si rende necessario
per assicurare l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza; anzi, l’efficace applicazione delle regole comunitarie
di concorrenza esige che la [OSCURATO:PERSONA] possa in qualsiasi momento adattare il livello delle ammende alle esigenze di tale
politica.
Ne consegue che le imprese implicate in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre
un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà il livello delle ammende precedentemente praticato né in
un metodo di calcolo di queste ultime.
Di conseguenza, le dette imprese devono tenere conto del fatto che, in qualsiasi momento, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di elevare
il livello degli importi delle ammende rispetto a quello applicato in passato. Questo vale non soltanto allorché la [OSCURATO:PERSONA]
procede ad un innalzamento del livello dell’importo delle ammende pronunciando ammende in decisioni individuali, ma anche
quando tale innalzamento viene operato applicando a casi specifici regole di condotta aventi portata generale, come gli orientamenti.
(v. punti 38-46)
2.
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato il metodo enunciato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in
applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA al fine
di calcolare l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa non può costituire un trattamento discriminatorio rispetto alle
imprese che hanno commesso infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza durante lo stesso periodo, ma che, per ragioni
attinenti alla data della scoperta dell’infrazione o inerenti allo sviluppo del procedimento amministrativo che le riguardano,
hanno costituito oggetto di condanne in date anteriori all’adozione e alla pubblicazione degli orientamenti.
(v. punto 53)
3.
La gravità delle infrazioni alle regole di concorrenza deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi quali,
segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie e il suo contesto, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante
o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
Parimenti, tra gli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione possono, a seconda dei casi, figurare il volume e
il valore delle merci oggetto dell’infrazione nonché la dimensione e la potenza economica dell’impresa e quindi l’influenza
che questa può esercitare sul mercato rilevante. Da un lato, ne consegue che è lecito, ai fini della determinazione dell’importo
dell’ammenda, tener conto sia del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, per quanto approssimativa
e imperfetta, della sua dimensione e potenza economica, sia della quota di mercato delle imprese interessate nel mercato rilevante
che può fornire un’indicazione della portata dell’infrazione. Dall’altro, ne consegue che non si deve attribuire né all’una
né all’altra di tali cifre un peso eccessivo rispetto agli altri elementi di valutazione, con la conseguenza che la determinazione
dell’importo adeguato di un’ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo.
Ad ogni modo, la sola circostanza che l’ammenda inflitta a un’impresa ecceda l’importo del fatturato da lei realizzato nello
Spazio economico europeo con la vendita del prodotto oggetto dell’intesa nel corso del periodo in cui essa vi ha partecipato,
o addirittura lo superi in misura notevole, non è sufficiente a dimostrare il carattere sproporzionato dell’ammenda.
(v. punti 76-77, 80)
4.
In forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’importo dell’ammenda è stabilito sulla base della gravità dell’infrazione
e della sua durata. Inoltre, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15,
paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, la [OSCURATO:PERSONA] fissa l’importo di partenza
in funzione della gravità dell’infrazione, tenendo conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul
mercato e dell’estensione del mercato geografico.
Tale quadro giuridico non impone pertanto, in quanto tale, alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della modesta dimensione del mercato
dei prodotti.
Tuttavia, nel valutare la gravità di un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere
e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Non è dato escludere
che tra questi elementi che attestano la gravità di una infrazione possa figurare, a seconda dei casi, la dimensione del mercato
del prodotto rilevante.
Di conseguenza, anche se la dimensione del mercato può costituire un elemento da prendere in considerazione per accertare
la gravità dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione delle circostanze particolari dell’infrazione di cui trattasi.
(v. punti 99-102)
5.
La dissuasione è una delle principali considerazioni che deve guidare la [OSCURATO:PERSONA] in occasione della determinazione dell’ammontare
delle ammende inflitte per violazione delle regole comunitarie di concorrenza.
Se l’ammenda dovesse essere fissata a un livello che si limiti ad annullare il beneficio dell’intesa, non avrebbe effetto
dissuasivo. Si può infatti ragionevolmente presumere che talune imprese tengano razionalmente conto, nell’ambito del loro
calcolo finanziario e della loro gestione, non solo del livello delle ammende che rischiano di vedersi infliggere in caso
di infrazione, ma anche del livello di rischio che l’intesa venga scoperta. Inoltre, se si riducesse la funzione dell’ammenda
al mero annullamento del profitto o del beneficio previsto, non si terrebbe conto a sufficienza dell’illiceità del comportamento
di cui trattasi alla luce dell’art. 81, n. 1, CE. Infatti, riducendo l’ammenda ad una semplice compensazione del pregiudizio
verificatosi, verrebbe trascurato, oltre all’effetto dissuasivo, che può riguardare unicamente comportamenti futuri, anche
il carattere repressivo di una siffatta misura rispetto all’infrazione concreta effettivamente commessa.
Parimenti, nel caso di un’impresa che è presente su un gran numero di mercati e dispone di una capacità finanziaria particolarmente
importante, il fatto di prendere in considerazione il fatturato realizzato sul mercato rilevante può non essere sufficiente
ad assicurare un effetto dissuasivo dell’ammenda. Infatti, più un’impresa è grande e dispone di risorse globali che le conferiscono
la capacità di agire in modo indipendente sul mercato, più deve essere cosciente dell’importanza del suo ruolo circa il buon
funzionamento della concorrenza sul mercato. Pertanto, le circostanze di fatto relative alla potenza economica di un’impresa
resasi colpevole di un’infrazione devono essere prese in considerazione all’atto della fissazione dell’importo dell’ammenda
al fine di garantirne l’effetto dissuasivo.
(v. punti 140-142)
6.
Secondo la formulazione del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, nel calcolare l’ammenda
in funzione della gravità dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, in particolare, dell’impatto concreto dell’infrazione
sul mercato quando sia misurabile. Tale impatto misurabile dell’intesa deve essere considerato sufficientemente dimostrato
quando la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di fornire indizi concreti e credibili che indicano, con ragionevole probabilità, che l’intesa
ha avuto un impatto sul mercato.
Infatti, l’esame dell’impatto di una intesa sul mercato implica necessariamente il ricorso a ipotesi. In questo contesto,
la [OSCURATO:PERSONA] deve, in particolare, esaminare quale sarebbe stato il prezzo del prodotto in esame in assenza di intesa. Orbene,
nel procedere all’esame delle cause dell’effettiva evoluzione dei prezzi, è azzardato speculare sul rispettivo ruolo di ciascuna
delle dette cause. Si deve tener conto della circostanza obiettiva che, in ragione dell’intesa sui prezzi, le parti hanno
per l’appunto rinunciato alla loro libertà di farsi concorrenza sui prezzi. Pertanto, la valutazione dell’influenza derivante
da fattori diversi dalla detta volontaria astensione dei partecipanti all’intesa è necessariamente fondata su ragionevoli
probabilità, non quantificabili con esattezza.
Quindi, a meno che non si voglia togliere effetto utile al criterio di cui al punto 1 A, primo comma, non può rimproverarsi
alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preso come base l’impatto concreto di una intesa sul mercato avente un oggetto anticoncorrenziale,
quale un’intesa sui prezzi ovvero sulle quote, senza quantificare tale impatto o senza fornire in proposito dati di valutazione
in cifre.
(v. punti 174-178)
7.
In occasione della determinazione della gravità di un’infrazione in materia di concorrenza va tenuto conto, in particolare,
del contesto normativo ed economico del comportamento addebitato. A tale proposito, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione
sul mercato, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fare riferimento al gioco della concorrenza che si sarebbe normalmente avuto in assenza
dell’infrazione.
Da un lato, ne deriva che, nel caso di intese vertenti sui prezzi, si deve constatare – con un grado ragionevole di probabilità
– che gli accordi hanno effettivamente consentito ai partecipanti interessati di conseguire un livello di prezzo superiore
a quello che si sarebbe avuto in assenza dell’intesa. D’altro lato, ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della sua
valutazione, deve prendere in considerazione tutte le condizioni obiettive del mercato rilevante, tenuto conto del contesto
economico ed eventualmente normativo vigente. Si deve tener conto dell’esistenza, se del caso, di «fattori economici obiettivi»
dai quali risulti che, in un contesto di «libero gioco della concorrenza», il livello dei prezzi non si sarebbe evoluto in
modo identico a quello dei prezzi praticati.
(v. punti 191-192)
8.
In materia di repressione delle intese vietate, il comportamento effettivo che un’impresa vuole adottare è inconferente ai
fini della valutazione dell’impatto dell’intesa sul mercato, dato che gli effetti da prendere in considerazione sono quelli
risultanti dall’insieme dell’infrazione cui essa ha partecipato.
(v. punto 204)
9.
Per valutare la gravità di una infrazione alle regole di concorrenza, onde determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA]
deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l’infrazione
e curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo. Infatti, soltanto prendendo in considerazione tali aspetti è possibile
garantire la piena efficacia dell’azione della [OSCURATO:PERSONA] per mantenere una concorrenza non falsata sul mercato comune.
Un’analisi puramente letterale della disposizione di cui al punto 3, terzo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle
ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del
trattato CECA potrebbe dare l’impressione che il semplice fatto che un contravventore cessi ogni infrazione fin dai primi
interventi della [OSCURATO:PERSONA] costituisca in modo generale e senza riserve una circostanza attenuante. Orbene, siffatta interpretazione
di detta disposizione sminuirebbe l’effetto utile delle disposizioni che consentono il mantenimento di una concorrenza efficace,
perché affievolirebbe sia la sanzione che può essere imposta a seguito di una violazione dell’art. 81 CE, sia l’effetto dissuasivo
di una siffatta sanzione.
Infatti, a differenza di altre circostanze attenuanti, tale circostanza non è inerente né alla peculiarità soggettiva del
contravventore né ai fatti propri del caso di specie, dato che procede essenzialmente dall’intervento esterno della [OSCURATO:PERSONA].
La cessazione di una infrazione unicamente a seguito dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto essere assimilata
ai meriti che derivano da una iniziativa autonoma da parte del contravventore, ma costituisce soltanto una reazione appropriata
e normale al detto intervento. Inoltre, siffatta circostanza sancisce solo il ritorno del contravventore a un comportamento
lecito e non contribuisce a rendere l’azione della [OSCURATO:PERSONA] più efficace. Infine, l’asserito carattere attenuante di tale
circostanza non può giustificarsi con il semplice incentivo a porre fine all’infrazione che essa induce. A questo riguardo,
la qualificazione come circostanza aggravante della continuazione di una infrazione dopo i primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]
costituisce già, giustamente, un incentivo a porre termine all’infrazione, che non attenua né la sanzione né l’effetto dissuasivo
di tale sanzione.
Infatti, il riconoscimento della cessazione di una infrazione sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] come circostanza
attenuante comprometterebbe ingiustificatamente l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE, a causa dell’attenuazione non solo
della sanzione ma anche dell’effetto dissuasivo della sanzione. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può imporre a se stessa
di considerare la mera cessazione dell’infrazione sin dai suoi primi interventi come circostanza attenuante. Si deve pertanto
interpretare restrittivamente la disposizione di cui al punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, in modo da non contrastare
l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE e, quindi, nel senso che solo le circostanze particolari del caso di specie, nelle
quali l’ipotesi della cessazione dell’infrazione fin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] viene a concretizzarsi, potrebbero
giustificare che tale circostanza venga presa in considerazione come circostanza attenuante.
Nel caso di un’infrazione particolarmente grave, avente ad oggetto una fissazione dei prezzi e una ripartizione dei mercati,
commessa intenzionalmente dalle imprese interessate, e la sua cessazione non può essere considerata una circostanza attenuante
quando è stata determinata dall’intervento della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 276-282)
10.
Il principio del ne bis in idem vieta di sanzionare una stessa persona più di una volta per uno stesso comportamento illecito
al fine di tutelare un medesimo interesse giuridico. L’applicazione di questo principio è soggetta a tre condizioni cumulative,
cioè l’identità dei fatti, l’identità del contravventore e l’identità dell’interesse giuridico protetto.
Pertanto, nel caso in cui i fatti alla base di due condanne trovino la loro origine in un medesimo insieme di accordi, ma
si distinguano ciò nondimeno per quanto riguarda il loro oggetto e la loro ubicazione territoriale, tale principio non è applicabile.
È quanto avviene allorché le sanzioni riguardano intese vertenti su mercati diversi. È quanto avviene altresì nel caso di
un’intesa riguardante il territorio di [OSCURATO:PERSONA] terzi, giacché, in forza del principio di territorialità, non esiste conflitto
nell’esercizio delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità di concorrenza di tali [OSCURATO:PERSONA] terzi di infliggere ammende
alle imprese che violano le regole di concorrenza dello Spazio economico europeo e dei detti [OSCURATO:PERSONA] terzi.
(v. punti 290-292)
11.
Se è certamente importante che una impresa adotti provvedimenti per impedire che in futuro siano commesse da parte di propri
collaboratori nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza, l’adozione di siffatti provvedimenti non muta affatto
la realtà dell’infrazione constatata. [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto tenuta a considerare un siffatto elemento come circostanza
attenuante, tanto più qualora l’infrazione di cui trattasi costituisca una palese violazione dell’art. 81, n. 1, CE.
Inoltre, benché gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del
regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA prevedano che la [OSCURATO:PERSONA] può considerare circostanze
aggravanti nei confronti di un’impresa che è già incorsa in una o più infrazioni del medesimo tipo, tuttavia non risulta che,
qualora l’infrazione di cui trattasi sia la prima di questo tipo commessa dall’impresa interessata, quest’ultima abbia diritto
all’applicazione di un trattamento favorevole a titolo di circostanza attenuante.
(v. punti 299-300)
12.
Affinché un’impresa possa godere di una significativa riduzione dell’ammenda in applicazione del punto C della comunicazione
sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa fra imprese, la detta comunicazione impone, al punto B,
cui fa rinvio il punto C, lett. b), che essa sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza
dell’intesa. La comunicazione non prevede che, per soddisfare tale condizione, l’impresa che denuncia l’intesa segreta alla
[OSCURATO:PERSONA] debba fornirle l’insieme degli elementi determinanti per l’elaborazione di una comunicazione degli addebiti o,
ancor meno, per l’adozione di una decisione con la quale constata una infrazione.
(v. punti 319-321)
13.
A meno che non si entri in conflitto con il principio di parità di trattamento, la comunicazione sulla non imposizione o sulla
riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese deve essere applicata nel senso che, nella riduzione delle ammende,
la [OSCURATO:PERSONA] deve trattare allo stesso modo le imprese che forniscono alla [OSCURATO:PERSONA] nella medesima fase del procedimento
e in circostanze analoghe informazioni simili circa i fatti loro addebitati. La sola circostanza che una di queste imprese
abbia riconosciuto i fatti imputati rispondendo per prima alle domande poste dalla [OSCURATO:PERSONA] nella medesima fase del procedimento
non può costituire una ragione obiettiva per riservarle un trattamento differenziato.
Tuttavia, ciò vale soltanto nell’ambito di una cooperazione di imprese non rientrante nell’ambito di applicazione dei punti B
e C della comunicazione sulla cooperazione.
Infatti, contrariamente a tali punti, il punto D non prevede un trattamento diverso per le imprese interessate in funzione
dell’ordine secondo il quale queste cooperano con la [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 338-339, 341)
14.
La comunicazione degli addebiti deve contenere un’esposizione degli addebiti formulata in termini che, per quanto sommari,
siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] fa
loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione attribuitale dai
regolamenti comunitari, che consiste nel fornire alle imprese e associazioni di imprese tutti gli elementi necessari per provvedere
utilmente alla propria difesa prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione definitiva.
[OSCURATO:PERSONA], dal momento che dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà se sia il caso di
infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione
di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per
negligenza», adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] operando fornisce loro
tutte le indicazioni necessarie per difendersi non solo circa gli addebiti contestati, ma anche contro l’inflizione di ammende.
Da ciò consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende, i diritti della difesa delle imprese
interessate sono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la possibilità di presentare le loro osservazioni in ordine
alla durata, alla gravità e alla prevedibilità del carattere anticoncorrenziale dell’infrazione.
(v. punti 359, 361-362)
15.
Qualora dall’esame dei motivi sollevati da un’impresa avverso la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che le ha
inflitto un’ammenda per violazione delle regole comunitarie di concorrenza non sia emerso alcun profilo di illegittimità,
non occorre che il Tribunale si avvalga della propria competenza anche di merito per ridurre l’importo di tale ammenda.
(v. punto 382)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
27 settembre 2006 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Gluconato di sodio – Art. 81 CE – Ammenda – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Comunicazione sulla cooperazione – Principio di proporzionalità – Parità di trattamento – Non retroattività – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa»
Nel causa T‑329/01,
[OSCURATO:PERSONA].
, con sede in Decatur, Illinois ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. C. O. Lenz, dalle sig.re L. [OSCURATO:PERSONA] e M. Garcia
e dal sig. E. Batchelor, solicitors,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dai sigg A. Whelan, A. Bouquet e W. Wils, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, a titolo principale, la domanda di annullamento dell’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 2 ottobre
2001, C(2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo
SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio), nella parte in cui riguarda la ricorrente o, quanto meno, nella parte in cui constata
che ha partecipato ad una infrazione dopo il 4 ottobre 1994, e la domanda di annullamento dell’art. 3 di tale [OSCURATO:PERSONA] nella
parte in cui riguarda la ricorrente nonché, in subordine, la domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta
dalla detta [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 18 febbraio 2004,
ha emesso la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
1
La società [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: l’«ADM») è la società madre di un gruppo di imprese operanti nel settore
della trasformazione di cereali e di grani oleaginosi. Essa si è collocata sul mercato del gluconato di sodio nel 1990.
2
Il gluconato di sodio rientra tra le sostanze chelanti, prodotti che inattivano gli ioni metallici nei procedimenti industriali.
Questi procedimenti comprendono, tra l’altro, la pulizia industriale (pulizia di bottiglie e di utensili), il trattamento
delle superfici (trattamenti antiruggine, sgrassaggio, incisione di alluminio) e il trattamento delle acque. Le sostanze chelanti
sono pertanto utilizzate dall’industria alimentare, cosmetica, farmaceutica, cartaria, del cemento e altre industrie ancora.
Il gluconato di sodio è venduto nel mondo intero e sui mercati mondiali sono presenti imprese tra loro concorrenti.
3
Nel 1995 le vendite totali di gluconato di sodio a livello mondiale erano di circa EUR 58,7 milioni, quelle realizzate nello
Spazio economico europeo (SEE) di circa EUR 19,6 milioni. All’epoca dei fatti la quasi totalità della produzione mondiale
di gluconato di sodio era nelle mani di cinque imprese, cioè, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]»), in secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]
SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] vof (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), impresa controllata fino al
dicembre 1995 in comune dall’[OSCURATO:PERSONA] BV, società controllata al 100% dall’[OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), e dalla
[OSCURATO:PERSONA]- en Productievereniging van Aardappelmeel en [OSCURATO:PERSONA] BA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), e, in quinto
luogo, l’ADM.
4
Nel marzo 1997 il Ministero della Giustizia americano informava la [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito di un’indagine condotta sul
mercato della lisina e dell’acido citrico, era stata aperta un’ulteriore indagine avente ad oggetto il mercato del gluconato
di sodio. Nell’ottobre e nel dicembre 1997 nonché nel febbraio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] apprendeva che l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di aver partecipato ad un’intesa che era consistita nel fissare i prezzi del gluconato
di sodio e nel ripartire i volumi di vendita di tale prodotto negli [OSCURATO:PERSONA] e altrove. A seguito di accordi conclusi con
il Ministero della Giustizia americano, a tali imprese come pure all’ADM venivano inflitte ammende dalle autorità americane.
L’ammenda inflitta all’ADM relativa all’intesa sul mercato del gluconato di sodio veniva inclusa in un’ammenda globale di
100 milioni di dollari americani (USD), pagati nell’ambito dei casi della lisina e dell’acido citrico.
5
Il 18 febbraio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17,
primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), richieste di informazioni
ai principali produttori, importatori, esportatori ed acquirenti di gluconato di sodio in [OSCURATO:PERSONA]. L’ADM non è stata destinataria
di tale richiesta.
6
Facendo seguito alla richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] prendeva contatto con la [OSCURATO:PERSONA] per informarla che aveva
cooperato con le autorità americane nell’ambito dell’indagine sopra descritta e che auspicava fare altrettanto con la [OSCURATO:PERSONA]
sulla base della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei
casi di intesa fra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Il 12 maggio 1998, a seguito
di un incontro tenutosi con la [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 1998, la [OSCURATO:PERSONA] consegnava una dichiarazione scritta ed un fascicolo
contenente un riassunto storico dell’intesa e taluni documenti.
7
Il 16 e 17 settembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] procedeva a verifiche, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17,
nei locali dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
8
Il 10 novembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una richiesta di informazioni all’ADM. Il 26 novembre 1998 l’ADM annunciava
la sua intenzione di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell’incontro tenutosi l’11 dicembre 1998, l’ADM trasmetteva
un «primo acconto a titolo della su[a] cooperazione». Successivamente, il 21 gennaio 1999, venivano trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA]
una dichiarazione dell’impresa e documenti relativi al caso.
9
Il 2 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava richieste di informazioni dettagliate alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].
Con lettere 14, 19 e 20 aprile 1999 tali imprese manifestavano il loro auspicio di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] e le fornivano
talune informazioni sull’intesa. Il 25 ottobre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava richieste di informazioni supplementari all’ADM,
alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].
10
Il 17 maggio 2000, sulla base delle informazioni trasmessele, la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una comunicazione degli addebiti
all’ADM e alle altre imprese interessate per violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo sul SEE
(in prosieguo: l’«accordo SEE»). L’ADM e tutte le altre imprese interessate trasmettevano osservazioni scritte in risposta
alle censure addebitate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna di tali parti ha chiesto che fosse tenuta un’audizione né contestato la
materialità dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.
11
L’11 maggio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] inviava richieste di informazioni supplementari all’ADM e alle altre imprese interessate.
12
Il 2 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la [OSCURATO:PERSONA] C(2001) 2931 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE
e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/E‑1/36.756 – Gluconato di sodio) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA] è
stata notificata all’ADM con lettera 12 ottobre 2001.
13
[OSCURATO:PERSONA] figurano le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
[[OSCURATO:PERSONA]], [ADM], [[OSCURATO:PERSONA]], [[OSCURATO:PERSONA]], [[OSCURATO:PERSONA]] e [[OSCURATO:PERSONA]] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e – a partire
dal 1° gennaio 1994 – l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando a un accordo e/o a una pratica concordata
continuati nel settore del gluconato di sodio.
L’infrazione è durata:
– nel caso della [[OSCURATO:PERSONA]], della [[OSCURATO:PERSONA]], della [[OSCURATO:PERSONA]] e della [[OSCURATO:PERSONA]], dal febbraio 1987 al giugno 1995;
– nel caso della [[OSCURATO:PERSONA]], dal maggio 1988 al giugno 1995;
– nel caso della [ADM], dal giugno 1991 al giugno 1995.
(…)
Articolo 3
Per l’infrazione di cui all’art. 1, vengono inflitte le seguenti ammende:
a) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 9 milioni
b) [ADM] EUR 10,13 milioni
c) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 3,6 milioni
d) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 3,6 milioni
e) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 20,4 milioni
f) [[OSCURATO:PERSONA]] EUR 10,8 milioni
(...)».
14
Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella [OSCURATO:PERSONA] il metodo esposto negli orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del
Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») nonché la comunicazione sulla cooperazione.
15
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione.
16
In questo contesto, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto ha considerato che le imprese
interessate avevano commesso un’infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, del suo impatto concreto sul mercato
del gluconato di sodio nel SEE e dell’estensione del mercato geografico rilevante (punto 371 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]).
17
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che si doveva tener conto della effettiva capacità economica di arrecare un pregiudizio
alla concorrenza e fissare l’ammenda a un livello che garantisse un sufficiente effetto dissuasivo. Di conseguenza, basandosi
sul fatturato mondiale realizzato dalle imprese interessate dalla vendita del gluconato di sodio nel corso del 1995, ultimo
anno del periodo di infrazione, comunicato dalle imprese interessate a seguito delle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]
e sulla base del quale la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato le quote rispettive di mercato di tali imprese, la [OSCURATO:PERSONA] ha classificato
tali imprese in due gruppi. Nel primo gruppo ha classificato le imprese che, secondo i dati a sua disposizione, detenevano
quote di mercato mondiale di gluconato di sodio superiori al 20%, cioè la [OSCURATO:PERSONA] (35,54%), la [OSCURATO:PERSONA] (24,75%) e la
[OSCURATO:PERSONA] (20,96%). Per queste imprese, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di partenza in EUR 10 milioni. Nel secondo gruppo,
ha classificato le imprese che, secondo i dati di cui disponeva, detenevano quote di mercato mondiale del gluconato di sodio
inferiori al 10%, cioè la [OSCURATO:PERSONA] (circa il 9,5%) e l’ADM (9,35%). Per queste imprese la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo
di partenza dell’ammenda in EUR 5 milioni e, per l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che detenevano congiuntamente la [OSCURATO:PERSONA], in EUR 2,5 milioni
ciascuna (punto 385 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]).
18
Quindi, al fine di assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, da un lato, e di tener conto del fatto che
le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di meglio valutare
l’illiceità del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del diritto della concorrenza, dall’altro,
la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un adeguamento di tale importo di partenza. Di conseguenza, tenendo conto delle dimensioni
e delle risorse globali delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un coefficiente moltiplicatore del 2,5 agli
importi di partenza determinati per l’ADM e l’[OSCURATO:PERSONA] e ha così maggiorato tali importi, fissandoli in EUR 12,5 milioni nel caso
dell’ADM e in EUR 6,25 milioni nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 388 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]).
19
Per quanto riguarda la durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, l’importo di partenza è stato inoltre maggiorato
del 10% all’anno, cioè una maggiorazione dell’80% per la [OSCURATO:PERSONA], per l’[OSCURATO:PERSONA], per l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], del 70% per la [OSCURATO:PERSONA]
e del 35% per l’ADM (punti 389‑392 della [OSCURATO:PERSONA]).
20
[OSCURATO:PERSONA] ha così fissato l’importo di base delle ammende in EUR 16,88 milioni per quanto riguarda l’ADM. Per quanto
riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’importo di base è stato fissato, rispettivamente,
in EUR 11,25, 4,5, 18, 17 e 18 milioni (punto 396 della [OSCURATO:PERSONA]).
21
In secondo luogo, a titolo di circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato
del 50% per il motivo che questa impresa aveva svolto un ruolo leader nel quadro dell’intesa (punto 403 della [OSCURATO:PERSONA]).
22
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato e respinto gli argomenti di talune imprese, tra cui l’ADM, secondo i quali tali
imprese dovevano fruire di circostanze attenuanti (punti 404‑410 della [OSCURATO:PERSONA]).
23
In quarto luogo, in applicazione del punto B della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA]
una «notevole riduzione» (cioè 80%) dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’ADM non integrava le condizioni previste dal punto C di questa stessa comunicazione per
beneficiare di una «importante riduzione» dell’importo della sua ammenda. Infine, in applicazione del punto D di tale comunicazione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito una «significativa riduzione» (cioè 40%) dell’importo dell’ammenda all’ADM e alla [OSCURATO:PERSONA] e
del 20% all’[OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (punti 418, 423, 426 e 427 della [OSCURATO:PERSONA]).
Procedimento e conclusioni delle parti
24
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2001, l’ADM ha proposto il presente ricorso.
25
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare la fase orale e, nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto per iscritto
quesiti alle parti, ai quali queste hanno risposto entro i termini impartiti.
26
Le difese svolte dalle parti sono state sentite nel corso dell’udienza del 18 febbraio 2004.
27
Con lettera 21 luglio 2006, l’ADM ha chiesto al Tribunale di esaminare un nuovo motivo fondato sugli orientamenti per il calcolo
delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU C 210 pag. 2; in prosieguo:
gli «orientamenti del 2006»), poiché tali orientamenti costituiscono un elemento di diritto e di fatto manifestatosi nel corso
del procedimento ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Alla luce del principio generale
di buona amministrazione della giustizia, il Tribunale, senza riaprire il procedimento, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a prendere
posizione sulla domanda dell’ADM. Con lettera 11 agosto 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che riteneva che la domanda dell’ADM
non dovesse essere accolta.
28
L’ADM conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la riguarda o quantomeno nella parte in cui dichiara che ha partecipato
ad una infrazione dopo il 4 ottobre 1994;
– annullare l’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la riguarda;
– in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflittale;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
29
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare l’ADM alle spese.
In diritto
30
I motivi invocati dall’ADM, che si riferiscono tutti alla fissazione dell’importo dell’ammenda inflittale, riguardano, in
primo luogo, l’applicabilità degli orientamenti al caso di specie, in secondo luogo, la gravità dell’infrazione, in terzo
luogo, la durata dell’infrazione, in quarto luogo, l’esistenza di circostanze attenuanti, in quinto luogo, la sua cooperazione
nel corso della fase amministrativa del procedimento e, in sesto luogo, il rispetto dei diritti della difesa.
A –
Sull’applicabilità degli orientamenti
1.
Sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di non retroattività delle pene
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
31
L’ADM sostiene che il metodo di calcolo delle ammende fissato negli orientamenti si discosta radicalmente dalla precedente
prassi della [OSCURATO:PERSONA] in materia, che, come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 395), consisteva nel determinare
l’importo dell’ammenda in funzione di un tasso di base rappresentativo di una certa percentuale delle vendite sul mercato
comunitario rilevante. Per contro, gli orientamenti introdurrebbero ormai un tasso fisso di ammenda, ad esempio EUR 20 milioni
in caso di infrazione molto grave, indipendentemente dal volume delle vendite del prodotto in considerazione.
32
L’ADM osserva che, durante il periodo considerato nel presente caso (che va dal 1991 al 1994 o dal 1991 al 1995), la [OSCURATO:PERSONA]
ha inflitto, in applicazione di tale costante prassi, ammende il cui importo si situava di norma tra 2 e 9% del fatturato
realizzato dalla vendita del prodotto preso in considerazione sul mercato comunitario. Per contro, l’applicazione della nuova
politica sorta dagli orientamenti approderebbe ad ammende il cui importo sarebbe da 43 a 153 volte superiore a quello delle
ammende che sarebbero state inflitte sulla base della prassi precedente.
33
L’ADM riconosce che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale per aumentare le ammende qualora la politica in materia
di diritto della concorrenza esiga che siano inflitte ammende a carattere dissuasivo più elevate. Tuttavia, nell’imporre un’ammenda
il cui importo risulta essere da 43 a 153 volte superiore a quello che essa avrebbe fissato secondo la precedente prassi,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe palesemente ecceduto tale margine di valutazione discrezionale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla
[OSCURATO:PERSONA], tale conclusione sarebbe corroborata dalla sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑16/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1633, punto 237). Da un lato, essa sottolinea infatti che, in questa sentenza, il Tribunale a riconosciuto
la possibilità della [OSCURATO:PERSONA] di innalzare il livello delle ammende nei limiti indicati dal regolamento n. 17 a condizione
che ciò sia necessario per assicurare l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza. Orbene, né nella [OSCURATO:PERSONA]
né nelle sue memorie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito una giustificazione o indicato prove che dimostrino che per l’attuazione
di tale politica sia necessario infliggere ammende di importo da 43 a 153 volte superiore a quelli rilevati in occasione dell’esame
della precedente prassi. D’altro lato, essa rileva che, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza come pure in tutte
le altre cause aventi ad oggetto l’intesa relativa ai tubi preisolati, ad eccezione di quella relativa alla società ABB, la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe inflitto ammende di livello analogo a quello che prevaleva allorché veniva applicata la precedente prassi
della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a suo dire, le imprese interessate nella detta intesa sarebbero state condannate solo ad ammende
che rappresentano tra il 3 e il 14% delle vendite effettuate, e perfino alla ABB sarebbe stata inflitta un’ammenda corrispondente
solo al 44% del suo fatturato interessato.
34
L’ADM ritiene che le imprese interessate debbano essere in grado di operare in condizioni prevedibili. Come verrebbe anche
precisato negli orientamenti (primo comma), nella fissazione dell’importo delle ammende la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a rispettare
una linea politica coerente e non discriminatoria. L’ADM considera che l’assenza di certezza del diritto nel determinare le
ammende è antinomica con l’idea di attuazione effettiva del carattere dissuasivo di un’ammenda. Affinché l’effetto dissuasivo
individuale di un’ammenda sia effettivo, sarebbe indispensabile che le imprese conoscano in anticipo le sanzioni applicabili.
Essa rileva che un’amnistia globale o una politica efficace di indulgenza richiede che le sanzioni applicabili in caso di
rifiuto di collaborazione siano chiaramente predefinite. Parimenti, sarebbe irragionevole mantenere uno stato di incertezza
costante circa il livello delle ammende che possono essere inflitte in caso di violazione delle regole di concorrenza, in
particolare a causa del considerevole lasso di tempo necessario per portare a termine le indagini su tali infrazioni. Di conseguenza,
il principio della certezza del diritto richiederebbe che l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare le ammende
in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 possa essere previsto con un sufficiente grado di certezza.
35
L’ADM aggiunge che dal manuale degli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] [punto 1B1.11(b)(1) (in prosieguo:
gli «orientamenti americani»)] e della giurisprudenza di una Corte d’appello federale [sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Kimler, 167 F. 3d 889
(5th Circ. 1999)] risulta che l’applicazione con effetto retroattivo di nuovi orientamenti in materia di ammende è vietato
dalla regola ex post facto della Costituzione degli [OSCURATO:PERSONA], qualora si risolvi nell’infliggere una sanzione più pesante
di quella che era prevista al momento in cui l’infrazione era stata commessa.
36
Di conseguenza, secondo l’ADM, l’applicazione retroattiva della nuova politica prevista negli orientamenti ad una infrazione
che, come nel caso di specie, ha avuto luogo prima della loro pubblicazione e che ha l’effetto di infliggere all’ADM un’ammenda
talmente superiore rispetto al livello delle ammende imposte in forza della prassi precedente, senza che tale divario sia
necessario per assicurare il rispetto della politica in materia di diritto della concorrenza, viola il principio di certezza
del diritto ed è illegittima.
37
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del motivo.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
38
Il Tribunale ricorda innanzi tutto che il principio di irretroattività delle leggi penali, sancito dall’art. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 1950, in quanto
diritto fondamentale, costituisce un principio generale del diritto comunitario che deve essere osservato quando vengono inflitte
ammende per infrazione alle regole di concorrenza e che tale principio esige che le sanzioni inflitte corrispondano a quelle
che erano stabilite al momento in cui l’infrazione è stata commessa (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P,
C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 202; sentenza
del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punti 218‑221, e 9 luglio 2003, causa T‑224/00,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597, punto 39).
39
Inoltre, il Tribunale considera che l’adozione di orientamenti che possono modificare la politica generale di concorrenza
della [OSCURATO:PERSONA] in materia di ammende può, in linea di principio, rientrare nell’ambito di applicazione del principio di
non retroattività.
40
Infatti, da un lato, gli orientamenti possono produrre effetti giuridici. Tali effetti giuridici derivano non già da una forza
normativa propria degli orientamenti, bensì dalla loro adozione e pubblicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tale adozione
e tale pubblicazione degli orientamenti implicano un’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], che non può
discostarsi da essi, pena, se del caso, la sanzione a titolo di violazione di principi generali del diritto, come la parità
di trattamento, la tutela del legittimo affidamento e la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punti 209‑212).
41
Dall’altro lato, gli orientamenti, in quanto strumento di una politica in materia di concorrenza, rientrano nel campo di applicazione
del principio di non retroattività, alla stregua di una nuova interpretazione giurisprudenziale di una norma che istituisce
una infrazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 7, n. 1, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v., in particolare, Corte europea
dei diritti dell’uomo, sentenze S.W. e C.R. c. [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 1995, serie A nn. 335‑B e 335‑C, paragrafi 34‑36
e 32‑34; Cantoni c. Francia del 15 novembre 1996,
Recueil des arrêts et décisions
1996‑V, paragrafi 29‑ 32, e Coëme e a. c. Belgio del 22 giugno 2000,
Recueil des arrêts et décisions
2000‑VII, paragrafo 145), secondo la quale la detta disposizione osta all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione
di una norma che istituisce una infrazione. Secondo tale giurisprudenza, tale è in particolare il caso di un’interpretazione
giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile al momento in cui è stata commessa l’infrazione, vista,
in particolare, l’interpretazione che a quell’epoca era accolta dalla giurisprudenza relativa alla disposizione di legge considerata.
Si deve tuttavia precisare che da questa stessa giurisprudenza risulta che la portata della nozione di prevedibilità dipende
in ampia misura dal contenuto del testo in esame, dal settore nel quale esso si colloca nonché dal numero e dalla qualità
dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non osta infatti a che la persona interessata sia indotta a fare ricorso
a consulenze per valutare, entro una ragionevole misura nelle circostanze di specie, le conseguenze che possono risultare
da un determinato atto. In forza della sentenza Cantoni c. Francia (cit., paragrafo 35), ciò vale specialmente per i professionisti,
abituati a dar prova di estrema prudenza nell’esercizio della loro attività. [OSCURATO:PERSONA] è lecito attendersi che essi pongano una
cura particolare nel valutare i rischi che essa comporta (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punti 215‑223).
42
Alla luce di quanto sopra, si deve pertanto verificare se la modifica costituita dall’adozione degli orientamenti era ragionevolmente
prevedibile all’epoca in cui le infrazioni considerate sono state commesse.
43
Si deve a questo proposito constatare che la principale innovazione degli orientamenti consiste nel prendere come punto di
partenza per il calcolo un importo di base determinato a partire da forcelle a tale riguardo previste nei detti orientamenti,
le quali riflettono i differenti gradi di gravità delle infrazioni, ma che, in quanto tali, non sono in rapporto con il fatturato
pertinente. Tale metodo riposa pertanto essenzialmente su una tariffazione, per quanto relativa ed elastica, delle ammende
(sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punto 225).
44
Si deve poi ricordare che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato, in passato, ammende di un certo livello a taluni tipi
di infrazione non può privarla della possibilità di elevare tale livello entro i limiti fissati dal regolamento n. 17, se
ciò si rende necessario per assicurare l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza, e che, anzi, l’efficace
applicazione delle regole comunitarie di concorrenza esige che la [OSCURATO:PERSONA] possa in qualsiasi momento adattare il livello
delle ammende alle esigenze di tale politica (v., in tal senso, sentenze della Corte, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 38 supra, punto 227; 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. 1825, punto 109, e 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11005, punto 81; sentenze del
Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑907, punto 309, e 14 maggio 1998, causa T‑304/94,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑869, punto 89; sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 38 supra, punto 56).
45
Ne consegue che le imprese implicate in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre
un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà il livello delle ammende precedentemente praticato né nel
metodo di calcolo di queste ultime (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punto 228).
46
Di conseguenza, le dette imprese devono tenere conto del fatto che, in qualsiasi momento, la [OSCURATO:PERSONA] può decidere di elevare
il livello degli importi delle ammende rispetto a quello applicato in passato. Questo vale non soltanto allorché la [OSCURATO:PERSONA]
procede ad un innalzamento del livello dell’importo delle ammende pronunciando ammende in decisioni individuali, ma anche
quando tale innalzamento viene operato applicando a casi specifici regole di condotta aventi portata generale, come gli orientamenti
(sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punti 229 e 230).
47
Pertanto, fatti salvi gli sviluppi figuranti infra ai punti 99 e seguenti, l’ADM ha, in sostanza, a torto sostenuto che l’aumento
del livello delle ammende da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel contesto dell’intesa, sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto
all’obiettivo di assicurare l’attuazione della politica della concorrenza.
48
Parimenti, la circostanza invocata dall’ADM – supposto che sia dimostrata – che l’applicazione della nuova politica approderebbe
ad ammende i cui importi sarebbero da 43 a 153 volte superiori a quelli delle ammende che sarebbero state inflitte sulla base
della precedente prassi non è tale da comportare una violazione del principio di non retroattività. Infatti, tenuto conto,
in particolare, della giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza, l’ADM avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere
che la [OSCURATO:PERSONA] potesse in qualsiasi momento rivedere il livello generale delle ammende nel contesto dell’attuazione di
un’altra politica di concorrenza. Pertanto l’ADM era ragionevolmente in grado di prevedere un siffatto aumento – supposto
che sia dimostrato – all’epoca in cui le infrazioni considerate sono state commesse.
49
Infine, quanto all’affermazione dell’ADM secondo la quale per assicurare l’efficacia dissuasiva delle ammende sarebbe indispensabile
che le imprese conoscano anticipatamente il livello delle ammende cui vanno incontro qualora commettano infrazioni alle regole
comunitarie della concorrenza, è sufficiente sottolineare che il carattere dissuasivo delle ammende non presuppone assolutamente
che le imprese conoscano anticipatamente il livello esatto dell’ammenda cui vanno incontro per un determinato comportamento
anticoncorrenziale.
50
Di conseguenza il motivo che deduce la violazione dei principi di certezza del diritto e di non retroattività delle pene deve
essere respinto.
2.
Sulla violazione del principio di parità di trattamento
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
51
L’ADM sostiene che l’applicazione degli orientamenti viola il principio di parità di trattamento poiché porta a differenziare
le imprese che hanno commesso una infrazione al diritto della concorrenza in funzione, non già della data dell’infrazione,
bensì della data di adozione della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] da quest’ultima fissata in modo arbitrario. A titolo di esempio,
l’ADM espone che alle imprese interessate dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1997, 97/624/CE, relativa ad un procedimento
di applicazione dell’articolo [82] del trattato CE (IV/34.621, 35.059/F‑3/[OSCURATO:PERSONA] plc) (GU L 258, pag. 1), e dalla decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 29 marzo 1994, 94/210/CE, relativa ad una procedura di applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato CE
(IV/33.941 – HOV‑SVZ/MCN) (GU L 104, pag. 34), sono state inflitte ammende che costituiscono rispettivamente solo 6,8 e 5%
del fatturato realizzato sul mercato interessato, allorché le infrazioni considerate erano concomitanti con l’intensa sul
gluconato di sodio.
52
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del motivo.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
53
Secondo la costante giurisprudenza, il fatto di aver applicato il metodo enunciato negli orientamenti per il calcolo dell’importo
dell’ammenda non può costituire un trattamento discriminatorio nei confronti delle imprese che hanno commesso infrazioni alle
norme comunitarie della concorrenza durante lo stesso periodo, ma che, per ragioni attinenti alla data della scoperta dell’infrazione
o per ragioni proprie allo svolgimento del procedimento amministrativo che le interessa, hanno costituito oggetto di condanne
in date anteriori all’adozione e alla pubblicazione degli orientamenti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punti 69‑73; sentenza del Tribunale, 12 luglio 2001, cause
riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2035, punti 118 e 119).
54
Di conseguenza, per le ragioni invocate nelle sentenze qui sopra citate anche il motivo che deduce la violazione del principio
di parità di trattamento va respinto.
B –
Sulla gravità dell’infrazione
1.
Introduzione
55
L’ADM considera che la [OSCURATO:PERSONA] non ha correttamente valutato la gravità dell’infrazione nell’ambito del calcolo dell’importo
dell’ammenda. I motivi invocati a tale proposito vertono, in primo luogo, sull’assente o insufficiente considerazione del
fatturato tratto dalle vendite del prodotto in esame, in secondo luogo, sull’assente o insufficiente considerazione della
limitata dimensione del mercato del gluconato di sodio, in terzo luogo, sul fatto che la necessità di un effetto dissuasivo
dell’ammenda sia stata presa due volte in considerazione, in quarto luogo, sull’applicazione di un coefficiente moltiplicatore
sull’importo iniziale, e in quinto luogo, sull’impatto concreto dell’intesa sul mercato.
56
Prima di pronunciarsi sulla fondatezza dei vari motivi invocati in questo contesto, occorre riassumere il metodo seguito dalla
[OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie circa la valutazione e la considerazione della gravità dell’infrazione, come risulta dai punti
della [OSCURATO:PERSONA].
57
[OSCURATO:PERSONA] risulta che, nel valutare la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto considerato che le imprese
interessate avevano commesso un’infrazione molto grave, tenuto conto della sua natura, dell’impatto concreto sul mercato del
gluconato di sodio nel SEE e delle dimensioni del mercato geografico rilevante, che aveva interessato l’insieme del SEE (punti 334‑371
della [OSCURATO:PERSONA]).
58
[OSCURATO:PERSONA] ha poi ritenuto che occorreva applicare alle imprese interessate un «trattamento differenziato al fine di tenere
conto della loro effettiva capacità economica di arrecare un pregiudizio notevole alla concorrenza e (…) fissare l’ammenda
ad un importo che garantisca una sufficiente efficacia dissuasiva». In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che teneva
conto del peso specifico di ciascuna impresa e quindi dell’effetto reale del suo comportamento illecito sulla concorrenza
(punti 378 e 379 della [OSCURATO:PERSONA]).
59
Ai fini della valutazione di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di basarsi sul fatturato realizzato dalle imprese interessate
dalla vendita di gluconato di sodio a livello mondiale nel corso dell’ultimo anno dell’infrazione, cioè il 1995. [OSCURATO:PERSONA]
ha, in questo contesto, considerato che, poiché «il mercato [del gluconato di sodio è] (…) globale, tale fatturato dava la
migliore indicazione possibile della capacità delle imprese partecipanti a cagionare un danno notevole agli altri operatori
nel mercato comune e/o nel SEE» (punto 381 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, a suo avviso, il detto metodo
era corroborato dal fatto che si trattava di un’intesa mondiale, il cui oggetto era, in particolare, quello di ripartire i
mercati su scala mondiale e, quindi, di sottrarre talune zone del mercato del SEE alla concorrenza. Ha inoltre ritenuto che
il fatturato mondiale di un partecipante all’intesa desse anche un’idea del suo contributo all’efficacia dell’intesa nel suo
insieme o, al contrario, dell’instabilità che l’avrebbe minato qualora vi avesse preso parte (punto 381 della [OSCURATO:PERSONA]).
60
Su questa base, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di definire due gruppi di imprese, cioè, da un lato, quello formato dai «tre principali
produttori di gluconato di sodio che detenevano quote di mercato mondiale superiori al 20%» e, dall’altro, quello costituito
dalle imprese «le cui quote di mercato erano sensibilmente inferiori sul mercato mondiale del gluconato di sodio (meno del
10%)» (punto 382 della [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di partenza in EUR 10 milioni per le imprese
del primo gruppo, che comprendeva la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], le cui quote di mercato ammontavano, rispettivamente,
a 36, 25 e 21%, e l’importo di partenza in EUR 5 milioni per le imprese appartenenti al secondo gruppo, cioè la [OSCURATO:PERSONA] e
l’ADM, le cui quote di mercato erano del 9% circa ciascuna. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è detenuta congiuntamente dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto considerato per ciascuna di queste due società importi di base di EUR 2,5 milioni (punto 385 della
[OSCURATO:PERSONA]).
61
Infine, allo scopo di assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, da un lato, e di tener conto del fatto
che le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di meglio valutare
l’illiceità del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del diritto della concorrenza, dall’altro,
la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un adeguamento di tale importo di partenza. Di conseguenza, tenendo conto della dimensione
delle risorse globali delle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 2,5 agli importi
di partenza determinati per l’ADM e l’[OSCURATO:PERSONA], fissando così l’importo dell’ammenda, in funzione della gravità delle infrazioni,
a EUR 12,5 milioni nel caso dell’ADM e a EUR 6,25 milioni nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 388 della [OSCURATO:PERSONA]).
2.
Sull’assente o insufficiente considerazione del fatturato ricavato dalla vendita del prodotto in esame
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
62
L’ADM rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto, o di averne tenuto conto in modo insufficiente, del fatturato
da lei realizzato grazie alla vendita del prodotto di cui trattasi ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda.
63
Da un lato, l’ADM sostiene che, dalla giurisprudenza del Tribunale, risulta che il fatturato realizzato grazie al prodotto
di cui trattasi è un elemento importante nel calcolo delle ammende (sentenze del Tribunale 14 luglio 1994, causa T‑77/92,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑549, punti 92‑95; 8 ottobre 1996, cause riunite da T‑24/93 a T‑26/93 e T‑28/93, Compagnie
maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1201, punto 233; 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1689, punto 127, e 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punto 176).
64
L’ADM osserva che la considerazione del fatturato realizzato grazie al prodotto di cui trattasi nel SEE costituisce una base
appropriata per valutare il pregiudizio arrecato alla concorrenza sul mercato del prodotto rilevante in seno alla [OSCURATO:PERSONA]
nonché l’importanza relativa dei partecipanti all’intesa rispetto ai prodotti considerati. Tale conclusione sarebbe corroborata
dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 126, e 14 maggio 1998, causa T‑309/94,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1007, punto 108, confermata con sentenza, emessa a seguito di impugnazione, della Corte
16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9641).
65
Inoltre, secondo l’ADM, la sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 442),
conferma che la considerazione sproporzionata della dimensione globale di un’impresa ai fini della fissazione dell’ammenda
è illegittima.
66
L’ADM sostiene parimenti che, nella prassi decisionale degli ultimi anni relativa a casi analoghi a quello di specie [decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 85 del trattato CE
(IV/C/33.833 – Cartoncino) (GU L 243, pag. 1); decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad un procedimento
di applicazione dell’articolo 85 del trattato CE (IV/33.126 e 33.322 – Cemento) (GU L 343, pag. 1); decisione della [OSCURATO:PERSONA]
23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 – Polipropilene)
(GU L 230, pag. 1); decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 85
del trattato CEE (IV/31.553 – Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1), e decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio
1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 65 del trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche
concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1)], la [OSCURATO:PERSONA] stessa si è basata sul volume
delle vendite realizzate dal prodotto considerato nel mercato comunitario, come del resto da essa stessa riconosciuto nella
[OSCURATO:PERSONA] (punto 395). Orbene, la ricorrente rileva che, prendendo in queste decisioni come base di calcolo tale criterio,
la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato ammende il cui importo era compreso tra il 2 e il 9% del fatturato realizzato dalle imprese interessate
grazie al prodotto considerato. L’ADM sottolinea che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse egualmente seguito tale criterio di calcolo
nel caso di specie, sarebbe stata indotta a infliggerle un’ammenda aggirantesi tra 66 000 e 236 000 euro. Per contro, omettendo
di attenersi a tale criterio di calcolo, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto nella specie ammende il cui importo è da 43 a 153 volte
superiore a quello delle ammende che avrebbe inflitto sulla detta base.
67
L’ADM considera che l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] produce l’effetto di penalizzare un prodotto di scarso uso e debole
valore commerciale allo stesso modo di un’intesa avente ad oggetto un prodotto di valore commerciale elevato e economicamente
importante. Ritiene che in nessuna delle fasi del calcolo dell’ammenda la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso sufficientemente in considerazione
l’importo limitato del fatturato da lei realizzato con la vendita del gluconato di sodio.
68
L’ADM aggiunge che, anche se si tiene conto delle vendite di gluconato di sodio da lei effettuate nel SEE durante tutto il
periodo nel corso del quale è perdurata l’intesa e non soltanto nel corso di un solo anno, l’ammenda fissata dalla [OSCURATO:PERSONA]
resta palesemente sproporzionata. Infatti, il fatturato da lei realizzato grazie alla vendita del gluconato di sodio nel SEE
tra il mese di giugno 1991 e il mese di giugno 1995 (ovvero la durata asserita dalla [OSCURATO:PERSONA]) ammonterebbe solo a circa
EUR 7,83 milioni per il gluconato di sodio e l’ammenda costituirebbe quindi il 216% di tale importo. Tra il mese di giugno
1991 e il mese di ottobre 1994 (cioè tutto il periodo durante il quale l’ADM ritiene di aver partecipato all’intesa), il fatturato
da lei realizzato nel SEE grazie al gluconato di sodio sarebbe di circa EUR 5,96 milioni e l’ammenda inflitta costituirebbe
il 283% di tale cifra. Quale che sia l’esatto periodo di partecipazione all’intesa preso in considerazione, l’ammenda eccederebbe
di oltre il 200% il valore totale delle vendite in tutto il periodo nel corso del quale l’ADM ha partecipato all’intesa. Infatti,
un’ammenda pari al 644% delle vendite annue sarebbe il risultato dell’applicazione del metodo seguito dalle autorità americane,
citato dalla [OSCURATO:PERSONA], a un’intesa durata 32 anni (e non meno di 4 anni).
69
Di conseguenza, l’ADM ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato non solo i principi sviluppati dalla giurisprudenza, ma anche
il principio di proporzionalità.
70
D’altro lato, l’ADM considera che gli orientamenti indicano che è «necessario prendere in considerazione la capacità economica
effettiva degli autori dell’infrazione di creare un danno notevole agli altri operatori, e in particolare ai consumatori»
e che prevedono inoltre, nel caso di cartelli, un’eventuale ponderazione destinata a riflettere «l’impatto concreto (…) del
comportamento illecito di ciascuna impresa sulla concorrenza».
71
Orbene, secondo l’ADM, quale che sia l’impatto economico sulla concorrenza o sugli altri operatori, questo può essere valutato
soltanto con riferimento all’importo delle vendite del prodotto considerato. Soltanto prendendo in considerazione tali vendite
è possibile stimare la portata del danno potenziale per i consumatori o per la concorrenza in termini di benefici anticoncorrenziali
o di altri profili illegittimi.
72
Considera di conseguenza che, omettendo di prendere in considerazione il fatturato derivante dalla vendita del prodotto considerato,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato correttamente i propri orientamenti.
73
Infine, l’ADM sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], non fornendo una specifica motivazione a sostegno della sua [OSCURATO:PERSONA] di non prendere
in considerazione le vendite effettuate dall’ADM sul mercato del prodotto rilevante nel SEE, ha violato l’obbligo di motivazione.
74
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dei motivi invocati.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
75
L’ADM deduce, in primo luogo, la violazione del principio di proporzionalità, in secondo luogo, degli orientamenti e, in terzo
luogo, dell’obbligo di motivazione.
Sulla violazione del principio di proporzionalità
76
Come riconosciuto da costante giurisprudenza, la gravità delle infrazioni deve essere accertata in funzione di un gran numero
di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie e il suo contesto, e ciò senza che sia stato redatto
un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo
1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punto 54; sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4411, punto 33; sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 65 supra, punto 443).
77
Parimenti, è costante giurisprudenza che tra gli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione possono, a seconda
dei casi, figurare il volume e il valore delle merci oggetto dell’infrazione nonché la dimensione e la potenza economica dell’impresa
e quindi l’influenza che questa può esercitare sul mercato rilevante. Da un lato, ne consegue che è lecito, ai fini della
determinazione dell’importo dell’ammenda, tener conto sia del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione,
per quanto approssimativa e imperfetta, della sua dimensione e potenza economica, sia della quota di mercato delle imprese
interessate nel mercato rilevante che può quindi fornire un’indicazione della portata dell’infrazione. Dall’altro, ne consegue
che non si deve attribuire né all’una né all’altra di tali cifre un peso eccessivo rispetto agli altri elementi di valutazione,
con la conseguenza che la determinazione dell’importo adeguato di un’ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo
basato sul fatturato complessivo (v., in tal senso, sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra,
punti 120 e 121; sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 63 supra, punto 94; SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], punto 63 supra, punto 176;
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punto 188, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 65 supra, punto 444).
78
Da ciò consegue che se è vero che non si può negare, come sottolineato dall’ADM, che il fatturato del prodotto in esame può
costituire una base appropriata per valutare i danni alla concorrenza sul mercato del detto prodotto in seno alla [OSCURATO:PERSONA]
nonché l’importanza relativa dei partecipanti all’intesa rispetto ai prodotti considerati, ciò non toglie che tale elemento
non costituisce, di gran lunga, il solo criterio sulla base del quale la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare la gravità dell’infrazione.
79
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall’ADM, se, come sembra essere da questa proposto, la valutazione diretta
ad accertare la proporzionalità dell’ammenda si dovesse limitare al rapporto tra l’ammenda inflitta e il fatturato del prodotto
in esame, ciò equivarrebbe ad attribuire a tale elemento un peso eccessivo.
80
Ad ogni modo, la sola circostanza invocata dall’ADM secondo cui l’ammenda inflitta eccederebbe l’importo del fatturato da
lei realizzato nel SEE con la vendita di tale prodotto nel corso del periodo interessato dall’intesa, o addirittura lo supererebbe
in misura notevole, non è sufficiente a dimostrare il carattere sproporzionato dell’ammenda. Il carattere sproporzionato di
tale livello di ammenda va infatti giudicato con riferimento all’insieme degli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto
nella valutazione della gravità dell’infrazione, cioè la natura stessa dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato
rilevante e l’estensione del mercato geografico. La fondatezza della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a taluni di tali criteri sarà qui
di seguito esaminata sulla scia degli argomenti dell’ADM.
81
Pertanto, il motivo che deduce la violazione del principio di proporzionalità in quanto l’importo dell’ammenda inflitta eccederebbe
l’importo del fatturato che l’ADM ha realizzato nel SEE con la vendita del prodotto considerato durante il periodo dell’intesa
va respinto.
Sulla violazione degli orientamenti
82
Come il Tribunale ha già avuto modo di constatare, gli orientamenti non prevedono che l’importo delle ammende venga calcolato
in funzione del fatturato globale o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato rilevante. Tuttavia non ostano neppure
a che siffatti fatturati siano presi in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati
i principi generali del diritto comunitario e qualora le circostanze lo richiedano (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA],
punto 38 supra, punto 283, confermata a seguito di impugnazione con sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38
supra, punto 258, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punto 187).
83
Di conseguenza, gli orientamenti non prevedono che il fatturato delle imprese interessate – sia esso il fatturato globale
o quello ottenuto dalla vendita del prodotto in esame – costituisca il punto di partenza del calcolo delle ammende e ancor
meno che esso costituisca il solo criterio pertinente nella determinazione della gravità dell’infrazione.
84
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ne può tener conto come elemento pertinente assieme ad altri. Tale è in particolare il caso quando,
conformemente ai commi 3‑6 del punto 1 A degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] adegua l’importo in modo da garantire un livello
sufficientemente dissuasivo delle ammende. In questo contesto la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto della capacità effettiva degli autori
dell’infrazione di cagionare un danno consistente agli altri operatori e della necessità di assicurare all’ammenda un carattere
sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma) e procede ad una ponderazione degli importi determinati in funzione
del peso specifico, e, pertanto, dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna
impresa sulla concorrenza, in particolare quando esiste una considerevole disparità nelle dimensioni delle imprese che commettono
il medesimo tipo di infrazione (punto 1 A, sesto comma).
85
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nelle sue memorie che per valutare, nell’ambito del trattamento differenziato
tra le imprese interessate, l’incidenza reale del comportamento illecito di ciascuna impresa sulla concorrenza, deve tener
conto del fatturato derivante dalla vendita del prodotto di cui trattasi.
86
Come risulta dai punti 378‑382 della [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dall’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in questo contesto,
tenuto senz’altro conto del fatturato delle parti interessate tratto dalla vendita del prodotto considerato. Infatti, come
già constatato ai punti 58 e 60, supra, per applicare il detto trattamento differenziato tra le imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA]
si è basata sul fatturato da esse realizzato in ragione della vendita del gluconato di sodio a livello mondiale nel corso
dell’ultimo anno del periodo di infrazione, e cioè il 1995.
87
Orbene, nella specie, si tratta di un’intesa che riunisce imprese che detengono la quasi totalità delle quote di mercato del
prodotto considerato a livello mondiale. Inoltre, la detta intesa verte sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione del
mercato per l’attribuzione di quote di vendita. In un siffatto caso, nel quadro del trattamento differenziato tra le imprese
interessate, la [OSCURATO:PERSONA] può validamente prendere a fondamento il fatturato realizzato dai partecipanti a tale intesa con
la vendita di gluconato di sodio a livello mondiale. Infatti, poiché l’obbiettivo di tale trattamento differenziato è quello
di valutare la capacità economica effettiva degli autori di una infrazione di causare un danno alla concorrenza con il comportamento
illecito e quindi di tener conto del loro peso specifico in seno all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto il suo ampio margine
di valutazione discrezionale ritenendo che la quota di mercato mondiale dei rispettivi partecipanti all’intesa costituisse
un valore indicativo appropriato.
88
Di conseguenza, il motivo che deduce la violazione degli orientamenti va respinto.
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
89
Secondo la costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca
l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni
del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione
deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi
esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo direttamente e individualmente interessate
possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di
diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato
alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia
(sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63,
e 30 settembre 2003, causa C‑301/96, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9919, punto 87).
90
Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a più imprese per una infrazione alle regole comunitarie della concorrenza,
la portata dell’obbligo di motivazione deve essere in particolare determinata alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni
deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie
e il suo contesto, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente
in considerazione (ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 76 supra, punto 54).
91
[OSCURATO:PERSONA] specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha calcolato l’importo dell’ammenda sulla base del fatturato relativo al prodotto di cui
trattasi nel SEE. Orbene, contrariamente a quanto affermato dall’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a calcolare l’importo
dell’ammenda da infliggere ad un’impresa sulla base del suo fatturato relativo al prodotto considerato nel SEE (v. punti 86
e 87 supra). Di conseguenza, non può essere rimproverato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver indicato i motivi per i quali non si
è avvalsa di tale fattore nel calcolare l’importo dell’ammenda inflitta.
92
Di conseguenza, anche il motivo che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione va respinto.
3.
Sull’assente o insufficiente considerazione della limitata dimensione del mercato del prodotto rilevante
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
93
L’ADM considera che, contrariamente a quanto affermato nel punto 377 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], ai fini del calcolo
dell’ammenda, non ha considerato, o quantomeno non correttamente, la dimensione limitata del mercato del prodotto rilevante.
94
In primo luogo, l’ADM osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di partenza per tutte le imprese interessate a EUR 40
milioni di cui EUR 5 milioni per la sola ADM (punto 385 della [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, l’importo di EUR 40 milioni corrisponderebbe
a oltre il 200% delle vendite di gluconato di sodio realizzate nel SEE nel 1995 da tutte le imprese interessate. Inoltre,
afferma che l’ammenda finale considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva, prima della riduzione per la cooperazione, al 438%
e, dopo tale riduzione, al 294% dell’importo delle vendite di gluconato di sodio nel SEE nel 1995 (punti 396 e 440 della [OSCURATO:PERSONA]).
95
In secondo luogo, confrontando l’ammenda che la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto nel caso di specie con quelle inflitte nel caso
«Fosfato di zinco», decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 dicembre 2001, C(2001) 4237 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81
del trattato CE (caso COMP/E‑1/37.027 – Fosfato di zinco) (GU 2003, L 153, pag. 1), l’ADM ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
violato il principio di parità di trattamento. Essa rileva infatti che, nonostante questi due casi siano in parte coevi e
comparabili in termini non soltanto di dimensione di mercati rilevanti, ma anche di gravità e durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha tenuto conto della dimensione limitata del mercato del fosfato di zinco in [OSCURATO:PERSONA] e ha, in quest’altro caso, fissato l’ammenda
globale a EUR 11,95 milioni (ovvero il 75% dell’importo globale delle vendite del prodotto di cui trattasi) contro [OSCURATO:PERSONA] 40
milioni di ammenda globale nel caso del gluconato di sodio (che rappresenta più del 200% delle vendite del prodotto considerato
nel SEE). Inoltre, l’ADM osserva che, nel caso denominato «Fosfato di zinco», l’importo di base era stato fissato a EUR 3
milioni per le imprese che detenevano una quota di mercato superiore al 20% e a EUR 0,75 milioni per l’impresa che deteneva
una parte di mercato nettamente inferiore. Orbene, ricorda che, nel caso del gluconato di sodio, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato
l’importo di partenza per il calcolo dell’ammenda a EUR 10 milioni per le imprese la cui quota di mercato era superiore al
20% e a EUR 5 milioni per quelle aventi una quota di mercato nettamente inferiore.
96
In terzo luogo, l’ADM considera che la [OSCURATO:PERSONA] è, su questo punto, anche viziata da violazione dell’obbligo di motivazione
in quanto esiste a suo avviso una contraddizione tra, da un lato, il punto 377 e, dall’altro, i punti 394 e 395 della [OSCURATO:PERSONA].
Infatti – sostiene l’ADM al punto 377 – la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver tenuto conto del fatturato realizzato dal prodotto
in considerazione mentre nei punti 394 e 395 respinge gli argomenti dedotti dall’ADM affinché il detto fatturato fosse preso
in considerazione.
97
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dei motivi invocati. Per quanto riguarda il confronto del caso di specie con il caso
denominato «Fosfato di zinco», la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in quest’altro caso, in primo luogo, le ammende inizialmente calcolate
erano state ridotte del 50% in ragione del limite del 10% del fatturato globale previsto dall’art. 15 del regolamento n. 17
e, in secondo luogo, che non era stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] alcuna circostanza aggravante. Del resto, le differenze
che potevano sussistere nel trattamento di questi due casi si giustificherebbero con il margine di valutazione discrezionale
di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in materia.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
98
L’ADM deduce, in primo luogo, la violazione del principio di proporzionalità, in secondo luogo, del principio di parità di
trattamento e, in terzo luogo, dell’obbligo di motivazione.
Sulla violazione del principio di proporzionalità
99
Si deve ricordare che, in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’importo dell’ammenda è stabilito sulla base della
gravità dell’infrazione e della sua durata. Inoltre, conformemente agli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] fissa l’importo di partenza
in funzione della gravità dell’infrazione, tenendo conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul
mercato e dell’estensione del mercato geografico.
100
Tale quadro giuridico non impone pertanto, in quanto tale, alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della modesta dimensione del mercato
dei prodotti.
101
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran
numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari
della stessa (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 120). Non è dato escludere che
tra questi elementi che attestano la gravità di una infrazione possa figurare, a seconda dei casi, la dimensione del mercato
del prodotto rilevante.
102
Di conseguenza, se è vero che la dimensione del mercato può costituire un elemento da prendere in considerazione per accertare
la gravità dell’infrazione, la sua importanza varia in funzione delle circostanze particolari dell’infrazione di cui trattasi.
103
[OSCURATO:PERSONA] specie, l’infrazione verte in particolare su un’intesa sui prezzi, che, per sua natura, è intrinsecamente molto grave.
Inoltre le imprese che hanno partecipato all’intesa rifornivano insieme oltre il 90% del mercato mondiale e il 95% del mercato
europeo (punto 9 della [OSCURATO:PERSONA]). Infine, risulta che il gluconato di sodio è una materia prima utilizzata in svariati prodotti
finiti e interessa così numerosi mercati (punti 6 e 8 della [OSCURATO:PERSONA]). In questo contesto, la modesta dimensione del mercato
rilevante, ammesso che risulti accertata, è solo di importanza minore rispetto all’insieme degli altri elementi che attestano
la gravità dell’infrazione.
104
Si deve comunque tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione dovesse essere considerata molto grave
ai sensi degli orientamenti, secondo i quali, per siffatti casi, la [OSCURATO:PERSONA] può «prevedere» un importo di partenza che
supera i 20 milioni di EUR. Tuttavia, nel caso di specie, dal punto 385 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato
solo un importo di partenza di EUR 10 milioni per le imprese rientranti nel primo gruppo e di EUR 5 milioni per quelle rientranti
nel secondo gruppo, il che corrisponde alla metà, ovvero al quarto, dell’importo che in forza degli orientamenti avrebbe potuto
«prevedere» per infrazioni molto gravi.
105
Tale determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda conferma che la [OSCURATO:PERSONA], come da lei indicato al punto 377 della
[OSCURATO:PERSONA], ha preso in considerazione, tra l’altro, la limitata dimensione del mercato del prodotto rilevante.
106
Di conseguenza, il motivo che deduce la violazione del principio di proporzionalità va respinto.
Sulla violazione del principio di parità di trattamento
107
Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento è violato solo quando situazioni
analoghe vengono trattate in modo differente o situazioni differenti vengono trattate in modo identico, a meno che un siffatto
trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209,
punto 28, e del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 309).
108
Si deve altresì ricordare che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non serve da quadro giuridico alle ammende in materia
di concorrenza, poiché questo è definito dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, quale integrato dagli orientamenti (v.,
in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punti 209‑213, e la giurisprudenza ivi citata).
109
Inoltre, la determinazione dell’importo delle ammende dipende dall’ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza
che gli operatori non possono riporre legittimo affidamento nella determinazione di siffatti importi da parte della [OSCURATO:PERSONA]
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punti 171 e 172, e la giurisprudenza ivi citata).
110
Si deve infine ricordare che il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato, nella sua precedente prassi decisionale,
che un comportamento giustificava un’ammenda di un certo importo non implica assolutamente che essa sia obbligata a procedere
alla stessa valutazione in una successiva decisione (v. in particolare, per analogia, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991,
causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 357; 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1751, punto 368, e [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punti 234 e 337).
111
Pertanto, nella specie, si deve considerare che il semplice fatto che l’ADM invochi la decisione denominata «Fosfato di zinco»
è di per sé inoperante, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a valutare allo stesso modo il presente caso.
112
Per quanto riguarda l’applicazione del principio di parità di trattamento nella specie, si deve sottolineare che le altre
decisioni della [OSCURATO:PERSONA] intervenute in materia di ammende presentano, in linea di principio, solo un carattere indicativo,
a maggior ragione quando gli elementi relativi alle circostanze di tali altre decisioni, come i mercati, i prodotti, i paesi,
le imprese ed i periodi interessati, non sono identici a quelli della [OSCURATO:PERSONA] impugnata (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑49, punto 187).
113
Orbene, nella specie si deve di primo acchito constatare che gli elementi relativi alle circostanze dell’intesa oggetto della
[OSCURATO:PERSONA] differiscono da quelli oggetto della decisione denominata «Fosfato di zinco». Infatti, l’intesa sul mercato del
fosfato di zinco si estendeva solo al territorio del SEE, mentre l’intesa sul gluconato di sodio era mondiale. Inoltre, contrariamente
al caso di specie, l’intesa sul mercato del fosfato di zinco riuniva soltanto imprese di dimensioni relativamente limitate.
Pertanto, il fatturato mondiale delle imprese interessate nella decisione «Fosfato di zinco» si collocava, per l’anno 2000,
tra EUR 7,09 e 278,8 milioni, mentre nella presente fattispecie il fatturato mondiale delle imprese interessate per l’anno 2000
si colloca tra EUR 314 milioni e EUR 14,003 miliardi, di cui EUR 13,936 miliardi per l’ADM.
114
Ad ogni modo, quand’anche si supponesse che tutti gli elementi relativi alle circostanze pertinenti ai fini della determinazione
dell’ammontare appropriato dell’ammenda del caso oggetto della decisione «Fosfato di zinco» potessero considerarsi comparabili
a quelli della presente fattispecie, il Tribunale ritiene, in forza del suo potere di giurisdizione esteso al merito, che
l’importo di base fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione commessa dall’ADM nel caso di specie sia appropriato, tenendo
conto dell’insieme degli elementi rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] e della valutazione fatta di taluni di tali elementi
nella presente causa.
115
Di conseguenza, l’ADM non può validamente prendere come base la decisione della [OSCURATO:PERSONA] nel caso denominato «Fosfato di
zinco» per dimostrare nel caso qui in esame l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento.
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
116
Per quanto riguarda l’affermazione dell’ADM circa la contraddizione tra, da un lato, il punto 377 e, dall’altro, i punti 394
e 395 della [OSCURATO:PERSONA], si deve notare che, al punto 377 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di tener conto, nell’ambito
della fissazione degli importi di partenza, della dimensione limitata del mercato del gluconato di sodio. Contrariamente a
quanto sostenuto dall’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contraddetto tale affermazione quando, al punto 395 della [OSCURATO:PERSONA], ha respinto
gli argomenti formulati in particolare dall’ADM che deducono in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] doveva fissare le ammende in funzione
del fatturato realizzato dalle imprese interessate sul mercato rilevante. Infatti, da un lato, la circostanza che taluni dei
partecipanti, tra cui l’ADM, realizzassero solo un fatturato limitato sul mercato rilevante non sta necessariamente ad indicare
che tale mercato sia di dimensione limitata. Dall’altro lato, come è stato già detto al punto 104 supra, prendendo in considerazione,
nella specie, solo un importo di partenza di EUR 10 milioni nonostante che si fosse in presenza di un’infrazione per sua
natura molto grave, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della dimensione limitata del mercato. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] non è affetta
da contraddizione su questi punti.
117
Di conseguenza, anche il motivo che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione va respinto.
4.
Sull’effetto dissuasivo dell’ammenda preso in considerazione due volte
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
118
L’ADM ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], nel calcolare l’ammontare dell’ammenda, ha tenuto conto due volte del carattere dissuasivo,
cioè, da un lato, nel qualificare il ruolo dei partecipanti all’intesa nel quadro della fissazione dell’importo di partenza
(punti 378, 382 e 385 della [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, nell’applicare una maggiorazione del 250% per tener conto della sua
dimensione e delle sue risorse globali (punti 386‑388 della [OSCURATO:PERSONA]). Ad ogni modo, se l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA]
dinanzi al Tribunale fosse corretta, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, su questo punto, affetta da violazione dell’obbligo di motivazione.
119
[OSCURATO:PERSONA] nega di aver preso due volte in considerazione l’effetto dissuasivo dell’ammenda. Al contrario, ritiene di
aver proceduto in due fasi distinte e consecutive, basate su criteri differenti, nel fissare l’ammenda ad un livello sufficientemente
dissuasivo (punti 378 e 380 della [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver motivato sufficientemente la [OSCURATO:PERSONA]
su questo punto.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
120
L’ADM deduce quindi la violazione, in primo luogo, degli orientamenti e, in secondo luogo, dell’obbligo di motivazione.
Sulla violazione degli orientamenti
121
Come giustamente sostenuto dall’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la necessità di fissare le ammende ad un livello dissuasivo
in occasione dell’applicazione ai partecipanti all’intesa di un trattamento differenziato in funzione della loro quota di
mercato, e ha così collocato l’ADM nel gruppo delle imprese aventi una quota di mercato inferiore al 10% (punti 378, 382 e 385
della [OSCURATO:PERSONA]). Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato questo elemento nel momento in cui ha applicato a taluni partecipanti
all’intesa, tra cui l’ADM, il coefficiente moltiplicatore di 2,5 per tener conto della loro dimensione e delle loro risorse
globali (punti 386‑388 della [OSCURATO:PERSONA]).
122
Tuttavia, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] ha, da un
lato, qualificato l’infrazione in quanto tale, tenendo conto di elementi obiettivi, cioè la natura stessa dell’infrazione,
il suo impatto sul mercato e la portata geografica di tale mercato. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione
elementi soggettivi, cioè circostanze specificamente collegate a ciascun partecipante all’intesa, come la dimensione dell’impresa
e le sue risorse globali. Proprio nell’ambito di questa seconda parte della sua analisi la [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare,
perseguito l’obiettivo di assicurare un livello dissuasivo dell’ammenda.
123
Orbene la [OSCURATO:PERSONA], anche se, come da lei giustamente sostenuto nel contesto di questa seconda parte della sua analisi,
ha fatto riferimento a tale obiettivo a due riprese, in realtà ha proceduto ad un solo calcolo che ha articolato in due tappe
con l’obiettivo di fissare l’ammenda per ciascuno dei partecipanti all’intesa ad un livello tale che, tenuto conto delle loro
specifiche circostanze, potesse essere conseguito l’obiettivo di dissuasione con riferimento all’insieme degli elementi obiettivi
e subiettivi della gravità dell’infrazione.
124
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] non ha «contato due volte» l’elemento dissuasivo dell’ammenda.
125
Di conseguenza, il motivo che deduce la violazione degli orientamenti va respinto.
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
126
Si deve constatare che l’ADM non ha dedotto alcun concreto argomento a sostegno della sua affermazione e si è limitata a rimproverare
alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver fornito una motivazione per aver contato due volte l’elemento dissuasivo dell’ammenda.
127
Ad ogni modo, ai punti 121‑125 supra, è stato già giudicato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso due volte in considerazione
l’elemento dissuasivo dell’ammenda. Pertanto, non aveva bisogno di fornire una motivazione specifica al riguardo.
128
Di conseguenza, anche il motivo che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione va respinto.
5.
Sull’applicazione di un coefficiente moltiplicatore all’importo di partenza
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
129
L’ADM considera che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 2,5 all’importo di partenza costituisca una misura
manifestamente sproporzionata, che sarebbe peraltro basata su un ragionamento errato e violerebbe il principio di parità di
trattamento.
130
In primo luogo, l’ADM sostiene che, tenuto conto del fatto che le imprese sono entità economiche razionali, affinché l’ammenda
abbia effettivamente carattere dissuasivo, è necessario unicamente che venga fissata ad un livello tale che l’importo previsto
superi il beneficio tratto dall’infrazione. Essa ritiene che se le imprese si rendono conto del fatto che la perdita connessa
alla sanzione annulla il beneficio dell’intesa, l’ammenda avrebbe già un effetto dissuasivo. Tale approccio sarebbe stato
confermato dalla Corte nella sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra (punto 108). Esso corrisponderebbe
pure agli orientamenti, i quali prescrivono (al punto I A, quarto comma) di valutare l’effetto dissuasivo in riferimento alla
capacità dei partecipanti all’intesa di cui trattasi di arrecare pregiudizio ai consumatori e, di conseguenza, esigono che
ogni beneficio tratto da un’intesa illegale venga preso in considerazione all’atto di determinare l’effetto dissuasivo appropriato.
Infine, tale approccio sarebbe una nozione comune ad altre normative comunitarie.
131
Quand’anche si dovesse ammettere che un’ammenda che non eccede il livello di eventuali profitti sia insufficiente, una base
razionale per garantire all’ammenda un effetto deterrente consisterebbe nel valutare i profitti previsti dall’intesa secondo
una percentuale delle vendite del prodotto di cui trattasi, aggiungendovi una maggiorazione destinata a tenere conto del margine
di errore. Tale sarebbe esattamente l’approccio razionale seguito dagli [OSCURATO:PERSONA]. La Corte (sentenza Musique diffusion
française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 108) ed il Tribunale (sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 65 supra, in
particolare punto 456) avrebbero riconosciuto nella loro giurisprudenza l’esistenza di un nesso tra l’effetto dissuasivo dell’ammenda
e i profitti che possono essere tratti dall’intesa.
132
L’ADM non contesta che il fatturato globale possa essere preso in considerazione nel calcolo dell’ammenda. Tuttavia, il fatto
di conferirgli un’importanza smisurata porterebbe ad un’ammenda sproporzionata. [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a questo proposito
a difendere la maggiorazione applicata mediante confronto, facendo riferimento al fatturato dell’ADM. Orbene, nessuna spiegazione
razionale potrebbe giustificare che il calcolo della maggiorazione a effetto deterrente sia stato incentrato sul suo fatturato
globale. L’approccio scelto dalla [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe in alcun modo perché occorrerebbe ridurre a nulla i benefici
realizzati dall’ADM grazie alla vendita di prodotti privi di relazione con l’infrazione di cui trattasi, nell’obiettivo di
dissuadere le imprese interessate dal continuare a svolgere le loro attività in seno ad un’intesa avente ad oggetto il gluconato
di sodio.
133
In secondo luogo, nella replica, l’ADM sostiene in subordine che, quand’anche il Tribunale dovesse giudicare che, contrariamente
alle conclusioni in precedenza esposte, la maggiorazione a carattere dissuasivo era giustificata in considerazione delle dimensioni
e delle risorse globali dell’ADM, resta ciò nondimeno, a suo avviso, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente aggiungere
alla maggiorazione a effetto deterrente di EUR 7,5 milioni un aumento supplementare dell’ammenda del 35% in considerazione
della durata dell’infrazione. Siffatto aumento potrebbe essere in parte giustificato, logicamente, solo quando la maggiorazione
a effetto deterrente è basata sui benefici eventuali dell’intesa. Orbene, a suo avviso, maggiore è la durata dell’intesa,
maggiori sono gli eventuali profitti e pertanto un aumento in considerazione della durata dell’intesa è appropriato. Il metodo
corretto di calcolo dell’ammenda sarebbe consistito nell’applicare la maggiorazione solo ad un importo di base di EUR 5 milioni.
[OSCURATO:PERSONA] sembra aver tentato essa stessa di giungere a tale risultato, dal momento che, al punto 392 della [OSCURATO:PERSONA],
ha dichiarato che «l’importo di partenza determinato in ragione della gravità (punto 385) [era] pertanto maggiorato del 35%».
Il punto 385 della [OSCURATO:PERSONA] farebbe tuttavia unicamente riferimento al punto di partenza iniziale di EUR 5 milioni.
134
In terzo luogo, l’ADM considera che la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto, ai fini della maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda,
del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridiche e economiche che consentono
loro di meglio valutare l’illiceità del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del diritto
della concorrenza (punto 386 della [OSCURATO:PERSONA]), ha violato il principio di parità di trattamento.
135
Infatti, a suo avviso, le imprese implicate nell’infrazione sono tutte gruppi multinazionali il cui fatturato mondiale supera
EUR 300 milioni e che, di conseguenza, beneficiano tutte di una perizia giuridica interna ed esterna che consente loro di
stabilire i rischi di entrare in una siffatta intesa illegale e di valutare le conseguenze dell’infrazione.
136
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe insufficientemente motivata su questo punto.
137
[OSCURATO:PERSONA] considera che l’argomento che deduce l’aumento supplementare dell’ammenda del 35% in considerazione della durata
dell’infrazione costituisce un motivo nuovo che è pertanto irricevibile e deve essere respinto in forza dell’art. 48, n. 2,
del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tutti gli altri motivi invocati.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
138
L’ADM invoca quindi la violazione, in primo luogo, del principio di proporzionalità, in secondo luogo, del principio di parità
di trattamento e, in terzo luogo, dell’obbligo di motivazione.
Sulla violazione del principio di proporzionalità
139
Nell’ambito di questo motivo l’ADM solleva due diverse censure.
140
Da un lato, l’ADM sostiene, in sostanza, che, tenuto conto del fatto che le imprese sono entità economiche razionali, affinché
l’ammenda abbia effettivamente carattere dissuasivo, è unicamente necessario che venga fissata ad un livello tale che il suo
previsto ammontare superi il beneficio tratto dall’infrazione. Si deve a questo proposito ricordare che la dissuasione è una
delle principali considerazioni che deve guidare la determinazione dell’importo delle ammende (sentenze della Corte 15 luglio
1970, causa 41/69, Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 173, e 14 luglio 1972, causa 49/69, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 713,
punto 38, come pure la giurisprudenza cit. supra al punto 90).
141
Orbene, anche se l’ammenda dovesse essere fissata a un livello che si limiti ad annullare il beneficio dell’intesa, non avrebbe
effetto dissuasivo. Si può infatti ragionevolmente presumere che talune imprese tengano razionalmente conto, nell’ambito del
loro calcolo finanziario e della loro gestione, non solo del livello delle ammende che rischiano di vedersi infliggere in
caso di infrazione, ma anche del livello di rischio che l’intesa venga scoperta. Inoltre, se si riducesse la funzione dell’ammenda
al semplice annullamento del profitto e del beneficio previsto, non si terrebbe sufficientemente conto dell’illiceità del
comportamento di cui trattasi alla luce dell’art. 81, n. 1, CE. Infatti, riducendo l’ammenda ad una semplice compensazione
del pregiudizio verificatosi, si trascurerebbe, oltre all’effetto deterrente, che può riguardare solo comportamenti futuri,
anche il carattere repressivo di una siffatta misura rispetto all’infrazione concreta effettivamente commessa. Quindi, sia
l’effetto deterrente sia l’effetto repressivo dell’ammenda giustificano che la [OSCURATO:PERSONA] possa imporre un’ammenda che, in
funzione delle circostanze della specie, può perfino eccedere in misura sostanziale l’importo del beneficio previsto dall’impresa
di cui trattasi.
142
Parimenti, nel caso di un’impresa che, come l’ADM, è presente su un gran numero di mercati e dispone di una capacità finanziaria
particolarmente importante, il fatto di prendere in considerazione il fatturato realizzato sul mercato rilevante può non essere
sufficiente ad assicurare un effetto dissuasivo dell’ammenda. Infatti, più un’impresa è grande e dispone di risorse globali
che le conferiscono la capacità di agire in modo indipendente sul mercato, più deve essere cosciente dell’importanza del suo
ruolo circa il buon funzionamento della concorrenza sul mercato. Pertanto, le circostanze di fatto relative alla potenza economica
di un’impresa resasi colpevole di un’infrazione devono essere prese in considerazione all’atto della fissazione dell’importo
dell’ammenda al fine di garantirne l’effetto dissuasivo.
143
Inoltre, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] senza essere contraddetta su questo punto dall’ADM, l’importo dell’ammenda stabilito
per l’ADM previa applicazione del coefficiente moltiplicatore di 2,5 non costituisce che una parte infima, cioè lo 0,0538%
del suo fatturato annuo globale, e non può, anche sotto questo punto di vista, essere considerato sproporzionato.
144
D’altra parte, nella replica, l’ADM asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva in nessun caso aggiungere all’importo di EUR 7,5
milioni, che già comprendeva una maggiorazione a titolo di effetto deterrente, un aumento supplementare dell’ammenda del 35%
in considerazione della durata dell’infrazione. Si deve a questo proposito ricordare, innanzitutto, che, in forza dell’art. 48,
n. 2, del regolamento di procedura, la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietato a meno che tali motivi si fondino
su elementi di diritto e di fatto sorti durante il procedimento. Per contro, un motivo che costituisce un’estensione di un
motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenta una stretta
connessione con quest’ultimo, deve essere dichiarato ricevibile. Una analoga soluzione va adottata quando viene formulata
una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2085,
punto 156).
145
[OSCURATO:PERSONA] specie, l’ADM nel ricorso ha invocato il carattere eccessivo del coefficiente moltiplicatore di 2,5, considerando, in
sostanza, che eccedeva quanto era necessario per assicurare un livello dissuasivo dell’ammenda. Essa sostiene nel ricorso,
e in subordine rispetto a quest’ultimo motivo, che, comunque, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare la maggiorazione del
35% in ragione della durata dell’intesa non all’importo ottenuto previa applicazione del coefficiente moltiplicatore di 2,5,
bensì a quello stabilito prima dell’applicazione di tale coefficiente. A tale proposito, l’ADM deduce un motivo che presenta
uno stretto nesso con quello invocato nel ricorso, dando così luogo a una semplice estensione del motivo in precedenza dedotto.
Tale censura va di conseguenza esaminata nel merito.
146
Per quanto riguarda la fondatezza del motivo invocato dall’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente applicato il coefficiente moltiplicatore
basato sulla durata dell’infrazione all’importo di base già aumentato del coefficiente moltiplicatore di 2,5. A questo proposito,
come è stato sopra giudicato (v. punti 140‑143 supra), il coefficiente moltiplicatore di 2,5 è un fattore di dissuasione che
assicura, in un primo tempo, il carattere sufficientemente deterrente dell’ammenda con riferimento alle caratteristiche dell’impresa
interessata. Orbene, nulla impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare, in un secondo tempo, la cifra così ottenuta con un secondo
fattore che tiene conto, dal canto suo, delle caratteristiche del comportamento illecito. Infatti, più le imprese sono pronte
a commettere infrazioni molto gravi, sul lungo periodo, maggiore è la necessità di dissuasione.
147
Per quanto riguarda il rinvio al punto 385 operato al punto 392 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto dinanzi al
Tribunale che si trattava di un errore. Tuttavia, tale errore non produce effetti sulla legittimità della [OSCURATO:PERSONA], perché
risulta chiaramente dal modo in cui la maggiorazione connessa con la durata è stata calcolata e dal rinvio all’importo di
base determinato in ragione della gravità dell’infrazione – comprensivo della maggiorazione data dal coefficiente moltiplicatore
di 2,5 – che la [OSCURATO:PERSONA] prendeva infatti in considerazione l’importo di base determinato in ragione della gravità dell’infrazione
dopo tale adeguamento. Ciò risulta del resto anche dall’iter logico dell’analisi operata dalla [OSCURATO:PERSONA] che, nei punti 378‑388
della [OSCURATO:PERSONA], ha tenuto conto, tappa dopo tappa, delle circostanze specifiche connesse con le varie imprese interessate.
Risulta allora chiaro che il rinvio operato al punto 392 riguardava, in realtà, non già il solo punto 385, ma i punti 385‑388.
In questo contesto, si deve altresì tener conto del fatto che gli orientamenti precisano a questo riguardo che la considerazione
della durata dell’infrazione deve portare «alla fissazione di un eventuale importo aggiuntivo dell’ammenda» (punto 1 B, secondo
comma).
148
Pertanto, l’ADM rimprovera a torto alla [OSCURATO:PERSONA] di aver aggiunto alla maggiorazione a fini di dissuasione un aumento supplementare
dell’ammenda del 35% in considerazione della durata dell’infrazione.
149
Di conseguenza, il motivo che deduce la violazione del principio di proporzionalità va respinto.
Sulla violazione del principio di parità di trattamento
150
L’ADM sostiene che le imprese implicate nell’infrazione appartenevano tutte a gruppi multinazionali che pertanto fruivano
tutte di una perizia giuridica interna ed esterna che consentiva loro di valutare il rischio di entrare in una intesa illegale
e le conseguenze dell’infrazione.
151
Si deve a questo proposito osservare che, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha invero considerato due ragioni per applicare
all’importo di partenza dell’ammenda di taluni partecipanti all’intesa, tra cui l’ADM, un coefficiente moltiplicatore di 2,5.
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la necessità, da un lato, di assicurare all’ammenda un sufficiente effetto deterrente
e, dall’altro, di tener conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono di cognizioni e di infrastrutture giuridiche
ed economiche che consentono loro di meglio valutare l’illiceità del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano dal
punto di vista del diritto della concorrenza (punto 386 della [OSCURATO:PERSONA]).
152
Tuttavia, dal punto 388 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che al fine precipuo di assicurare all’ammenda carattere dissuasivo la [OSCURATO:PERSONA]
ha deciso di applicare all’ADM il coefficiente moltiplicatore di 2,5. Orbene, come è stato già menzionato ai punti 139‑143
supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato la necessità di assicurare all’ammenda un sufficiente effetto deterrente
e, più particolarmente, ha potuto ritenere, come risulta dal punto 387 della [OSCURATO:PERSONA], che occorreva maggiorare l’importo
di partenza calcolato in funzione dell’importanza relativa del mercato rilevante al fine di tener conto delle dimensioni e
delle risorse globali delle imprese interessate. Inoltre, dato che l’ADM e l’[OSCURATO:PERSONA] avevano, nel 2000, ciascuna un fatturato
mondiale di circa EUR 14 miliardi, mentre gli altri partecipanti all’intesa avevano un fatturato oscillante solo tra EUR 300
milioni e EUR 3 miliardi circa, non può essere contestato che per realizzare tale obiettivo la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto correttamente
distinguere due gruppi di partecipanti all’intesa in funzione delle loro dimensioni e delle loro risorse globali e maggiorare
così l’importo di base dell’ammenda dell’ADM e dell’[OSCURATO:PERSONA] con un coefficiente moltiplicatore di 2,5.
153
Per quanto riguarda le cognizioni e le infrastrutture giuridiche ed economiche delle imprese interessate, il Tribunale ritiene
che queste possono essere prese in considerazione ai fini della maggiorazione dell’importo dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] specie, l’ADM
non contesta di disporre di tali cognizioni e infrastrutture giuridiche ed economiche. Del resto può senz’altro considerarsi
che un’impresa, come l’ADM, con un fatturato mondiale per l’anno 2000 di EUR 14 miliardi circa disponga di siffatte cognizioni
e infrastrutture. Di conseguenza, a ragione la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato l’esistenza di siffatte cognizioni e infrastrutture
al fine di maggiorare l’importo di base dell’ammenda dell’ADM. Tale valutazione non può essere messa in discussione con l’argomento
dell’ADM secondo il quale anche le imprese dell’altro gruppo disporrebbero di cognizioni e di infrastrutture giuridiche ed
economiche tali da giustificare pure una maggiorazione della loro ammenda. Infatti, quand’anche tale circostanza fosse dimostrata
e la [OSCURATO:PERSONA] a torto non avesse considerato tale circostanza anche nei confronti delle imprese di tale secondo gruppo,
ciò non può, comunque, essere invocato dall’ADM per ottenere una riduzione della maggiorazione inflittale.
154
Di conseguenza, il motivo che deduce la violazione del principio di parità di trattamento va respinto.
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
155
L’ADM, senza fornire ulteriori argomenti, sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è insufficientemente motivata per quanto riguarda l’applicazione
del coefficiente moltiplicatore di 2,5. Si deve a questo proposito rilevare che, al punto 386 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
ha evocato le due ragioni già menzionate al punto 151, supra, per applicare il coefficiente moltiplicatore. Di seguito, al
punto 387, ha precisato che, in ragione delle cifre indicate al punto 48 della medesima [OSCURATO:PERSONA], occorreva classificare
i partecipanti all’intesa in due gruppi. Infine, al punto 388 della [OSCURATO:PERSONA], ha concluso che considerava che l’applicazione
del coefficiente moltiplicatore di 2,5 era appropriato per assicurare all’ammenda carattere dissuasivo.
156
Per quanto riguarda l’importanza del coefficiente moltiplicatore applicato all’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] poteva limitarsi a invocare
le dimensioni di tale impresa, quale approssimativamente risulta dal fatturato globale da lei realizzato, e a sottolineare
la necessità di assicurare all’ammenda carattere dissuasivo. Non le incombeva, in virtù dell’obbligo di motivazione, indicare
i dati relativi al metodo del calcolo sottostante tale scelta. (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P,
Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9991, punto 80).
157
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto sufficientemente motivato la [OSCURATO:PERSONA] su questo punto e il motivo che deduce la violazione dell’obbligo
di motivazione va parimenti respinto.
6.
Sull’esistenza di errori di valutazione relativi l’impatto effettivo dell’intesa sul mercato
a) Introduzione
158
Va innanzitutto ricordato che la gravità delle infrazioni deve essere accertata in funzione di numerosi elementi (v. punto 76
supra). In questo contesto, l’impatto concreto dell’intesa sul mercato di cui trattasi può essere preso in considerazione
come uno dei criteri pertinenti.
159
Negli orientamenti (punto 1 A, primo comma), la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che per valutare la gravità di un’infrazione, essa
prende in considerazione, oltre alla natura specifica di tale infrazione e all’estensione del mercato geografico interessato,
anche «l’impatto concreto [dell’infrazione] sul mercato, quando sia misurabile».
160
Per quanto riguarda il caso di specie, dai punti 334‑388 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente fissato
l’importo dell’ammenda, stabilito in funzione della gravità dell’infrazione, tenendo conto di questi tre criteri. In particolare,
in questo contesto, ha considerato che l’intesa ha avuto un’«incidenza reale» sul mercato del gluconato di sodio (punto 371
della [OSCURATO:PERSONA]).
161
Orbene, secondo l’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in più errori di valutazione nell’esaninare l’impatto concreto dell’intesa
sul mercato rilevante. Secondo l’ADM, questi errori incidono sul calcolo dell’importo delle ammende.
b) Sull’errato approccio che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto per dimostrare che l’intesa aveva avuto un impatto effettivo sul mercato
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
162
L’ADM ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito la prova dell’esistenza di un impatto concreto dell’intesa sul mercato
del gluconato di sodio, e ciò, in particolare, a causa di errori nei quali è incorsa nell’approccio da lei adottato nel procedere
a tale dimostrazione.
163
Innanzitutto, secondo l’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a constatare che l’intesa era stata effettivamente attuata e da
tale circostanza ha inferito che l’intesa doveva anche aver avuto un impatto concreto sul mercato. Orbene, sottolinea l’ADM,
come risulta dal punto 1 A, primo comma, degli orientamenti e come riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] al punto 341 della
[OSCURATO:PERSONA], l’attuazione di un’intesa non può essere confusa con l’impatto concreto di questa sul mercato rilevante.
164
Parimenti, l’ADM ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente basarsi sulla durata relativamente lunga dell’intesa per
concludere per l’esistenza di un impatto concreto di questa sul mercato rilevante. Infatti, secondo l’ADM, così operando,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova dell’esistenza di un impatto concreto, ma ha unicamente invocato, in modo illegittimo,
una presunzione in tal senso.
165
Infine, per quanto riguarda l’evoluzione dei prezzi del gluconato di sodio, l’ADM considera che la [OSCURATO:PERSONA] non ha, come
avrebbe dovuto in forza della formulazione letterale del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, fornito la prova che
l’intesa aveva avuto un impatto «misurabile» su tale evoluzione. Per contro, secondo l’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] si è unicamente
basata su un grafico sequestrato nei locali della [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’ispezione e, all’atto del confronto delle conclusioni
tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] da tale grafico con gli argomenti sostenuti dall’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che tali «argomenti
(…) non dimostrerebbero in modo convincente che l’attuazione dell’intesa non [aveva] potuto svolgere un ruolo nella fluttuazione
dei prezzi» (punto 359 della [OSCURATO:PERSONA]). L’ADM critica parimenti il fatto che, senza negare in quanto tale la validità dei
suoi argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a osservare che l’evoluzione dei prezzi del gluconato di sodio, quale risultava
dal detto grafico, «[quadrava] altrettanto alla perfezione con la collusione in essere» (ibidem). Orbene, secondo l’ADM, così
procedendo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova dell’esistenza di un impatto concreto dell’intesa sul mercato, ma, al contrario,
ha illegittimamente invertito l’onere della prova sulle parti.
166
[OSCURATO:PERSONA] non nega che i criteri dell’attuazione e dell’impatto concreto di una intesa sul mercato rilevante non possono
essere confusi e che a lei spetta fornire prove al riguardo. Tuttavia, a suo avviso, nella specie, non ha invertito l’onere
della prova, ma ha, al contrario, prodotto in misura giuridicamente sufficiente una siffatta dimostrazione.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
167
Alla luce delle censure formulate dall’ADM circa l’approccio stesso scelto dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che l’intesa aveva
avuto un impatto concreto sul mercato del gluconato di sodio, prima di pronunciarsi sulla fondatezza degli argomenti invocati
dall’ADM, si deve riassumere l’analisi operata dalla [OSCURATO:PERSONA], quale risulta dai punti 340‑369 della [OSCURATO:PERSONA].
Riassunto dell’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]
168
Innanzitutto, al punto 340 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto la sua analisi nei seguenti termini:
«[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’infrazione, commessa da imprese che, durante il periodo considerato nella presente [OSCURATO:PERSONA],
rappresentavano oltre il 90% del mercato mondiale e il 95% del mercato europeo del gluconato di sodio, aveva un impatto reale
su tale mercato nel SEE, poiché è stata scrupolosamente attuata. Gli accordi, essendo specificamente intesi a limitare il
volume delle vendite, a praticare prezzi superiori a quelli che altrimenti sarebbero stati e a limitare le vendite a taluni
clienti, hanno dovuto incidere sullo schema normale dei comportamenti sul mercato e produrre quindi un effetto su quest’ultimo».
169
Al punto 341 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, «nella misura del possibile, era stata operata una distinzione
tra la questione dell’attuazione degli accordi e la questione degli effetti da questa prodotti sul mercato», ma che era «tuttavia
inevitabile che taluni elementi di fatto utilizzati per pervenire a delle conclusioni su questi due punti si intersechino».
170
Ciò considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha in primo luogo analizzato l’attuazione dell’intesa (punti 342‑351 della [OSCURATO:PERSONA]). A suo
avviso, l’attuazione dell’intesa era dimostrata da vari elementi attinenti a ciò che considerava essere la pietra angolare
dell’intesa, e cioè le quote di vendita. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato il fatto che «[l]’intesa si caratterizzava per
la costante preoccupazione di fissare prezzi bersaglio e/o minimi» e ha aggiunto che, a suo parere, «questi prezzi [dovevano]
produrre un effetto sul comportamento dei partecipanti, per quanto questi ultimi non li abbiano sistematicamente spuntati»
(punto 348 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che «non si poteva dubitare dell’efficacia dell’attuazione del[l’intesa]»
(punto 350 della [OSCURATO:PERSONA]).
171
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’impatto dell’infrazione sul mercato del gluconato di sodio. A tal riguardo
ha fatto innanzitutto riferimento all’analisi del mercato rilevante contenuta nei punti 34‑41 della [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente,
facendo rinvio all’analisi già effettuata nei punti 235 e 236 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto quanto segue, avvalendosi
dei due tabulati (in prosieguo: i «grafici») sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA]):
«L’evoluzione dei prezzi, quale risulta dai [grafici] rinvenuti presso la [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’ispezione dimostra che l’obiettivo
perseguito dai partecipanti all’intesa è stato quanto meno in parte raggiunto. I due [grafici], che illustrano l’evoluzione
del prezzo in [franchi francesi (FRF)] sul mercato europeo del gluconato di sodio dal 1977 al 1995, evidenziano una caduta
nel 1985. Questo andamento è probabilmente dovuto alla scomparsa della vecchia intesa e all’aumento che ne è seguito nello
sfruttamento delle capacità di produzione. Alla fine del[l’anno] 1986, il livello dei prezzi era pressoché dimezzato rispetto
a quello dell’inizio del[l’anno] 1985. È molto probabile che l’applicazione degli accordi che istituiscono la nuova intesa
a partire dal 1986 abbia sensibilmente contribuito al forte aumento (raddoppio) del prezzo constatato tra il 1987‑1989. Dopo
un calo verificatosi nel 1989, meno accentuato che nel 1985, il livello dei prezzi, sino al 1995, è rimasto all’incirca del
60% più elevato che nel 1987».
172
Ai punti 235 e 236 della [OSCURATO:PERSONA], ai quali il punto 354 di questa fa riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato quanto segue:
«(235) Due documenti sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] durante l’ispezione sono sufficientemente espliciti e costituiscono elementi
di prova dei risultati conseguiti dall’intesa sul mercato del gluconato di sodio. In essi è in particolare contenuto un [grafico]
che rappresenta il prezzo medio ‘europeo’ del gluconato di sodio dal 1977 al 1995.
(236) [Uno dei grafici] mostra in modo evidente che nel 1981 e nel 1987, allorché la ‘prima’ e la ‘seconda’ intesa venivano rispettivamente
attuate, i prezzi erano schizzati in alto. I prezzi erano bruscamente crollati nel 1985, anno corrispondente alla fine della
‘prima intesa’, quando la [OSCURATO:PERSONA] si ritirava da questa. Tra il 1987 e il 1989, il prezzo del gluconato di sodio ha conosciuto
un forte aumento; infatti si è raddoppiato. Poi, dal 1989 al 1995, è rimasto su un livello elevato del 60% circa rispetto
a quello che era stato durante il periodo corrispondente al calo del 1987. Si deve notare che al contrario del periodo 1981‑1986,
il prezzo del gluconato di sodio ha potuto essere mantenuto ad un livello molto elevato fino al 1995».
173
[OSCURATO:PERSONA] a poi riassunto, analizzato e respinto i vari argomenti invocati dalle parti interessate nel corso della fase
amministrativa del procedimento per confutare la conclusione che aveva tratto dai grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA].
Per quanto riguarda gli argomenti dell’ADM, che ha in particolare sostenuto che questa stessa evoluzione dei prezzi avrebbe
avuto egualmente luogo in assenza di intese, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue (punti 359, 365 e 369 della [OSCURATO:PERSONA]):
«(359) (...) Gli argomenti sviluppati dall’ADM non dimostrano in maniera convincente che l’attuazione dell’intesa non abbia potuto
svolgere alcun ruolo nelle fluttuazioni di prezzo. Se è vero che lo scenario proposto dall’ADM può verificarsi in assenza
di intesa, questo quadra altrettanto alla perfezione con una collusione in essere. L’aumento delle capacità registrate a metà
degli anni 80 può essere stato allo stesso tempo la causa e il risultato della scomparsa della prima intesa (1981‑1985). Per
quanto riguarda l’evoluzione a partire dal 1987, questa è pienamente compatibile con la riattivazione dell’intesa operata
su tale periodo. Di conseguenza, il fatto che il prezzo del gluconato di sodio abbia ripreso ad aumentare non può del tutto
spiegarsi con il solo gioco della concorrenza, ma deve interpretarsi alla luce dell’accordo concluso tra le parti sui “prezzi
irriducibili”, sulla ripartizione delle quote di mercato, nonché sui meccanismi di informazione e di sorveglianza. Tutti questi
fattori hanno contribuito al successo dell’aumento di prezzo.
(…)
(365) [Uno dei grafici] trovato presso la [OSCURATO:PERSONA] conferma che tra il 1991 e il 1995, cioè il periodo durante il quale l’ADM ha
partecipato all’intesa, i prezzi sono rimasti stabili o sono leggermente diminuiti. Nulla sta a indicare che i prezzi siano
fortemente caduti e ancora meno che non siano stati redditizi. L’uscita dell’ADM dal mercato si spiega più verosimilmente
con i gravi problemi tecnici conosciuti subito dopo il raggiungimento dell’intesa e che sono perdurati. Non è stata mai in
grado di soddisfare le proprie quote di vendita all’improvviso.
(…)
(369) Infine, è inconcepibile che le parti abbiano a più riprese deciso di incontrarsi dovunque nel mondo per attribuirsi quote
di vendita, fissare prezzi e ripartirsi la clientela per un periodo così lungo, tenuto conto, tra l’altro, dei rischi incorsi
se, a loro dire, l’intesa aveva una incidenza nulla o limitata sul mercato del gluconato di sodio».
[OSCURATO:PERSONA]
174
Si deve innanzitutto ricordare che, secondo la formulazione del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, nel calcolo dell’ammenda,
in funzione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, in particolare, dell’«impatto concreto [dell’infrazione]
sul mercato quando sia misurabile».
175
Si deve a questo proposito analizzare l’esatto significato dei termini «quando l’impatto concreto sia misurabile». In particolare,
si tratta di stabilire se, secondo l’accezione di tali termini, la [OSCURATO:PERSONA] possa tenere conto dell’impatto concreto di
una infrazione nell’ambito del suo calcolo delle ammende soltanto se, e nella misura in cui, sia in grado di quantificare
tale impatto.
176
Come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esame dell’impatto di una intesa sul mercato implica necessariamente il ricorso
a ipotesi. In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] deve, in particolare, esaminare quale sarebbe stato il prezzo del prodotto in
esame in assenza di intesa. Orbene, nel procedere all’esame delle cause dell’effettiva evoluzione dei prezzi, è azzardato
speculare sul rispettivo ruolo di ciascuna delle dette cause. Si deve tener conto della circostanza obiettiva che, a causa
dell’intesa sui prezzi, le parti hanno per l’appunto rinunciato alla loro libertà di farsi concorrenza sui prezzi. Pertanto,
la valutazione dell’influenza derivante da fattori diversi dalla detta volontaria astensione dei partecipanti all’intesa è
necessariamente fondata su ragionevoli probabilità, non quantificabili con esattezza.
177
Quindi, a meno che non si voglia togliere effetto utile a tale criterio, che può essere preso in considerazione ai fini della
determinazione dell’importo dell’ammenda, non può rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver preso come base l’impatto concreto
di una intesa sul mercato rilevante, nonostante che non fosse in grado di quantificare tale impatto o fornire in proposito
dati di valutazione in cifre.
178
Di conseguenza, l’impatto concreto di una intesa sul mercato deve essere considerato sufficientemente dimostrato se la [OSCURATO:PERSONA]
è in grado di fornire indizi concreti e credibili che indicano, con ragionevole probabilità, che l’intesa ha avuto un impatto
sul detto mercato.
179
[OSCURATO:PERSONA] specie, dal riassunto dell’analisi operata dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 168‑173, supra) risulta che quest’ultima si è
avvalsa di due indizi per concludere per l’esistenza di una «incidenza reale» dell’intesa sul mercato. Infatti, da un lato,
ha invocato il fatto che i partecipanti all’intesa avevano scrupolosamente attuato gli accordi dell’intesa (v., in particolare,
punto 340 della [OSCURATO:PERSONA], riprodotto al punto 168, supra) e che questa è durata per un lungo periodo (punto 369 della [OSCURATO:PERSONA],
riprodotto al punto 173, supra). D’altro lato, essa ha ritenuto che i grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA] dimostravano
una certa concordanza tra i prezzi fissati dall’intesa e quelli realmente praticati sul mercato dai partecipanti all’intesa
(punto 354 della [OSCURATO:PERSONA], v., punto 171, supra).
180
Contrariamente a quanto sostenuto dall’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a dedurre un impatto concreto sul mercato del
gluconato di sodio unicamente dall’attuazione effettiva dell’intesa. Infatti, come risulta dai passi estratti dalla [OSCURATO:PERSONA]
e sopra citati, la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato, nella misura del possibile, di esaminare in modo separato l’attuazione dell’intesa
e il suo impatto concreto sul mercato considerando, in sostanza, che l’attuazione di una intesa è condizione previa e necessaria
per dimostrare l’impatto concreto di una intesa, pur non essendo una condizione sufficiente per tale dimostrazione (v., in
tal senso, punto 341 della [OSCURATO:PERSONA]). È vero che, al punto 341 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che era «inevitabile
che taluni elementi di fatto utilizzati per pervenire a delle conclusioni su questi due punti si intersechino», ragione per
cui la [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dall’ADM, non ha sempre utilizzato termini appropriati nell’ambito di ciascuna di tali parti
della sua analisi. Tuttavia resta il fatto che l’ADM rimprovera a torto alla [OSCURATO:PERSONA] di aver confuso l’attuazione e l’impatto
concreto dell’intesa. Del resto, dato il carattere di condizione preliminare all’impatto concreto di una intesa, l’attuazione
effettiva di una intesa costituisce un principio di indizio di esistenza di un impatto concreto dell’intesa.
181
Inoltre, non può essere rimproverato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato che, in un caso come quello di specie dove i partecipanti
all’intesa rappresentavano oltre il 90% del mercato mondiale e il 95% del mercato del SEE del gluconato di sodio e dedicavano
sforzi considerevoli all’organizzazione, al seguito e al controllo degli accordi di tale intesa, l’attuazione di quest’ultima
costituiva un forte indizio dell’esistenza di effetti sul mercato, fermo restando (v., punto 179, supra) che, nel caso di
specie, la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata solo a tale analisi.
182
Ciò che maggiormente rileva è che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto validamente considerare che la consistenza di tale indizio aumenta
con la durata dell’intesa. Infatti, il buon funzionamento di un’intesa complessa, vertente, come nella specie, sulla fissazione
del prezzo, sulla ripartizione dei mercati e sullo scambio di informazioni, implica, in particolare, importanti spese di amministrazione
e di gestione. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto ragionevolmente potuto ritenere che il fatto che le imprese abbiano fatto perdurare
l’infrazione e assicurato l’efficacia della sua gestione amministrativa per un lungo periodo, e ciò malgrado i rischi inerenti
a siffatte attività illecite, sta ad indicare che i partecipanti all’intesa ne hanno tratto un certo beneficio e che questa
ha pertanto avuto un impatto concreto, anche se non quantificabile, sul mercato rilevante.
183
Per quanto riguarda i grafici sequestrati nei locali della [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi operata dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 171
e 172, supra) risulta che la [OSCURATO:PERSONA], senza assumere che tali grafici costituissero una prova inconfutabile dell’esistenza
di un impatto dell’intesa sui prezzi e senza neanche tentare di quantificare tale impatto, ha ritenuto «estremamente probabile»
che l’applicazione degli accordi abbia «sensibilmente contribuito» all’evoluzione dei prezzi.
184
Si deve quindi esaminare se, come sostenuto dall’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errore nella valutazione degli elementi
di fatto sui quali ha basato le sue conclusioni. Tuttavia, tenuto conto di quanto già sopra giudicato al punto 178, l’ADM
rimprovera a torto alla [OSCURATO:PERSONA] di aver proceduto a un approccio erroneo per dimostrare che l’intesa aveva avuto influenza
sull’evoluzione dei prezzi del gluconato di sodio. Non vale a inficiare tale conclusione il fatto che, replicando ad argomenti
dell’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] abbia, in sostanza, sostenuto che, pur non essendo in grado di escludere che questa stessa evoluzione
si sarebbe potuta egualmente verificare in assenza di intesa, tale argomentazione non era convincente, alla luce dell’attuazione
effettiva dell’intesa e del parallelismo tra i prezzi osservati e i prezzi convenuti. Infatti, senza esigere, come sostenuto
dall’ADM, che imprese interessate dimostrassero il contrario, fornissero cioè una prova che, per le ragioni indicate al punto 177,
supra, sarebbe praticamente spesso impossibile fornire, la [OSCURATO:PERSONA], procedendo in tal modo, ha invece accuratamente soppesato
i vari argomenti pro e contro la propria conclusione.
185
Da quanto precede consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato un approccio errato nel valutare l’impatto concreto dell’intesa
sul mercato del gluconato di sodio.
c) Sull’analisi dell’evoluzione dei prezzi del gluconato di sodio
186
L’ADM considera che le prove che la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto nella [OSCURATO:PERSONA] non suffragano la conclusione secondo la quale
sarebbe «estremamente probabile che l’applicazione degli accordi che istituiscono la nuova intesa a partire dal 1986 abbia
sensibilmente contribuito al forte aumento (raddoppio) del prezzo constatato tra il 1987 e il 1989» (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA]).
Deduce, in questo contesto, argomenti collocantisi su due linee differenti.
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto a disposizione informazioni sufficienti e avrebbe sottovalutato altri fattori invocati nel
corso della fase amministrativa del procedimento.
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
187
L’ADM invoca il fatto che è improbabile che l’intesa abbia prodotto effetti diversi da quelli risultanti dalle forze del mercato.
Infatti, dai punti della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che le imprese interessate stesse affermavano che il prezzo fissato tra il
1986 e il 1987 non copriva il costo delle materie prime, e questo anche nel 1989, quando il prezzo era al massimo livello.
In una siffatta situazione, il prezzo, secondo l’ADM, sarebbe comunque aumentato e questo anche in assenza di intesa.
188
L’ADM ritiene altresì che la [OSCURATO:PERSONA] avesse pochissime informazioni circa il periodo 1987‑1989: non avrebbe prove circa
il prezzo che sarebbe stato convenuto prima del 9 agosto 1989. L’ADM considera infine che i prezzi relativi al periodo 1986‑1987
presuppongono una strategia predatoria destinata a costringere la società FinnSugar, presso la quale l’ADM nel 1989 aveva
acquistato la tecnologia per produrre gluconato di sodio (in prosieguo: la «FinnSugar»), ad abbandonare tali piani di espansione.
189
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale valutazione e sottolinea che, quando il prezzo di un prodotto è rovinoso e l’offerta è eccedentaria
rispetto alla domanda, il prezzo può aumentare solo nel caso in cui una delle imprese presenti sia crollata e abbia abbandonato
tale mercato e nessuna impresa abbia potuto nella specie rialzare i prezzi con una semplice decisione unilaterale senza perdere
quote di mercato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che, anche se tale aumento avrebbe potuto prodursi in assenza di intesa,
l’intesa è però esistita e fornisce la spiegazione più plausibile dei movimenti di prezzo constatati.
– [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
190
Secondo la costante giurisprudenza, per sindacare la valutazione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] sugli effetti concreti dell’intesa
sul mercato se ne devono soprattutto esaminare le conclusioni relative agli effetti prodotti dall’intesa sui prezzi (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punto 148, e, in tal senso, sentenze
del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑925, punto 173, e Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA],
punto 110 supra, punto 225).
191
Inoltre, la giurisprudenza ricorda che in occasione della determinazione della gravità dell’infrazione va tenuto conto, in
particolare, del contesto normativo ed economico del comportamento addebitato (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause
riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto 612,
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 76 supra, punto 38) e che, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato,
spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fare riferimento al gioco della concorrenza che si sarebbe normalmente avuto in assenza dell’infrazione
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], già cit., punti 619 e 620; sentenza Mayr‑Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], punto 110
supra, punto 235, e sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑347, punto 645).
192
Da un lato, ne deriva che, nel caso di intese vertenti, in particolare, sui prezzi, si deve constatare che gli accordi hanno
effettivamente consentito ai partecipanti interessati di conseguire un livello di prezzo superiore a quello che si sarebbe
avuto in assenza dell’intesa. D’altro lato, ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della sua valutazione, deve prendere
in considerazione tutte le condizioni obiettive del mercato rilevante, tenuto conto del contesto economico ed eventualmente
normativo vigente. Dalle sentenze del Tribunale emesse nella causa relativa al cartello del cartoncino (v., in particolare,
sentenza Mayr‑Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], punto 110 supra, punti 234 e 235) consegue che si deve tener conto dell’esistenza, se del
caso, di «fattori economici obiettivi» dai quali risulta che, in un contesto di «libero gioco della concorrenza», il livello
dei prezzi non si sarebbe evoluto in modo identico a quello dei prezzi praticati (v., altresì, sentenze [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punti 151 e 152, e Cascades/[OSCURATO:PERSONA], punto 190 supra,
punti 183 e 184).
193
Nel caso di specie, l’ADM non contesta i fatti constatati dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare l’ADM non contesta l’evoluzione
dei prezzi quale descritta dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, nella parte in fatto relativa alla descrizione degli eventi (punti 76‑80
della [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, nell’analisi dell’impatto dell’intesa sul mercato (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA]) sulla base dei
grafici trovati presso la [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’ispezione.
194
I fatti rilevanti, quali risultano dai punti della [OSCURATO:PERSONA], possono così essere riassunti:
– nella primavera del 1984, cessava la vecchia intesa (punto 76 della [OSCURATO:PERSONA]);
– per circa due anni (cioè fino alla primavera del 1986 circa), il mercato del gluconato di sodio era dominato dal gioco della
libera concorrenza (punto 77 della [OSCURATO:PERSONA]);
– nel maggio 1986, venivano adottate le prime iniziative per l’attuazione della nuova intesa (punto 79 della [OSCURATO:PERSONA]);
– nel febbraio 1987, veniva conclusa la nuova intesa che perdurava, con varie modifiche, fino al 1995 (punti 79 e 80 della [OSCURATO:PERSONA]).
195
Quindi, l’evoluzione del prezzo del gluconato di sodio, quale risulta dal punto 354 della [OSCURATO:PERSONA], può essere così riassunta:
– nel 1985, i prezzi del gluconato di sodio cadono e, nel 1986, diminuiscono quasi della metà rispetto all’inizio del 1985;
– tra il 1987 e il 1989, i prezzi del gluconato di sodio raddoppiano;
– nel 1989, i prezzi cadono di nuovo, ma in modo meno pronunciato che nel 1985, e si stabilizzano, fino al 1995, a un livello
collocantesi a circa il 60% al disopra del livello del 1987.
196
In primo luogo, da ciò consegue che, per valutare se gli accordi abbiano effettivamente consentito alle imprese interessate
di raggiungere un livello di prezzo di transazione superiore a quello che sarebbe risultato prevalente in assenza di intesa,
la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente confrontato, da un lato, il prezzo del gluconato di sodio esistente tra la fine della vecchia
intesa e la conclusione, nel febbraio 1987, della nuova intesa – periodo durante il quale il mercato era caratterizzato dalla
libera concorrenza – con, dall’altro lato, i prezzi praticati dopo il 1987, tenendo conto del trascorrere di un certo lasso
di tempo necessario all’effettiva attuazione dell’intesa.
197
Parimenti per comparare la situazione dei prezzi effettivamente praticati con quella che avrebbe prevalso senza intesa, la
[OSCURATO:PERSONA] ha correttamente sottolineato che, tra il 1989 e il 1995, i prezzi sono stati caratterizzati da una relativa stabilità.
Orbene, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 42 della [OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta su questo punto dall’ADM, il
mercato del gluconato di sodio era, in linea di principio, soggetto a consistenti variazioni. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA]
poteva validamente concludere che, senza intesa, le parti non avrebbero potuto avere certezza di una certa stabilità del prezzo
del gluconato di sodio. L’ADM non ha dedotto alcun argomento per confutare tale conclusione.
198
In secondo luogo, per quanto riguarda il raddoppio dei prezzi intervenuto tra il 1987 e il 1989, va considerato che, se, come
sostenuto dall’ADM, il prezzo del gluconato di sodio nel 1987 si collocava a un livello rovinoso e l’offerta era eccedentaria,
come era il caso durante il 1986 e il 1987, è inconcepibile che i prezzi abbiano potuto aumentare in assenza di un fattore
esterno. Infatti, se l’offerta fosse stata eccedentaria, i prezzi sarebbero scesi o sarebbero rimasti bassi fin quando il
prodotto non fosse divenuto nuovamente raro, a seguito dell’uscita dal mercato di uno degli operatori in caso di fallimento
o di acquisizione. Orbene, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i prezzi erano aumentati con l’attuazione effettiva
della nuova intesa.
199
Tenuto conto di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] poteva concludere che disponeva di elementi di prova concreti e credibili che
indicavano che l’intesa aveva avuto un impatto concreto sul mercato che era, ai sensi degli orientamenti, «misurabile» mediante
il raffronto tra il prezzo ipotetico che, secondo una ragionevole probabilità, sarebbe prevalso in assenza di intesa e il
prezzo applicato a seguito dell’intesa.
200
Gli argomenti invocati dall’ADM non consentono di inficiare tale conclusione. In particolare, la circostanza invocata dall’ADM,
secondo la quale, stando alle dichiarazioni dei suoi concorrenti, tale prezzo, anche al suo massimo livello, non copriva neppure
i costi delle materie prime, è inconferente. Infatti, ammesso che tale circostanza fosse dimostrata, non si può escludere
che il prezzo applicabile in assenza di intesa su un mercato in concorrenza non perturbato si collocherebbe altresì al di
sotto del costo delle materie prime, ma, se del caso, a un livello ancora più lontano dal prezzo di costo. [OSCURATO:PERSONA]
ha pertanto correttamente analizzato i vari argomenti dedotti dall’ADM e dalle altre parti nel corso della fase amministrativa
del procedimento (v., altresì, punto 183, supra).
201
Di conseguenza, l’ADM rimprovera a torto alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver avuto a disposizione informazioni sufficienti e di aver
sottovalutato gli altri fattori invocati nel corso della fase amministrativa del procedimento.
Sul fatto che l’ADM non è stata parte dell’intesa al momento dell’aumento dei prezzi del gluconato di sodio tra il 1987 e
il 1989
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
202
L’ADM sostiene che il periodo di aumento dei prezzi del gluconato di sodio tra il 1987 e il 1989 era anteriore al suo impegno
nell’intesa e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva infliggerle un’ammenda più elevata in ragione dell’impatto economico
che l’intesa ha avuto in un momento in cui non vi partecipava.
203
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento.
– [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
204
È costante giurisprudenza che il comportamento effettivo che un’impresa vuole adottare è inconferente ai fini della valutazione
dell’impatto dell’intesa sul mercato, e che debbono essere presi in considerazione i soli effetti risultanti dall’infrazione
nel suo insieme (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125,
punti 150 e 152, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38, supra, punti 160
e 167).
205
Come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se è vero che l’ADM ha aderito all’intesa solo dopo il raddoppio dei prezzi
del gluconato di sodio tra il 1987 e il 1989, durante tutto il periodo della sua partecipazione, essa ha però approfittato
delle realizzazioni dell’intesa anteriori alla sua adesione, e cioè un forte aumento dei prezzi e una stabilizzazione a livello
elevato. Inoltre, ne ha assicurata la perennità.
206
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] nel determinare l’impatto concreto dell’intesa nei confronti di tutte le parti implicate poteva validamente
considerare l’intesa nel suo insieme. Il momento dell’impegno dell’ADM nell’intesa è inconferente ai fini della determinazione
dell’impatto concreto dell’intesa.
207
Di conseguenza, la censura che deduce che l’ADM non è stata parte dell’intesa al momento dell’aumento dei prezzi del gluconato
di sodio tra il 1987 e il 1989 va respinta.
d) Sulla definizione del mercato rilevante
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
208
L’ADM ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errori nella definizione del mercato rilevante. Orbene, essa sottolinea che
la definizione del mercato rilevante è necessaria per misurare l’impatto dell’intesa su tale mercato e che pertanto tali errori
avevano un impatto sul calcolo dell’ammenda.
209
In primo luogo, l’ADM rileva che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha essa stessa riconosciuto nella [OSCURATO:PERSONA] che il gluconato di
sodio può, a seconda delle applicazioni, essere sostituito da altre sostanze, ciò nondimeno ha escluso dalla sua definizione
di mercato rilevante i sostituti del gluconato di sodio.
210
Orbene, così operando, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contraddetto la sua costante prassi secondo la quale i sostituti parziali possono
far parte del mercato rilevante. Parimenti, secondo l’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] non ha correttamente applicato la comunicazione
della [OSCURATO:PERSONA] sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di
concorrenza (GU C 372 del 9 dicembre 1997, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla definizione di mercato»).
211
Infatti, a suo avviso, le prove indicano che gli acquirenti del gluconato di sodio, se si fossero orientati verso agenti di
chelazione di sostituzione, avrebbero in pratica azzerato i leggeri, ma significativi aumenti di prezzo e che, di conseguenza,
il mercato sarebbe più ampio di quanto assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Basandosi su una pubblicazione intitolata «[OSCURATO:PERSONA]» (B. Davenport e a., SRI International 2000; in prosieguo: il «rapporto CEH 2000»), osserva quanto segue:
– dal punto di vista della correlazione dei prezzi, i seguenti agenti sono sostituti più vicini al gluconato di sodio rispetto
all’acido gluconico: il glucoeptonato, l’HEDTA (in polvere), l’amino (acido), l’acido NTA (sec), l’amino (come il sale NA5)
e l’acido EDTA (sec);
– il glucoeptonato è un sostituto più vicino all’acido gluconico che il gluconato di sodio;
– la correlazione tra i prezzi del gluconato di sodio e del glucoeptonato è superiore a 96, il che suggerisce che tali prezzi
evolvono secondo una scala virtuale chiusa;
– le correlazioni fra tutti gli agenti di chelazione evocati nel rapporto CEH 2000 e il gluconato di sodio sono superiori al
60%, il che consente di ritenere che i prezzi del gluconato di sodio sono stati molto sensibili al movimento dei prezzi degli
altri agenti di chelazione;
– la correlazione dei prezzi tra l’acido gluconico e altri agenti di chelazione è superiore al 60% ad eccezione di due forme
di sostituzione di NTA.
212
L’ADM invoca la comunicazione sulla definizione del mercato (punto 39), varie decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ad operazioni
di concentrazione, nonché la sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417,
punto 100), e rileva che un alto grado di correlazione tra i prezzi dei prodotti è prova che essi appartengono allo stesso
mercato di prodotti ai fini del diritto della concorrenza. Orbene, dal rapporto CEH 2000 risulterebbe che esiste una concorrenza
sui prezzi per tutti gli agenti di chelazione e che il gluconato di sodio e il glucoeptonato sono generalmente intercambiabili
in numerose applicazioni.
213
Secondo l’ADM, le conclusioni del rapporto CEH 2000 sarebbero suffragate dalle testimonianze dei consumatori interpellati
dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la sua indagine, dalle risposte fornite dalle imprese interessate alla [OSCURATO:PERSONA] e da memorandum
interni di queste imprese.
214
Di conseguenza, secondo l’ADM, anche gli elementi di prova individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] – dai quali ciò nondimeno ha tratto
conclusioni errate – come pure dal rapporto CEH 2000, risulta che il mercato rilevante avrebbe dovuto essere definito in modo
più ampio, includendo prodotti come, in particolare, i gluconati e i glucoeptonati, l’acido gluconico, l’acido glucoeptonico,
l’«acqua madre» e i ligninsulfonati.
215
Gli argomenti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] non possono, secondo l’ADM, inficiare tale conclusione. Infatti,
non sarebbe conferente cercare di sapere se i sostituti del gluconato di sodio siano imperfetti o parziali, perché, come risulta
dal punto 17 della comunicazione sulla definizione del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di stabilire se un prodotto sostitutivo
sia in grado di distrarre vendite sufficienti per rendere inoperante un lieve ma significativo aumento dei prezzi e non se
un prodotto sostitutivo capti tutte le vendite di un prodotto, circostanza che si verificherebbe nel caso di un sostituto
perfetto. Inoltre, sarebbe errato che l’assenza di un sostituto generale del gluconato di sodio, valido per tutte le sue possibili
applicazioni, corrobori l’ipotesi secondo la quale il gluconato di sodio è un mercato di prodotti rilevante ai fini del diritto
della concorrenza (punto 37 della [OSCURATO:PERSONA]). Essa sostiene, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato applicazioni
specifiche per le quali il gluconato di sodio non avrebbe sostituti.
216
Secondo l’ADM, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] basato sulla sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 461), è parimenti errato. In primo luogo, rileva che, in questa causa, la Corte ha usato il
criterio dell’esistenza di un grado sufficiente di intercambiabilità in vista del medesimo uso fra tutti i prodotti di uno
stesso mercato. Orbene questo è il «test» che si ritroverebbe nelle teorie economiche che sarebbero sottostanti alla comunicazione
sulla definizione del mercato e che costituirebbero altresì il fondamento della sua motivazione. In secondo luogo, i fatti
all’origine di tale sentenza sarebbero diversi da quello del caso di specie. Infatti, mentre in quest’altro caso le vitamine
C ed E non avrebbero avuto sostituti nei loro utilizzi nutrizionali, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe individuato
alcuna applicazione per la quale il gluconato di sodio non abbia sostituti. In terzo luogo, essa considera che è plausibile
che, se erano stati venduti solo quantitativi limitati di vitamine C ed E per utilizzi tecnici, i prodotti di sostituzione
non avrebbero avuto impatto sulla strategia in materia di fissazione dei prezzi delle vitamine C ed E, sviluppata dalla ricorrente
in questa altra causa. Il fatto che la dispersione delle vendite fosse limitata ai prodotti di sostituzione aventi un utilizzo
tecnico non avrebbe annullato l’effetto dell’aumento di prezzi in ragione dei benefici previsti dalle vendite su più larga
scala e a un prezzo più elevato per le applicazioni nutrizionali, per le quali non era disponibile alcun prodotto sostitutivo.
217
L’ADM ritiene che, comunque, l’importanza cruciale che la [OSCURATO:PERSONA] accorda, al punto 37 della [OSCURATO:PERSONA] nonché al punto 78
del suo controricorso, alle testimonianze dei clienti è confutabile. Il punto 37 della [OSCURATO:PERSONA] definirebbe i clienti come
«dei preparatori che fabbricano una varietà di prodotti per differenti settori industriali e sfruttano pertanto almeno due
proprietà del gluconato di sodio». Orbene, nulla suffragherebbe siffatta osservazione. Infatti, il rapporto della CEH 2000
suggerirebbe che le imprese che acquistano gluconato di sodio per fabbricare altri prodotti sarebbero di norma industrie specifiche.
Nessuno dei clienti interpellati sembrerebbe corrispondere alla definizione della [OSCURATO:PERSONA].
218
L’ADM rileva altresì che, nella causa [OSCURATO:PERSONA], la US [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che, nonostante le
loro applicazioni, gli agenti chelatori costituirebbero un mercato economico.
219
In secondo luogo, l’ADM rileva che, al punto 38 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che «la grande maggioranza dei
clienti interpellati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla questione della sostituibilità ha risposto che non potevano sostituire il gluconato
di sodio con un altro prodotto nel loro procedimento industriale». Secondo l’ADM, questa conclusione è errata. Le prove a
tal riguardo raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] presso consumatori sarebbero selettive, ambigue e viziate dalla natura delle domande
sottoposte.
220
A questo riguardo l’ADM sostiene, in primo luogo, che cinque dei dodici utilizzatori finali, che hanno risposto alla domanda
loro rivolta dalla [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto che il gluconato di sodio era sostituibile, sebbene uno di essi abbia precisato
che l’acido gluconico era il prodotto di sostituzione. Queste risposte sarebbero state confermate da un distributore che avrebbe
spontaneamente indicato che esisteva un certo numero di prodotti di sostituzione. L’ADM sottolinea che gli acquirenti che
hanno risposto alla domanda e che hanno confermato la sostituibilità del gluconato di sodio costituivano la maggioranza delle
società operanti nel settore del trattamento delle superfici e della pulizia industriale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA]), assorbivano il 50% delle vendite di gluconato di sodio e che tra essi vi erano due dei più grandi consumatori per
volume ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).
221
In secondo luogo, sostiene che degli altri acquirenti interpellati uno solo ha dato una motivazione alla sua risposta, mentre,
nella comunicazione sulla definizione del mercato (punto 40), la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha sottolineato che le risposte a tale
riguardo potrebbero essere prese in considerazione solo se sufficientemente corroborate da dati fattuali.
222
In terzo luogo, l’ADM ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] nel questionario da lei inviato non abbia formulato la domanda in termini
appropriati. Si sarebbe infatti limitata a chiedere agli acquirenti se potevano sostituire il gluconato di sodio, piuttosto
che interpellarli circa la loro eventuale reazione ad un lieve ma significativo aumento permanente del prezzo. Rileva inoltre
che, tra le risposte negative, una sola era motivata, senza che fosse possibile stabilire chiaramente se difficoltà tecniche
di ordine minore ne impedivano la sostituzione o se gli acquirenti non potevano indirizzarsi verso un altro prodotto, anche
di fronte a un considerevole aumento del prezzo del gluconato di sodio.
223
In terzo luogo, l’ADM osserva che, al punto 38 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che «il solo fatto che i produttori
di gluconato di sodio abbiano stretto una intesa, vi abbiano partecipato e dedicato risorse per un lungo periodo e abbiano
scelto di non allargarla, per esempio all’acqua madre, dimostra che considerano che il gluconato di sodio costituiva un mercato
di prodotti rilevante».
224
Orbene, l’ADM sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova lasciano supporre che
i partecipanti erano preoccupati dall’eventualità che i clienti si indirizzassero verso prodotti di sostituzione non controllati
dai partecipanti all’intesa e che avevano invano cercato di allargare gli accordi all’acqua madre per prevenire raggiri dell’intesa.
Inoltre, l’elemento invocato dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè la partecipazione all’intesa, può avere numerose ragioni e non corrobora,
in quanto tale, la conclusione che ne è stata tratta.
225
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dell’insieme degli argomenti dell’ADM.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
226
Si deve in limine osservare che ai punti 34‑41 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il mercato del prodotto rilevante
e ha definito tale mercato come quello del gluconato di sodio nelle forme solide e liquide e del suo prodotto di base, l’acido
gluconico. Inoltre, in risposta ad argomenti che l’ADM aveva sollevato nel corso della fase amministrativa del procedimento,
ha riconosciuto che esisteva un certo numero di prodotti di sostituzione parziale per il gluconato di sodio, a seconda dell’uso
che ne viene fatto, ma ha considerato che nulla dimostrava che tali prodotti esercitassero una pressione effettiva sui prezzi
di quest’ultimo. Al contrario, ha ritenuto che più elementi contraddicessero la tesi sostenuta dall’ADM. Ha così affermato
che non esistevano prodotti di sostituzione completa per il gluconato di sodio e che, dato che tale prodotto era più rispettoso
dell’ambiente, taluni utilizzatori lo preferivano a prodotti di sostituzione potenziali. Inoltre, ha considerato che tale
punto di vista era confermato, da un lato, dalle risposte fornite da clienti dei partecipanti all’intesa e, dall’altro, dall’esistenza
stessa dell’intesa che era limitata al gluconato di sodio e costituiva così, a suo parere, un indizio del fatto che i partecipanti
stessi consideravano il mercato come limitato al gluconato di sodio (punti 37 e 38 della [OSCURATO:PERSONA]).
227
Inoltre, nella parte della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’impatto concreto dell’intesa sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato all’analisi
del mercato riassunta nel punto precedente (punto 353 della [OSCURATO:PERSONA]).
228
L’ADM sostiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha definito il mercato dei prodotti rilevante in modo troppo restrittivo, escludendo
i prodotti sostitutivi del gluconato di sodio.
229
A questo proposito va innanzitutto sottolineato che l’ADM non solleva questa censura relativa all’errata definizione del mercato
dei prodotti rilevante per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 81, n. 1, CE. Non nega di aver commesso una infrazione
a tale disposizione partecipando all’intesa sul mercato del gluconato di sodio. L’unico obiettivo che l’ADM persegue, nel
presente contesto, è accertare che la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un’ammenda troppo elevata, in particolare, perché, a suo
parere, ha concluso per l’esistenza di un impatto concreto di tale intesa sul mercato rilevante e ha tenuto conto di questo
elemento nella fissazione dell’importo dell’ammenda.
230
Orbene, tale argomento può essere seguito solo qualora l’ADM dimostri che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse definito altrimenti il
mercato dei prodotti rilevante, avrebbe dovuto constatare che l’infrazione non aveva avuto un impatto concreto sul mercato
definito come quello del gluconato di sodio e dei suoi sostituti (v. punto 178, supra).
231
Infatti, solo una siffatta dimostrazione è tale da inficiare la valutazione dell’importo dell’ammenda effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]
in funzione della gravità dell’infrazione.
232
Pertanto come già giudicato ai punti 196 e 197, supra, per concludere, nel caso di specie, per l’esistenza di un impatto effettivo
dell’infrazione sul mercato del gluconato di sodio, la [OSCURATO:PERSONA] ha confrontato i prezzi effettivamente praticati con i
prezzi che sarebbero risultati prevalenti senza intesa, basandosi a tal riguardo su una doppia constatazione. In primo luogo,
ha confrontato, da un lato, i prezzi del gluconato di sodio praticati durante il periodo precedente all’intesa, caratterizzato
dalla libera concorrenza, con, dall’altro, i prezzi praticati dopo un certo lasso di tempo necessario per l’effettiva attuazione
dell’intesa nel 1989. In secondo luogo, ha constato che tra il 1989 e il 1995 i prezzi sono stati relativamente stabili mentre,
in linea generale, tale mercato è caratterizzato da una grande fluttuazione dei prezzi (punto 354 della [OSCURATO:PERSONA]).
233
In una situazione siffatta l’ADM, affinché il suo argomento relativo ad errori nella definizione del mercato rilevante possa
sortire effetti, dovrebbe dimostrare che un confronto della situazione dei prezzi effettivamente praticati sul mercato più
ampio corrispondente alla definizione da lei sostenuta con quella che, su questo stesso più ampio mercato, sarebbe risultata
prevalente senza intesa indica che l’intesa non ha avuto impatto su tale mercato. Infatti, come giudicato, supra, al punto 178,
solo in una circostanza siffatta la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto basarsi sul criterio dell’impatto concreto dell’intesa
nel contesto del suo calcolo dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione.
234
Orbene, a questo proposito, l’ADM si limita ad affermare che «le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato del prodotto rilevante
svolgono un ruolo centrale nella sua valutazione dell’impatto economico», che gli errori assertivamente da questa commessi
«alterano pertanto l’opinione che la [OSCURATO:PERSONA] si è fatta circa l’impatto economico e viziano il suo calcolo delle ammende»
e, infine, che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse definito il mercato includendovi i sostituti del gluconato di sodio, questa «avrebbe
concluso per l’inefficacia di ogni tentativo delle parti di controllare il prezzo del gluconato di sodio».
235
Certamente, l’ADM dedica una notevole parte delle sue memorie all’analisi dei dati relativi al mercato delle gelatine e alla
discussione delle teorie economiche pertinenti ai fini della definizione del mercato rilevante nel diritto della concorrenza.
236
Tuttavia, l’ADM non si sforza in alcun modo di confutare l’analisi operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] circa il mercato
del gluconato di sodio, fornendo, anche solo un abbozzo di confronto tra il livello dei prezzi che erano effettivamente stati
praticati durante il periodo dell’intesa sul mercato più ampio degli agenti di chelazione con quello che, con tutta probabilità,
sarebbe risultato prevalente su questo stesso più ampio mercato in assenza di intesa limitata al gluconato di sodio.
237
Pertanto, l’ADM non prova e neppure indica elementi che, riuniti, costituirebbero un insieme di indizi coerenti che dimostrino
con una ragionevole probabilità che l’impatto dell’intesa relativa al gluconato di sodio sul più ampio mercato degli agenti
di chelazione sarebbe stato inesistente o, tutt’al più, trascurabile.
238
Di conseguenza la censura che deduce l’errata definizione del mercato rilevante va respinta, senza che si renda necessario,
come voluto dall’ADM, esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errore di diritto nell’escludere, ai fini della [OSCURATO:PERSONA],
i sostituti del gluconato di sodio dal mercato dei prodotti rilevante.
239
Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che l’ADM non ha provato che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori nella
valutazione dell’impatto concreto dell’intesa sul mercato.
C –
Sull’esistenza di errori di valutazione circa la durata dell’infrazione
240
L’ADM considera che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errori di valutazione ritenendo che l’infrazione sia durata fino al giugno
1995. Sostiene, da un lato, che ha posto termine alla sua partecipazione all’intesa nel corso della riunione del 4 ottobre
1994 a [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che la riunione tenutasi tra il 3 e il 5 giugno 1995 a Anaheim (California) non può essere considerata
una continuazione dell’infrazione. Pertanto, secondo l’ADM, l’ammenda va ridotta di conseguenza.
1.
Sulla cessazione della partecipazione dell’ADM all’intesa in occasione della riunione del 4 ottobre 1994 a [OSCURATO:PERSONA]
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
241
Secondo l’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] a torto ha respinto gli argomenti da lei avanzati concludendo, ai punti 319‑323 della [OSCURATO:PERSONA],
che non ha posto termine alla sua partecipazione all’intesa in occasione della riunione del 4 ottobre 1994 e che la sua partecipazione
è perdurata fino al giugno 1995.
242
L’ADM, in primo luogo, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑141/89, Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑791, punto 85), e alla sentenza BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], punto 107, supra (punto 203), sostiene che un’impresa
pone termine alla propria partecipazione ad una intesa quando da sé stessa se ne dissocia apertamente e si ritira dall’accordo.
Orbene, questo è quanto l’ADM avrebbe fatto nel corso della riunione del 4 ottobre 1994.
243
Essa sostiene infatti che, nel corso di tale riunione, i suoi rappresentanti hanno informato gli altri partecipanti che avrebbe
lasciato il gruppo se non fossero state risolte le questioni in sospeso sulle quote. Non sarebbe stato trovato alcun accordo
e i suoi rappresentanti avrebbero abbandonato la riunione, come risulterebbe dal documento 6 della [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea
che la [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta ripreso tale punto del resoconto della riunione del 4 ottobre 1994 (punto 228 della [OSCURATO:PERSONA]).
Questi fatti corrisponderebbero non solo alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] stessa secondo le quali le riunioni erano divenute
sempre più tese prima di tale riunione, ma anche alle prove che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito alla [OSCURATO:PERSONA] per quanto
riguarda tale riunione.
244
Inoltre, l’ADM rileva che, a conferma del suo ritiro dall’intesa, ha cessato di comunicare il suo fatturato di vendita all’intesa,
come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel punto 228 della [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario dell’interpretazione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]
nel punto 321 della [OSCURATO:PERSONA], tale atto non sarebbe consistito in una mera strategia negoziale in seno all’intesa, ma avrebbe
reso manifesta la sua ferma intenzione di perseguire le attività restrittive. Infatti, sottolinea che si trattava di un comportamento
obiettivo che è stato chiaramente compreso dalle altre parti e che era il segno che cessava di far parte dell’intesa.
245
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale argomento.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
246
Si deve dapprima ricordare che, secondo la giurisprudenza richiamata dall’ADM stessa (v. punto 242, supra), è possibile concludere
per la cessazione definitiva dell’appartenenza all’intesa solo se l’ADM avesse pubblicamente preso le distanze dal contenuto
delle riunioni.
247
Orbene, proprio dalla descrizione dei fatti fornita dall’ADM stessa, che, del resto, concorda con quella contenuta nella [OSCURATO:PERSONA]
(v., in particolare, punti 228 e 321) risulta che, nel corso della riunione del 4 ottobre 1994 tenutasi a [OSCURATO:PERSONA], l’ADM non
ha preso apertamente le distanze dagli obiettivi dell’intesa e dagli strumenti posti in essere per raggiungere tali obiettivi,
in particolare la ripartizione delle quote di vendita di gluconato di sodio tra i partecipanti alla detta intesa. Al contrario,
risulta che l’ADM ha invano cercato di risolvere il conflitto che scoppiava tra i partecipanti all’intesa e giungere a un
compromesso sui quantitativi di vendita. Un siffatto comportamento testimonia piuttosto un’accettazione di principio dell’attuazione
dell’intesa. Di conseguenza, al punto 321 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente qualificare il comportamento
dell’ADM in occasione di tale riunione come strategia intesa ad ottenere maggiori concessioni da parte degli altri partecipanti
all’intesa piuttosto che cessazione di appartenenza alla stessa.
248
Non risulta inoltre da alcun altro documento invocato dall’ADM che gli altri partecipanti all’intesa avrebbero compreso il
suo comportamento nel corso di tale riunione come pubblica presa di distanza dal contenuto stesso dell’intesa.
249
Infatti, in primo luogo, la lettera indirizzata il 21 maggio 1999 dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcuna
descrizione del comportamento tenuto dall’ADM nel corso della riunione del 4 ottobre 1994 a [OSCURATO:PERSONA]. Ivi viene solo indicato
che, «quando, il 4 ottobre 1994 a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che non avrebbe più rispettato nessuno [degli] accordi [dell’intesa],
questi sono cessati».
250
In secondo luogo, nella lettera del 12 maggio 1998 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], tale partecipante non ha fornito
alcuna descrizione di detta riunione alla quale, del resto, come risulta dal punto 224 della [OSCURATO:PERSONA], non ha partecipato.
Al contrario, in questa lettera la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente che l’intesa ha avuto termine solo nel 1995.
251
In terzo luogo, neppure la descrizione di detta riunione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera 30 aprile 1999 da questa
indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] contiene indicazioni circa il fatto che, in occasione di detta riunione, l’ADM avrebbe dichiarato
di volersi ritirare dall’intesa. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente, in questa lettera, che l’ADM aveva chiesto
un ritocco dei quantitativi di vendita ma che non era stata seguita.
252
Inoltre, là dove l’ADM invoca la circostanza che, a seguito di tale riunione, ha cessato di comunicare il proprio fatturato
di vendita agli altri partecipanti all’intesa, va osservato che, come risulta dai punti 81‑90 della [OSCURATO:PERSONA], l’intesa è
consistita in un meccanismo complesso inteso a ripartire i mercati, a fissare i prezzi e a scambiare informazioni sui clienti.
Il semplice fatto, ammesso che sia dimostrato, che l’ADM abbia cessato, a seguito di tale riunione, di trasmettere agli altri
partecipanti all’intesa il suo fatturato di vendita non dimostra che l’intesa abbia cessato di esistere o che l’ADM abbia
cessato di parteciparvi.
253
Di conseguenza, l’ADM non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errori di valutazione considerando che l’ADM non
ha posto termine alla sua partecipazione all’intesa nel corso della riunione del 4 ottobre 1994.
2.
Sulla natura della riunione tenutasi dal 3 al 5 giugno 1995 ad Anaheim
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
254
L’ADM ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti 232 e 322), la riunione dal 3 al 5 giugno 1995
non può essere considerata come una continuazione dell’infrazione. Infatti, da un lato, tale riunione sarebbe coincisa con
una riunione industriale. D’altro lato, nel corso di tale riunione i partecipanti avrebbero cercato di raggruppare le quote
di vendita iniziali in maniera anonima (punto 232 della [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, il sistema anonimo di scambio di informazioni
circa il volume proposto non sarebbe stata una forma illegale di scambi di informazioni. Infatti, questo sistema avrebbe implicato
che le parti sommino i volumi di vendita in modo che nessuna informazione inerente a un’impresa fosse rivelata a un partecipante
qualsiasi. Non vi sarebbero rientrati meccanismi di sorveglianza delle vendite specifiche alle imprese, accordi di prezzo
o di ripartizione delle vendite, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato elementi chiave dell’intesa sul gluconato di sodio.
Ad ogni modo il sistema previsto dai partecipanti per raggiungere l’obiettivo di accertare la dimensione totale del mercato
sarebbe fallito.
255
Le indicazioni contenute in un documento ottenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] e richiamato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 233 e 322 della
[OSCURATO:PERSONA] secondo le quali tale riunione avrebbe avuto ad oggetto «compensazioni» nonché l’«obiettivo di produzione mondiale»
o i «prezzi» sarebbero vaghe ed ambigue. Inoltre, non si tratterebbe della dichiarazione di un testimone, ma di un riassunto
dell’accordo redatto da un procuratore americano che sarebbe servito come base per la discussione con i testimoni della [OSCURATO:PERSONA].
In quanto dichiarazione giudiziaria basata su fonti sconosciute, tale documento potrebbe avere solo debole valore probatorio
di fronte alle deposizioni dei testimoni oculari implicati.
256
Per quanto riguarda il telefax indirizzato il 1° maggio 1995 dalla [OSCURATO:PERSONA] all’albergo dove doveva tenersi la riunione del
mese di giugno 1995, l’ADM rileva che, secondo tale documento, la prenotazione riguardava il 6 giugno 1995, mentre la riunione
si era tenuta tra il 3 e il 5 giugno 1995. Inoltre, sottolinea che tale prenotazione poteva essersi riferita ad una diversa
riunione e che, anche se avesse avuto ad oggetto l’intesa, dimostrerebbe al massimo che la [OSCURATO:PERSONA] pensava di poter convincere
gli altri partecipanti a riformare l’intesa.
257
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale argomento.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
258
Si deve, in primo luogo, osservare che l’ADM non contesta, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 232 della [OSCURATO:PERSONA], che
nel corso di tale riunione, alla quale erano presenti i partecipanti all’intesa, questi hanno discusso dei volumi delle vendite
di gluconato di sodio realizzati nel 1994. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, rilevato, senza essere a tal riguardo contestata
dall’ADM, che a dire di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] le aveva chiesto «di comunicare i dati totali delle vendite di gluconato
di sodio realizzati dall’ADM nel 1994» (punto 232 della [OSCURATO:PERSONA]).
259
Orbene, si deve notare che tale modo di procedere coincideva, essenzialmente, con la prassi costante in seno all’intesa che
mirava ad assicurare il rispetto delle quote di vendita assegnate e che, come risulta dai punti 92 e 93 della [OSCURATO:PERSONA], consisteva
nel fatto che, prima di ciascuna riunione, i partecipanti all’intesa comunicavano i loro dati delle vendite alla [OSCURATO:PERSONA],
che li raccoglieva e li distribuiva nel corso delle riunioni.
260
In secondo luogo, l’ADM conferma la descrizione degli avvenimenti considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel punto 232 della [OSCURATO:PERSONA]
secondo la quale, nel corso di tale riunione, era stato proposto un nuovo sistema di scambio di informazioni relative al volume
delle vendite. Tale sistema doveva consentire di stabilire, in modo anonimo, cioè in modo che nessuno dei partecipanti avesse
conoscenza dei dati degli altri, la dimensione del mercato del gluconato di sodio nel seguente modo:
«[L]’impresa A scriverebbe una cifra arbitraria rappresentativa di una parte del suo volume totale; l’impresa B mostrerebbe
allora all’impresa C la somma dei numeri dell’impresa A e dell’impresa B; l’impresa C aggiungerebbe il suo volume totale a
tale somma; l’impresa A vi aggiungerebbe infine il resto del suo volume totale e comunicherebbe tale totale al gruppo» (punto 233
della [OSCURATO:PERSONA]).
261
L’ADM non può validamente a tale riguardo sostenere che un siffatto sistema non costituisca un’infrazione all’art. 81 CE,
perché, tra altro, non aveva ad oggetto accordi di fissazione dei prezzi, di ripartizione delle quote di vendita e di meccanismo
di sorveglianza delle vendite specifiche alle imprese.
262
Infatti, senza che sia necessario valutare se, considerato individualmente, tale comportamento costituisca una violazione
delle regole di concorrenza, va considerato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva giustamente ritenere che esso integrava un nuovo tentativo
dei membri dell’intesa di «restaurare l’ordine sul mercato» e di mantenere le loro pratiche anticoncorrenziali poste in atto
nel corso degli anni precedenti al fine di assicurarsi il controllo del mercato con un’azione congiunta, per quanto, se del
caso, sotto forme e metodi differenti. La circostanza che i partecipanti all’intesa abbiano cercato di mettere in atto un
sistema di scambio «anonimo» di informazioni, quale descritto al punto 260, supra, poteva ragionevolmente essere interpretata
dalla [OSCURATO:PERSONA] come una conseguenza naturale del comportamento delle imprese in seno all’intesa che, come risulta in particolare
dal punto 93 della [OSCURATO:PERSONA], era caratterizzata da un «clima di crescente mutuo sospetto», ma che aveva ciò nondimeno l’obiettivo
di ripartire il mercato. Sotto questa ottica, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente considerare che, mettendo in atto il nuovo
sistema di scambio di informazioni, i membri dell’intesa dimostravano che «erano ancora [decisi] a trovare una soluzione che
consentisse loro di continuare le loro pratiche anticoncorrenziali» (punto 322 della [OSCURATO:PERSONA]) e di «mantenere il loro controllo
del mercato con una azione congiunta» (punto 232 della [OSCURATO:PERSONA]).
263
In terzo luogo, la breve nota che la [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato nel corso di tale riunione e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiamato
ai punti 233 e 322 della [OSCURATO:PERSONA] («6.95 Anaheim: Discussione: compensazione; 44 000 mt produzione bersaglio a livello mondiale;
prezzo») può ragionevolmente considerarsi come conferma della tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se è vero che, individualmente
considerata e posta al di fuori del suo contesto, tale nota fornisce soltanto un’idea imprecisa del contenuto delle discussioni
tenutesi nel corso della riunione del 3, 4 e 5 giungo 1995. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’ADM, nella misura
in cui la [OSCURATO:PERSONA], nel corso della fase amministrativa del procedimento ha spontaneamente sottoposto tale documento all’esame
della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima poteva validamente servirsene per confortare la propria tesi.
264
In quarto luogo, le differenti dichiarazioni dei partecipanti all’intesa, invocate dall’ADM, non sono tali da mettere in dubbio
il punto di vista sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la dichiarazione di un impiegato della [OSCURATO:PERSONA], allegata alla lettera
di quest’ultima del 22 luglio 1999
,
secondo la quale tale riunione «non è approdata a nulla e non è servita a nulla», il che coincide con la dichiarazione della
[OSCURATO:PERSONA] nella lettera del 30 aprile 1999, è priva di importanza, dal momento che conferma che tale riunione non ha modificato
il funzionamento di una infrazione unica e continuata (punto 254 della [OSCURATO:PERSONA]). Tale lettera pertanto non dimostra la mancanza
d’intenzione, da parte dei membri dell’intesa, di mantenere il loro comportamento illecito.
265
In questo contesto si deve ricordare che, ai fini dell’esame dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE a un accordo o a una
pratica concertata, la considerazione degli effetti concreti di un’intesa è superflua, qualora risulti che questa ha avuto
per oggetto quello di impedire, di restringere, o di falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze
della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. 429 e 496; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 204 supra, punto 99, e 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punto 178;
sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92 e T‑40/92, CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑49, punto 87).
266
In quinto luogo, la circostanza che tale riunione si sia tenuta nell’ambito di una riunione industriale generale è inconferente,
perché non esclude che le imprese interessate abbiano approfittato di tale riunione generale per incontrarsi in merito all’intesa.
267
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente considerare che l’ADM ha partecipato all’intesa fino al giugno 1995.
268
Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che l’ADM non ha provato che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errore
di valutazione circa la durata dell’infrazione.
D –
[OSCURATO:PERSONA] circostanze attenuanti
269
Per quanto riguarda la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] circa le circostanze attenuanti, l’ADM rileva errori di valutazione
relativi, in primo luogo, alla cessazione della partecipazione all’intesa prima dell’indagine, in secondo luogo, all’assenza
di necessità di garantire carattere dissuasivo all’ammenda e, in terzo luogo, all’adozione di un codice di condotta da parte
dell’ADM.
1.
Sulla cessazione della partecipazione all’intesa
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
270
L’ADM sostiene che, al punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, l’«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi
interventi della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare allo stadio degli accertamenti)» è riconosciuto come circostanza attenuante.
Essa ritiene che, nella specie, avrebbe dovuto fruire di tale circostanza attenuante, dato che ha posto termine al suo comportamento
illecito sin dal primo intervento delle autorità della concorrenza americane. Inoltre sostiene che i fatti di cui al presente
caso sono pressoché identici a quelli del caso denominato «aminoacidi» [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 2000, 2001/418/CE,
relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 – Aminoacidi)
(GU 2001, L 152, pag. 24; in prosieguo: il «caso degli aminoacidi»)], nel quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso una riduzione
dell’importo dell’ammenda del 10%. Invoca altresì la sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881, punto 238), nella quale il Tribunale avrebbe giudicato che alle imprese che avevano collaborato con la
[OSCURATO:PERSONA] per porre termine all’intesa doveva essere concessa una riduzione dell’ammenda. Infine, contrariamente a quanto
sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], esisterebbero casi ove le intese sono perdurate dopo l’intervento delle autorità competenti.
271
[OSCURATO:PERSONA] considera che l’ADM non può, nella specie, validamente invocare il punto 3, terzo trattino, degli orientamenti.
Infatti, a suo avviso, nel caso di intese segrete, sarebbe inconcepibile che queste continuino dopo essere state scoperte.
Pertanto l’applicazione di una circostanza attenuante a titolo di cessazione dell’infrazione sin dai primi interventi della
[OSCURATO:PERSONA] sarebbe inappropriata.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
272
Il punto 3 degli orientamenti, intitolato «Circostanze attenuanti», prevede una riduzione dell’importo di base dell’ammenda
qualora la [OSCURATO:PERSONA] si trovi in presenza di circostanze attenuanti particolari, come, per esempio, l’aver posto fine alle
attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare dagli accertamenti in poi).
273
[OSCURATO:PERSONA] ammette, nella sua [OSCURATO:PERSONA], che l’ADM come pure le altre parti dell’intesa hanno posto termine all’infrazione
sin dall’intervento delle autorità americane, il 27 giungo 1995 (punto 234 della [OSCURATO:PERSONA]).
274
A questo riguardo, però, va innanzitutto ricordato che, al fine di istituire un mercato comune che presenti un alto grado
di competitività, l’art. 3 CE prevede che l’azione della [OSCURATO:PERSONA] comporti un regime che assicuri che la concorrenza non sia
falsata nel mercato interno. L’art. 81, n. 1, CE, che vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni
di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che abbiano per oggetto
o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, costituisce uno
dei principali strumenti che consente l’attuazione del detto regime.
275
Si deve inoltre ricordare che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] sia perseguire una politica generale intesa ad applicare in materia
di concorrenza i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso i comportamenti delle imprese sia istruire e
reprimere infrazioni individuali. Per questa ragione, la [OSCURATO:PERSONA] dispone del potere d’infliggere ammende alle imprese
che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l’art. 81, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenza Musique diffusion française
e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 105).
276
Da ciò consegue che per valutare la gravità di una infrazione, onde determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve
tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l’infrazione
e curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo (v., in tal senso, sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 44 supra, punto 106). Infatti, soltanto prendendo in considerazione tali aspetti è possibile garantire la piena efficacia
dell’azione della [OSCURATO:PERSONA] per mantenere una concorrenza non falsata sul mercato comune.
277
Un’analisi puramente letterale della disposizione di cui al punto 3, terzo trattino, degli orientamenti potrebbe dare l’impressione
che costituisca in generale e senza riserve una circostanza attenuante il semplice fatto che un contravventore cessi ogni
infrazione fin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, siffatta interpretazione di detta disposizione sminuirebbe
l’effetto utile delle disposizioni che consentono il mantenimento di una concorrenza efficace, perché affievolirebbe sia la
sanzione che può essere imposta a seguito di una violazione dell’art. 81 CE sia l’effetto dissuasivo di una siffatta sanzione.
278
Infatti, a differenza di altre circostanze attenuanti, tale circostanza non è inerente né alla peculiarità soggettiva del
contravventore né ai fatti propri del caso di specie, dato che procede essenzialmente dall’intervento esterno della [OSCURATO:PERSONA].
La cessazione di una infrazione unicamente a seguito dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto essere assimilata
ai meriti che derivano da una iniziativa autonoma da parte del contravventore, ma costituisce soltanto una reazione appropriata
e normale al detto intervento. Inoltre, siffatta circostanza sancisce solo il ritorno del contravventore a un comportamento
lecito e non contribuisce a rendere l’azione della [OSCURATO:PERSONA] più efficace. Infine, l’asserito carattere attenuante di tale
circostanza non può giustificarsi con il semplice incentivo a porre fine all’infrazione che essa induce e ciò tanto più alla
luce di quanto sopra constatato. Si deve rilevare a questo riguardo che la qualificazione come circostanza aggravante della
continuazione di una infrazione dopo i primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo
2002, causa T‑28/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1845, punti 102 e seguenti) costituisce già, giustamente,
un incentivo a porre termine all’infrazione, che però, esattamente al contrario della circostanza attenuante di cui trattasi,
non attenua né la sanzione né l’effetto dissuasivo di tale sanzione.
279
Infatti, il riconoscimento della cessazione di una infrazione sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] come circostanza
attenuante comprometterebbe ingiustificatamente l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE, a causa dell’attenuazione non solo
della sanzione ma anche dell’effetto dissuasivo della sanzione. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva imporre a se stessa
di considerare la mera cessazione dell’infrazione sin dai suoi primi interventi come circostanza attenuante. Si deve pertanto
interpretare restrittivamente la disposizione di cui al punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, in modo da non contrastare
l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE.
280
Si deve di conseguenza interpretare tale disposizione nel senso che solo le circostanze particolari del caso di specie, nelle
quali il caso di cessazione dell’infrazione fin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] viene a concretizzarsi, potrebbero
giustificare che tale circostanza venga presa in considerazione come circostanza attenuante (v., in tal senso, sentenza ABB
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 270 supra, punto 213).
281
Nel caso di specie si deve pertanto ricordare che l’infrazione di cui trattasi verte su un’intesa segreta, avente ad oggetto
una fissazione dei prezzi e una ripartizione dei mercati. Questo tipo di intesa è espressamente vietata dall’art. 81, n. 1,
lett. a) e c), CE e costituisce una infrazione particolarmente grave. Le parti dovevano pertanto essere consapevoli dell’illiceità
del loro comportamento. Il carattere segreto dell’intesa conferma il fatto che le parti erano consapevoli dell’illiceità del
loro comportamento. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che non sussista alcun dubbio che tale infrazione sia stata commessa
intenzionalmente dalle parti in causa.
282
Orbene, il Tribunale ha già espressamente considerato che la cessazione di una infrazione commessa intenzionalmente non può
essere considerata una circostanza attenuante quando è stata determinata dall’intervento della [OSCURATO:PERSONA] (sentenze del Tribunale
11 marzo 1999, causa T‑156/94, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑645, punto 138, e causa T‑157/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑707, punto 498).
283
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che, nella specie, il fatto che l’ADM abbia posto termine all’infrazione
a seguito del primo intervento di una autorità della concorrenza non sia tale da costituire circostanza attenuante.
284
Questa conclusione non è inficiata dalla circostanza che, nella specie, l’ADM ha posto termine alle pratiche anticoncorrenziali
di cui trattasi a seguito dell’intervento delle autorità americane e non della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 128 e 193 della [OSCURATO:PERSONA]).
Infatti, la circostanza che l’ADM abbia cessato ogni infrazione sin dai primi interventi delle autorità americane della concorrenza
non rende tale cessazione deliberata più di quanto lo sarebbe stata se fosse avvenuta sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA].
285
A sostegno della sua argomentazione l’ADM invoca altresì la sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 270 supra, punto 238),
in quanto il Tribunale avrebbe ivi giudicato che una riduzione dell’ammenda doveva essere concessa alle imprese che avevano
in precedenza collaborato con la [OSCURATO:PERSONA] per porre termine all’intesa. È sufficiente a questo proposito sottolineare che
questa sentenza non consente di concludere che il fatto che la ricorrente abbia posto termine all’infrazione sin dai primi
interventi di un’autorità della concorrenza costituisca in tutti i casi una circostanza attenuante. Inoltre, nel passo invocato
dall’ADM, la sentenza enuncia il principio secondo il quale, qualora il comportamento dell’impresa incriminata abbia consentito
alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare una infrazione con meno difficoltà e, se del caso, di porvi termine, tale circostanza deve
essere presa in considerazione. Orbene, tale circostanza implica una iniziativa dell’impresa incriminata che va oltre la mera
cessazione dell’infrazione a seguito dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, tale giurisprudenza non rimette in
discussione l’analisi qui sopra ripresa.
286
Per quanto riguarda il caso aminoacidi (v. punto 270 supra), invocato dall’ADM per dimostrare la violazione dei principi di
parità di trattamento e di proporzionalità, il Tribunale considera innanzi tutto che una prassi amministrativa non può essere
costruita a partire da un singolo caso. Inoltre, come ricordato al punto 110, supra, la sola circostanza che la [OSCURATO:PERSONA]
abbia valutato, nell’ambito della sua precedente prassi decisionale, un comportamento in un certo modo non vuol dire che sia
obbligata a effettuare la medesima valutazione in occasione dell’adozione di una successiva decisione. Infine, e comunque,
il Tribunale considera che detto caso non è tale da rimettere in discussione né l’analisi che discende da uno degli obiettivi
strategici della [OSCURATO:PERSONA] qui sopra ripresa né la giurisprudenza cui hanno dato luogo le sentenze Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 282 supra, in quanto traduce solo la valutazione della [OSCURATO:PERSONA].
287
Pertanto, per le ragioni che precedono, il fatto che nella specie non sia stato tenuto conto della cessazione dell’infrazione
fin dai primi interventi delle autorità americane della concorrenza come circostanza attenuante non può essere considerato
inficiato da errore.
2.
Sull’assenza della necessità di garantire carattere dissuasivo all’ammenda
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
288
L’ADM ricorda che nel quadro dei vari procedimenti promossi dinanzi ai tribunali americani in merito ai casi della lisina
e dell’acido citrico ha già pagato oltre USD 250 milioni per violazione delle norme antitrust. [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe dovuto
tener conto a titolo di circostanze attenuanti, conformemente alla sua prassi decisionale [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21
dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 85 del trattato CEE (caso IV/31.865 – PVC)
(GU 1989, L 74, pag. 1)].
289
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale argomento.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
290
In limine, va ricordato che il principio ne bis in idem vieta di sanzionare una stessa persona più di una volta per il medesimo
comportamento illecito al fine di proteggere un medesimo interesse giuridico. L’applicazione di questo principio è soggetta
a tre condizioni cumulative, cioè l’identità dei fatti, l’identità del contravventore e l’identità dell’interesse giuridico
protetto (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P,
C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 338).
291
Come più volte giudicato dalla Corte e dal Tribunale, nel caso in cui i fatti alla base delle due condanne in considerazione
trovano la loro origine in un medesimo insieme di accordi, ma si distinguono ciò nondimeno per quanto riguarda il loro oggetto
e la loro ubicazione territoriale, tale principio non è applicabile (sentenze della Corte 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1281, punti 3 e 4, e 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, punto 11; sentenze Trefileurope/[OSCURATO:PERSONA],
punto 242, supra, punto 191, e 6 aprile 1995, causa T‑149/89, Sotralentz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1127, punto 29).
292
Orbene, nella specie, da un lato, i pagamenti invocati dall’ADM riguardano, in parte, altre intese, cioè quelle relative ai
mercati della lisina e dell’acido citrico. D’altro lato, per quanto riguarda l’intesa relativa al gluconato di sodio, in forza
del principio di territorialità, non esiste conflitto nell’esercizio delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità di
concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] terzi di infliggere ammende alle imprese che violano le regole di concorrenza del SEE e dei detti
[OSCURATO:PERSONA] terzi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38
supra, punto 90, e sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 44/69, Bunchler/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 733, punti 52 e 53,
come pure, per analogia, in materia di concentrazione, a proposito della competenza della [OSCURATO:PERSONA] circa gli effetti di un
comportamento illegittimo in parallelo con le competenze delle autorità di concorrenza di [OSCURATO:PERSONA] terzi, sentenza del Tribunale
25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑753, punti 95 e 98). [OSCURATO:PERSONA] non era pertanto tenuta
a tener conto di tali circostanze in forza del principio ne bis in idem.
293
Per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha già, in passato, tenuto conto di siffatto elemento nella
fissazione delle ammende a titolo di circostanze attenuanti, basta ricordare che, per giurisprudenza, il solo fatto che nella
sua prassi decisionale anteriore la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione taluni elementi in quanto circostanze attenuanti
non implica per questa un obbligo di procedere allo stesso modo in un determinato caso (v., in tal senso, sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 110 supra, punto 357, e 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1989,
punti 417 e 419).
294
Ad ogni modo, e ad abundantiam, va constatato, da un lato, che l’ADM si limita a fare riferimento ad una sola decisione e,
dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA], interpellata dal Tribunale con un quesito scritto, ha dimostrato che, nella sua ormai costante
prassi decisionale, non applica siffatta circostanza attenuante in situazioni analoghe a quelle di specie.
295
Di conseguenza l’ADM rimprovera a torto alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle concesso una riduzione dell’ammenda in ragione di una
asserita assenza di necessità di dissuasione.
3.
Sull’adozione di un codice di condotta da parte dell’ADM
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
296
L’ADM sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto, in occasione del calcolo dell’ammenda, dell’attuazione in seno
all’ADM di un programma rigoroso e permanente di adeguamento alle regole di concorrenza, comportante, tra l’altro, l’adozione
di un codice di condotta rivolto a tutti i dipendenti dell’impresa e la creazione di un servizio specializzato.
297
Inoltre, l’adozione del programma di adeguamento alle regole di concorrenza, la costituzione di una nuova direzione ed il
licenziamento dei quadri superiori implicati nell’infrazione starebbero a dimostrare un sincero ravvedimento dell’impresa.
Del resto, l’ADM sottolinea che non era stata fino ad allora oggetto di alcun rilievo negativo ai sensi del diritto comunitario
della concorrenza.
298
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale argomento.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
299
È stato già giudicato che, se è certamente importante che una impresa adotti provvedimenti per impedire che in futuro siano
commesse da parte dei propri collaboratori nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza, l’adozione di siffatti
provvedimenti nulla muta nella realtà dell’infrazione constatata. [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto tenuta a considerare un siffatto
elemento come circostanza attenuante, tanto più qualora l’infrazione di cui trattasi costituisca, come nella specie, una palese
violazione dell’art. 81, n. 1, lett. a) e b), CE (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punto 373,
e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, punti 280 e 281).
300
Inoltre, là dove l’ADM aggiunge di non aver mai costituito fino ad allora oggetto di rilievi negativi ai sensi del diritto
comunitario della concorrenza, va sottolineato che, se è vero che, in caso contrario, gli orientamenti prevedono che la [OSCURATO:PERSONA]
può considerare circostanze aggravanti nei confronti di un’impresa che è già incorsa in una o più infrazioni del medesimo
tipo, tuttavia non risulta che, qualora l’infrazione di cui trattasi sia la prima di questo tipo commessa dall’impresa interessata,
quest’ultima abbia diritto all’applicazione di un trattamento favorevole a titolo di circostanza attenuante.
301
Di conseguenza l’ADM rimprovera a torto alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle concesso una riduzione dell’ammenda in ragione dell’adozione
di un codice di condotta.
302
Da tutto quanto sopra considerato consegue che l’ADM non ha provato che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nell’esame delle
circostanze attenuanti.
E –
Sulla cooperazione dell’ADM durante la fase amministrativa del procedimento
1.
Introduzione
303
L’ADM solleva due motivi per quanto riguarda la sua cooperazione durante la fase amministrativa del procedimento con i quali
deduce, da un lato, errori di valutazione e, dall’altro, la violazione del principio di parità di trattamento.
304
Prima di esaminare la fondatezza di tali motivi, occorre riassumere la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la cooperazione
delle imprese quale risulta dai punti 411‑427 della [OSCURATO:PERSONA].
305
Innanzitutto, in applicazione del punto B della comunicazione sulla cooperazione (v. punto 6 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito
alla [OSCURATO:PERSONA] una «riduzione notevole» dell’80% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.
In questo contesto la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che è stata la [OSCURATO:PERSONA] ad aver denunciato, ai sensi di tale disposizione,
l’intesa presso la [OSCURATO:PERSONA] prima che questa avesse proceduto ad una verifica. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì riconosciuto che
quando la [OSCURATO:PERSONA] le ha fornito la sua dichiarazione dei fatti e i documenti relativi all’intesa, il 12 maggio 1998, non
disponeva ancora di informazioni sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’intesa denunciata. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare,
ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] era stato il primo partecipante all’intesa a fornire elementi determinanti per dimostrare l’esistenza
dell’intesa per tutta la sua durata, fornendole un elenco delle riunioni dell’intesa nonché un riassunto dei comportamenti
dei principali attori e degli avvenimenti chiave tra il 1981 e il 1995. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]
le ha consentito di farsi un’idea dei principi alla base dell’intesa, cioè la struttura ed il funzionamento dell’intesa, ivi
compresi i principali accordi conclusi e i meccanismi di applicazione elaborati (punti 412‑418 della [OSCURATO:PERSONA]).
306
Successivamente, respingendo gli argomenti dell’ADM secondo cui questa integrava le condizioni previste dal punto C della
medesima comunicazione per fruire di una «importante riduzione» dell’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che,
nel momento in cui l’ADM aveva iniziato a cooperare con lei, disponesse già di sufficienti informazioni comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA]
per dimostrare l’esistenza dell’intesa durante tutto il periodo (punti 419‑423 della [OSCURATO:PERSONA]).
307
Infine, in applicazione del punto D di tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha consentito una «riduzione significativa» del
40% dell’importo dell’ammenda all’ADM e alla [OSCURATO:PERSONA] e del 20% all’[OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto,
la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto in particolare del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era stata il solo partecipante all’intesa ad aver
comunicato documenti che fornivano una relazione circa il contenuto e le conclusioni delle riunioni dell’intesa e che, nelle
loro dichiarazioni, la [OSCURATO:PERSONA] e l’ADM avevano descritto il meccanismo dell’intesa e il ruolo dei partecipanti e fornito
precisazioni su talune riunioni. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, sia le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sia i documenti della
[OSCURATO:PERSONA] nonché le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e dell’ADM avevano costituito la sua principale fonte per l’elaborazione della
[OSCURATO:PERSONA] (punti 424‑427 della [OSCURATO:PERSONA]).
2.
Sulla errata valutazione della cooperazione dell’ADM
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
308
L’ADM considera che la riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda concessale ai sensi delle disposizioni del punto D della
comunicazione sulla cooperazione è insufficiente. Contrariamente a quanto rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 422 della [OSCURATO:PERSONA],
l’ADM ritiene di essere stata la prima, inviando alla [OSCURATO:PERSONA] un resoconto sul periodo che va dal 1991 al 1995, a fornire
prove decisive circa l’esistenza dell’intesa per il periodo successivo al 1991. Pertanto, a suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] le
ha negato a torto la concessione della riduzione in virtù del punto C della comunicazione sulla cooperazione.
309
Innanzitutto l’ADM ritiene infatti che le prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] per questo stesso periodo siano limitate.
310
Rileva, in primo, luogo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esibito una lettera di accompagnamento con dettagli relativi al periodo anteriore
al 1990. Per contro, per il periodo 1991‑1995, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe soltanto evocato due riunioni senza fornire alcuna specifica
informazione sugli accordi sui prezzi o sui volumi. Inoltre, una di queste due riunioni sarebbe stata quella del 6 giugno
1995 che, secondo l’ADM, si era tenuta dopo che l’infrazione aveva avuto termine (v., supra). Per quanto riguarda l’altra
riunione, quella di Atlanta nel giugno 1994, la descrizione sarebbe vaga.
311
In secondo luogo, osserva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esibito un tabulato con un elenco delle riunioni redatto dai dirigenti di
tale impresa che vi avevano assistito. Tuttavia, a motivo dell’impegno molto limitato di questi dirigenti durante tale periodo,
la testimonianza relativa ai fatti avvenuti tra il 1991e il 1995 contiene soltanto indicazioni minime o non pertinenti sulle
riunioni. Infatti, riferisce soltanto di cinque delle tredici riunioni tenutesi durante tale periodo e che hanno costituito
oggetto della comunicazione degli addebiti. Inoltre, la descrizione del tenore di tali riunioni sarebbe poco precisa: i prezzi
convenuti, la ripartizione delle vendite o i meccanismi di sorveglianza non sarebbero stati rubricati per questo periodo e
i nomi dei rappresentanti delle altre imprese che hanno assistito alle riunioni verrebbero ricordati solo parzialmente.
312
Inoltre, secondo l’ADM, i documenti ottenuti nel corso delle ispezioni condotte nei locali delle altre imprese prima dell’inizio
della collaborazione dell’ADM forniscono prove scarse per il periodo successivo all’estate 1991. Infatti, i documenti esaminati
nei locali della [OSCURATO:PERSONA] menzionerebbero riunioni che coinciderebbero in generale con le riunioni di dimostrazione dell’Institute
of [OSCURATO:PERSONA] (IFT) o del [OSCURATO:PERSONA] (FIE) alle quali sarebbe stato comunque probabile che i partecipanti
avessero assistito, ma non riferiscono nei dettagli il tenore di tali riunioni. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcuna
precisazione quanto al contenuto di tali riunioni e si sarebbe limitata ad affermare che la discussione aveva avuto ad oggetto
«il mercato e le vendite».
313
Al contrario, l’ADM avrebbe fornito, in primo luogo, la testimonianza di uno dei suoi ex dipendenti che ha messo a disposizione
prove di primo piano circa le riunioni, il loro contenuto e i meccanismi dell’intesa, in secondo luogo, la prima informazione
dell’esistenza di sette riunioni non menzionate né nelle testimonianze della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], né nelle richieste
di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], in terzo luogo, il dettaglio del tenore delle riunioni che non era indicato né nella testimonianza
della [OSCURATO:PERSONA] né in quella della [OSCURATO:PERSONA] e la spiegazione della designazione di taluni partecipanti in ciascuna regione come
«le società meglio piazzate in materia di prezzi», dei prezzi bersaglio fissati dall’intesa, nonché dell’influenza e del contenuto
dell’intesa e, in quarto luogo, una descrizione del ruolo dei partecipanti alle riunioni.
314
In terzo luogo, l’ADM sostiene che i detti elementi di prova hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di conseguire che altri partecipanti
ammettessero i fatti e cooperassero. Infatti, a suo avviso, verso la fine del 1998, le prove a disposizione della [OSCURATO:PERSONA]
erano molto limitate: nonostante le informazioni rilasciate dalle autorità americane, le richieste di informazioni e le ispezioni
a sorpresa nei locali delle parti nel corso del 1997‑1998, soltanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto la sua collaborazione alla [OSCURATO:PERSONA]
(punti 54‑56 della [OSCURATO:PERSONA]). Le prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state però incomplete e non corroborate in modo apprezzabile
da documenti sequestrati nei locali delle altre parti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).
315
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del motivo.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
316
[OSCURATO:PERSONA] comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con lei
nel corso di una sua indagine su un’intesa potranno essere esentate dall’ammenda o fruire di una riduzione dell’importo dell’ammenda
che avrebbero dovuto altrimenti pagare (v. punto A 3 della comunicazione sulla cooperazione).
317
Laddove l’ADM ritiene in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] le neghi a torto il beneficio della riduzione di cui al punto C della
comunicazione sulla cooperazione, va verificato se la [OSCURATO:PERSONA] non abbia violato le condizioni di applicazione del detto
punto.
318
Il punto C della comunicazione sulla cooperazione, intitolato «Importante riduzione dell’ammontare dell’ammenda», così dispone:
«L’impresa che, soddisfatte le condizioni di cui al [punto] B, [lett.] b)‑e), denuncia l’intesa segreta dopo che la [OSCURATO:PERSONA]
abbia proceduto ad accertamenti, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa stessa, senza che tali accertamenti
abbiano potuto fornire una base sufficiente per giustificare l’avvio del procedimento in vista dell’adozione di una decisione,
beneficia di una riduzione dal 50‑75% dell’ammontare dell’ammenda».
319
Le condizioni del punto B, lett. b)‑e), alle quali il punto C fa rinvio contemplano l’impresa che:
«b) sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa;
c) abbia cessato di partecipare ad attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l’intesa;
d) fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni utili, nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardanti
l’intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell’indagine;
e) non abbia costretto un’altra impresa a partecipare all’intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell’attività
illecita».
320
Nel caso di specie, per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concederle una «importante riduzione dell’ammontare dell’ammenda»
ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, l’ADM sostiene, in sostanza, che le prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]
per il periodo che va dal 1991 al 1995 erano limitate. Orbene, questo argomento non è tale da dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA]
ha violato la comunicazione sulla cooperazione dato che, anche per il periodo dal 1991 al 1995, durante il quale l’ADM ha
partecipato all’intesa, questa non è stata «la prima a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi determinanti ai fini della prova
dell’esistenza dell’intesa» ai sensi del punto C, letto in combinato con il punto B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione.
321
Infatti, la comunicazione sulla cooperazione non prevede che, per soddisfare tale condizione, l’impresa che denuncia l’intesa
segreta alla [OSCURATO:PERSONA] debba fornirle l’insieme degli elementi determinanti per l’elaborazione di una comunicazione degli
addebiti o, ancor meno, per l’adozione di una decisione con la quale constata una infrazione. Per contro, secondo la comunicazione
sulla cooperazione, tale condizione è già soddisfatta allorché l’impresa che denuncia l’intesa segreta è «la prima» a fornire
«elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa».
322
Orbene, l’ADM stessa non contesta seriamente che gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], compresi quelli relativi al periodo
1991‑1995, erano determinanti per dimostrare l’esistenza dell’intesa, ma si limita a invocarne la natura incompleta.
323
Va comunque constatato che, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 415 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] nella lettera
12 maggio 1998 con la quale denuncia l’esistenza dell’intesa, ha innanzitutto rivelato l’identità dei partecipanti a tale
intesa. Ha poi fornito alla [OSCURATO:PERSONA] una descrizione dei principali accordi tra di essi conclusi durante il periodo 1991‑1995
e dei meccanismi di applicazione di tali accordi di funzionamento dell’intesa. Infine, ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] un elenco,
per quanto incompleto, delle riunioni dell’intesa con un riassunto del contenuto di talune di esse, comprese quelle del periodo
1991‑1995. La circostanza invocata dall’ADM secondo la quale, per tale periodo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito informazioni specifiche
circa il contenuto degli accordi non consente di concludere che gli elementi forniti da questa impresa non fossero determinanti
per dimostrare l’esistenza dell’intesa, trattandosi di un’infrazione unica e continuata (punto 254 della [OSCURATO:PERSONA]) il cui
contenuto e i cui meccanismi non sono stati, tra l’altro, modificati a seguito dell’entrata dell’ADM nell’intesa (punti 80
e 257‑260).
324
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente considerare che è stata la [OSCURATO:PERSONA] la prima impresa a fornire elementi determinanti
per dimostrare l’esistenza dell’intesa.
325
Da ciò consegue altresì che gli argomenti dell’ADM che deducono, da un lato, il fatto che i documenti ottenuti nel corso delle
ispezioni presso altri partecipanti all’intesa avrebbero fornito solo scarse prove circa il periodo successivo all’estate
del 1991 e, dall’altro, il fatto che gli elementi di prova prodotti dall’ADM avrebbero consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di ottenere
altri partecipanti che avrebbero riconosciuto i fatti e cooperato non possono avere esito fruttuoso.
326
Infatti, dato il carattere cumulativo delle condizioni esposte al punto B, lett. b)‑e), quali riprese nel punto C della comunicazione
sulla cooperazione (v. punti 283 e 286 supra), e dal momento che una di tali condizioni, cioè quella prevista al punto B,
lett. b), letto in combinato con il punto C di tale comunicazione non era soddisfatta, non è necessario esaminare se l’ADM
soddisfaceva le altre condizioni previste dalle dette disposizioni.
327
Di conseguenza, il motivo che deduce l’illegittimità circa l’errata valutazione della cooperazione dell’ADM deve essere respinto.
3.
Sulla violazione del principio di parità di trattamento
328
Questo motivo è articolato su tre punti. In primo luogo, l’ADM rileva che la sua collaborazione alle indagini è stata perlomeno
equivalente a quella di una parte interessata da una precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, considera che
la [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente concedere alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione superiore a quella a lei concessa. In terzo luogo,
sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente concedere alla [OSCURATO:PERSONA] la stessa riduzione di quella a lei concessa.
329
In limine, va ricordato che il principio di parità di trattamento è violato solo quando situazioni analoghe sono trattate
in modo differente o quando situazioni differenti sono trattate in modo identico a meno che un siffatto trattamento non sia
obiettivamente giustificato (v. punto 107, supra).
a) La collaborazione dell’ADM alle indagini sarebbe stata quantomeno equivalente a quella di una parte interessata da una precedente
decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
330
L’ADM sostiene che la sua collaborazione alle indagini sarebbe stata quantomeno equivalente, in termini di contributo materiale
alle indagini della [OSCURATO:PERSONA], a quella di una delle parti interessate dalla decisione 94/601 dove la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto
l’ammenda di due terzi. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comunque concedere la massima riduzione prevista dal punto D
della comunicazione sulla cooperazione, cioè il 50%.
331
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di questa parte del motivo.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
332
Si deve ricordare che il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso, nella sua precedente prassi decisionale, un certo tasso
di riduzione per un determinato comportamento, non vuol dire che sia tenuta a concedere la stessa riduzione quando valuta
un comportamento analogo nell’ambito di un successivo procedimento amministrativo (v. sentenze del Tribunale Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA],
punto 293, supra, punto 147, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33, supra, punti 326 e 352, e la giurisprudenza ivi citata).
333
Del resto, l’ADM non ha prodotto alcun preciso argomento inteso a dimostrare che la situazione di fatto in questo altro caso
fosse analoga a quella di specie.
334
Di conseguenza, questa prima parte del primo motivo non può essere accolta.
b) Sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione superiore a quella concessa all’ADM
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
335
L’ADM rimprovera la [OSCURATO:PERSONA] di aver concesso alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione superiore a quella a lei concessa. L’ADM osserva
che, in entrambi i casi, le due imprese hanno proposto la loro cooperazione subito dopo essere state contattate dalla [OSCURATO:PERSONA]
in merito alla sua indagine. Rileva che la sola differenza è che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la prima ad aver avuto tale occasione,
per essere stata l’impresa contattata per prima dalla [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di queste circostanze, l’ADM sostiene di aver
fatto tutto quanto necessario per cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] non appena una siffatta occasione le è stata offerta.
336
Orbene, il Tribunale nella sentenza 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali
Terni/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punti 246‑248; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), ha giudicato che la valutazione
del grado di cooperazione fornito da imprese non può dipendere da fattori puramente casuali, come l’ordine nel quale esse
vengono interpellate dalla [OSCURATO:PERSONA].
337
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del motivo.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
338
L’argomento dell’ADM è essenzialmente basato sui principi elaborati dal Tribunale ai punti 138‑248 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Si
deve a questo proposito ricordare che in questa sentenza come, del resto, nella sentenza 13 dicembre 2001, causa T‑48/98,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3859, punti 132‑141), il Tribunale ha esaminato l’applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
del punto D della comunicazione sulla cooperazione. Esso ha, in sostanza, giudicato che, a meno che non si entri in conflitto
con il principio di parità di trattamento, la comunicazione sulla cooperazione deve essere applicata nel senso che, nella
riduzione delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] deve trattare allo stesso modo le imprese che forniscono alla [OSCURATO:PERSONA] nella medesima
fase del procedimento e in circostanze analoghe informazioni simili circa i fatti loro addebitati. Il Tribunale ha aggiunto
che la sola circostanza che una di queste imprese abbia riconosciuto i fatti imputati rispondendo per prima alle domande poste
dalla [OSCURATO:PERSONA] nella medesima fase del procedimento non può costituire una ragione obiettiva per riservarle un trattamento
differenziato.
339
Si deve constatare che, in queste altre cause e a differenza del caso di specie, era pacifico che la cooperazione delle imprese
interessate non rientrava nell’ambito di applicazione dei punti B e C della comunicazione sulla cooperazione. Come risulta
dal punto 219 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a tutte le imprese interessate dalla [OSCURATO:PERSONA] impugnata le
disposizioni del punto D di tale comunicazione. Le suddette cause sollevavano pertanto unicamente la questione se la [OSCURATO:PERSONA],
nel riservare alle ricorrenti, nell’ambito del margine discrezionale di cui dispone nell’applicazione del punto D di tale
comunicazione, un trattamento diverso rispetto a quello concesso ad un’altra impresa interessata, sia incorsa in una violazione
del principio di parità di trattamento.
340
Per contro, nel caso di specie, l’ADM cerca di dimostrare, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la prima ad essere stata invitava
a cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] per motivi puramente casuali e che per tale ragione è stata attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione
in applicazione del punto B della comunicazione sulla cooperazione. Se invece la [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto di rivolgersi dapprima
all’ADM, questa avrebbe potuto beneficiare di una riduzione più consistente in applicazione, quantomeno, del punto C di tale
comunicazione, perché avrebbe potuto essere la prima a fornire le informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’ADM non invoca
le due sentenze menzionate al punto 338 supra per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] le ha applicato il punto D della comunicazione
sulla cooperazione in modo discriminatorio rispetto agli altri partecipanti all’intesa (v., a tale riguardo, punti 347‑351
infra).
341
Orbene, si deve osservare che, contrariamente ai punti B e C della comunicazione sulla cooperazione, il punto D di questa
non prevede un trattamento differente per le imprese interessate in funzione dell’ordine in cui esse cooperano con la [OSCURATO:PERSONA].
Di conseguenza, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 338, supra), la [OSCURATO:PERSONA]
ha tenuto conto di questo elemento senza che esso sia espressamente previsto al punto D della detta comunicazione.
342
Alla luce di quanto sopra considerato, anche se la [OSCURATO:PERSONA], per assicurare il successo del regime di cooperazione delle
imprese interessate con la [OSCURATO:PERSONA] in materia di intese segrete, deve disporre di un ampio margine discrezionale nell’organizzazione
del procedimento, resta ciò nondimeno che la [OSCURATO:PERSONA] non può agire in modo arbitrario.
343
Si deve a questo proposito notare che, nella specie, dagli atti e, in particolare, dai punti 53‑64 della [OSCURATO:PERSONA] risulta
che, dopo essere stata informata, nel corso del 1997, dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) avevano ammesso di aver partecipato ad una intesa internazionale sul mercato del gluconato di sodio il 27 novembre
1997, la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva a tali partecipanti richieste di informazioni circa l’esistenza di ostacoli all’ingresso per
l’importazione di gluconato di sodio in [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto loro di indicare i nomi dei produttori
di gluconato di sodio più importanti su piano mondiale, le quote di mercato delle imprese presenti su tale mercato a livello
mondiale ed europeo e la capacità di produzione di tale prodotto a livello mondiale. [OSCURATO:PERSONA] loro risposta del 28 gennaio 1998,
l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato a più riprese che i produttori di gluconato di sodio più importanti a livello mondiale
ed europeo erano, oltre ad esse stesse, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Se, in un punto di tale risposta, la
presenza dell’ADM sul mercato rilevante è stata menzionata, tale parte non figurava tuttavia tra i produttori di gluconato
di sodio più importanti.
344
In questo contesto, il 18 febbraio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva richieste di informazioni aventi ad oggetto gli stessi elementi
di quelli ripresi nelle richieste di informazioni inviate il 27 novembre 1997 all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Come risulta
dal punto 55 della [OSCURATO:PERSONA], rispondendo a tali richieste, la [OSCURATO:PERSONA] denunciava l’intesa alla [OSCURATO:PERSONA] trasmettendole
informazioni al riguardo.
345
Non è da escludersi che, oltre al procedimento dinanzi alle autorità americane dal quale tutti i partecipanti all’intesa erano
interessati, le richieste di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 1998
abbiano costituito per quest’ultima un indizio in più del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] stava procedendo a indagini sul mercato
del gluconato di sodio. Tuttavia, lo sviluppo del procedimento amministrativo, quale descritto ai punti 343 e 344 supra, non
riflette un procedimento arbitrario della [OSCURATO:PERSONA], e l’ADM non ha fornito elementi di prova in questo senso.
346
Di conseguenza, l’ADM non può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di averla trattata in modo discriminatorio rispetto alla [OSCURATO:PERSONA].
c) Sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] la stessa riduzione concessa all’ADM
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
347
L’ADM critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia concesso la medesima riduzione dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo
l’ADM, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], le prove fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero avuto lo stesso
valore di quelle da lei presentate, dato che la sua cooperazione è stata anteriore, ha fornito testimonianze di primo piano
e ha fatto scattare la collaborazione degli altri convenuti, ivi compresa la [OSCURATO:PERSONA].
348
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di questa parte del motivo.
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
349
Si deve osservare che il tasso di riduzione concesso alla [OSCURATO:PERSONA] e all’ADM, per quanto identico, non è interamente fondato
sulle medesime considerazioni. Infatti, se è vero che l’ADM ha fornito elementi di prova prima della [OSCURATO:PERSONA], resta ciò nondimeno
che l’ADM non nega che, come risulta dal punto 426 della [OSCURATO:PERSONA], al contrario della [OSCURATO:PERSONA], non ha prodotto documenti
coevi dai quali risultassero il contenuto e le conclusioni delle riunioni dell’intesa.
350
Ad ogni modo, nella misura in cui l’ADM cerca di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso una riduzione eccessiva alla [OSCURATO:PERSONA],
va ricordato che il rispetto del principio di parità di trattamento nei confronti di un atto individuale trova i suoi limiti
nel rispetto del principio secondo il quale nessuno può invocare, a proprio vantaggio e nei confronti di un atto conforme
alle pertinenti disposizioni, un illecito commesso a favore di altri (v. sentenze Cascades/[OSCURATO:PERSONA], punto 190, supra,
punto 259, e SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], punto 63, supra, punto 160).
351
Di conseguenza, questa parte del motivo come pure il motivo nel suo insieme debbono essere respinti.
F –
Sui vizi che inficiano il procedimento amministrativo
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
352
Nell’ambito di questo motivo, l’ADM solleva quattro censure.
353
In primo luogo, l’ADM sostiene che, in violazione dei suoi diritti della difesa, non è stata messa in grado di presentare
nel corso della fase amministrativa osservazioni circa l’applicazione all’importo di partenza del coefficiente moltiplicatore
di 2,5 che non sarebbe previsto dagli orientamenti.
354
In secondo luogo, l’ADM rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di precisare, nella comunicazione degli addebiti che il
gluconato di sodio era il mercato dei prodotti rilevante. Infatti, ai punti 3‑9 di tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
soltanto spiegato che il gluconato di sodio era uno dei numerosi agenti di chelazione, che rientrava in una famiglia specifica
di agenti di chelazione e che aveva taluni sostituti parziali. Per quanto abbia accertato che il gluconato di sodio era il
«prodotto di riferimento», avrebbe subito precisato che «i prodotti di sostituzione più prossimi sono il glucoeptonato di
sodio e l’EDTA». [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui ha accertato nella comunicazione degli addebiti l’esistenza di prodotti
di sostituzione, avrebbe dovuto chiaramente precisare le sue constatazioni sul mercato dei prodotti e le ragioni per le quali
riteneva che tali sostituti non rientrassero nel mercato rilevante, in modo da consentire alle parti di presentare osservazioni.
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe così esaminato, nell’ambito della comunicazione degli addebiti, la questione essenziale della definizione
del mercato dei prodotti rilevante.
355
In terzo luogo, l’ADM deduce che la [OSCURATO:PERSONA] nella sua [OSCURATO:PERSONA] si è basata (nota a piè di pagina n. 17) su una pubblicazione
intitolata «[OSCURATO:PERSONA]» (SRI International 1991) che non era stata portata a conoscenza delle parti.
356
In quarto luogo, secondo l’ADM, la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato nella comunicazione degli addebiti che l’attuazione dell’intesa
doveva necessariamente avere un impatto economico su tale mercato.
357
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto delle quattro censure sollevate nell’ambito di questo motivo.
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
358
Si deve ricordare che il rispetto dei diritti della difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario
e che deve essere osservato in ogni circostanza, in particolare in ogni procedimento, anche amministrativo, che può approdare
a sanzioni, esige che le imprese e le associazioni di imprese interessate siano messe in grado, fin dalla fase del procedimento
amministrativo, di far conoscere in modo efficace il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, delle
censure e delle circostanze allegate dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 216, supra, punto 11,
e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑757, punto 39).
359
Parimenti, secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve contenere un’esposizione degli addebiti formulata
in termini che, seppur sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti
di cui la [OSCURATO:PERSONA] fa loro carico. Solo a tali condizioni, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione
attribuitale dai regolamenti comunitari, che consiste nel fornire alle imprese e associazioni di imprese tutti gli elementi
necessari affinché possano far valere utilmente la loro difesa prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione definitiva (sentenza
della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1307, punto 42, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och
Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1989, punto 63).
360
Nell’ambito della prima e quarta censura, l’ADM rimprovera in sostanza alla [OSCURATO:PERSONA] di non averla informata né dell’applicazione
di taluni elementi che sono risultati determinanti per la fissazione dell’importo dell’ammenda, cioè il coefficiente moltiplicatore
di 2,5 (punti 386‑388), né della circostanza che l’infrazione ha avuto un impatto reale sul mercato (punto 340 della [OSCURATO:PERSONA]).
361
Si deve a questo proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA], dal momento che dichiara espressamente,
nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i
principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata
della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», adempie il suo obbligo di rispettare
il diritto delle imprese al contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] operando fornisce loro tutte le indicazioni necessarie per difendersi non
solo circa gli addebiti contestati, ma anche contro l’inflizione di ammende (sentenze Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 44, supra, punto 21, e [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], punto 38, supra, punto 199).
362
Da ciò consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende, i diritti della difesa delle imprese
interessate sono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la possibilità di presentare le loro osservazioni in ordine
alla durata, alla gravità e alla prevedibilità del carattere anticoncorrenziale dell’infrazione (sentenze del Tribunale 6
ottobre 1994, causa T‑83/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑755, punto 235, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 65, supra,
punto 312).
363
Per quanto riguarda il caso di specie, va constatato che nella comunicazione degli addebiti inviata all’ADM la [OSCURATO:PERSONA]
ha chiaramente fatto presente che prevedeva di infliggerle un’ammenda che avrebbe fissato in funzione, in particolare, della
gravità e della durata dell’infrazione. Inoltre, ha fatto esplicito riferimento agli orientamenti, indicando chiaramente mediante
tale riferimento che l’ADM doveva aspettarsi una valutazione della sua situazione in funzione di tali orientamenti e doveva
pertanto difendersi qualora lo ritenesse utile a tal riguardo.
364
Al punto 345 della comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro dichiarato che intendeva fissare l’importo delle
ammende a un livello sufficientemente dissuasivo. Ai punti 264 e 346 della comunicazione degli addebiti, ha parimenti precisato,
in sostanza, che nel valutare la gravità dell’infrazione intendeva prendere in considerazione il fatto che si trattava di
un’infrazione molto grave, che aveva l’obiettivo di restringere la concorrenza e che, del resto, tenuto conto della natura
stessa degli accordi conclusi, aveva necessariamente un impatto serio sulla concorrenza.
365
Il rispetto dei diritti della difesa delle imprese interessate non implica per la [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di indicare, più precisamente
nella comunicazione degli addebiti, il modo secondo il quale si avvale di ciascuno di tali elementi nella determinazione del
livello dell’ammenda.
366
Infine, è giocoforza constatare che la ripartizione dei partecipanti a intese in gruppi costituisce una prassi che la [OSCURATO:PERSONA]
ha sviluppato in base agli orientamenti. [OSCURATO:PERSONA] è stata pertanto adottata in un contesto ben noto all’ADM e si colloca
in una costante prassi decisionale (v., in tal sento, sentenza della Corte 30 settembre 2003, cause riunite C‑57/00 P e C‑61/00 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9975, punto 77).
367
Pertanto, la prima e la quarta censura sono infondate.
368
Nell’ambito della seconda censura, l’ADM rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di precisare, nella comunicazione degli
addebiti, che il gluconato di sodio era il mercato del prodotto rilevante.
369
È giocoforza constatare a tale riguardo che, ai punti 3‑9 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto,
sotto il titolo «Il prodotto», le caratteristiche del gluconato di sodio. Se è vero, come affermato dall’ADM, che la [OSCURATO:PERSONA]
ha ivi indicato che esistono taluni prodotti di sostituzione, resta ciò nondimeno che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ADM,
la formulazione accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] non consente alcun dubbio quanto al fatto che, nella fase della comunicazione degli
addebiti, questa riteneva che tali prodotti di sostituzione non rientravano nel mercato del prodotto rilevante.
370
Infatti, da un lato, al punto 9 della comunicazione degli addebiti, ha tra l’altro precisato che tali prodotti erano sostituti
solo parziali e che, contrariamente a tali altri prodotti, il gluconato di sodio era il «prodotto di riferimento» la cui domanda
eccedeva di gran lunga quella degli altri prodotti. D’altro lato, analizzando il mercato rilevante (punti 39‑50 della comunicazione
degli addebiti), la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto costantemente riferimento al gluconato di sodio senza menzionare i detti prodotti
di sostituzione.
371
La seconda censura è pertanto infondata.
372
Infine, laddove, nell’ambito della terza censura, l’ADM sostiene che nella [OSCURATO:PERSONA] (nota a piè di pagina n. 17) la [OSCURATO:PERSONA]
si è basata su una pubblicazione intitolata «[OSCURATO:PERSONA]» (SRI International 1991) che non era stata portata
a conoscenza delle parti, basta osservare che, alla nota a piè di pagina n. 4 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA]
ha indicato che prendeva a base tale pubblicazione nella descrizione del prodotto in considerazione. Orbene, come affermato
dalla [OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta su questo punto dall’ADM, si tratta di un’opera accessibile al pubblico, in particolare
agli operatori presenti sul mercato interessato da tale pubblicazione.
373
Di conseguenza, la terza censura e, quindi, il motivo nel suo complesso vanno respinti.
G –
Sulla domanda di esame di un nuovo motivo
374
Dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato e messo a disposizione su Internet gli orientamenti del 2006, l’ADM ha chiesto al Tribunale
di esaminare un nuovo motivo fondato su tali orientamenti. L’ADM afferma che dagli orientamenti del 2006 risulta che la [OSCURATO:PERSONA]
della [OSCURATO:PERSONA] non abbia sufficientemente tenuto conto dell’importo estremamente modesto delle vendite dell’ADM nel mercato
rilevante e che non abbia correttamente valutato il carattere dissuasivo dell’ammenda. In particolare, l’ADM ritiene che l’importo
massimo dell’ammenda cui avrebbe dovuto essere assoggettata in applicazione degli orientamenti del 2006, prima dell’applicazione
della comunicazione sulla cooperazione, sarebbe stato di EUR 3,8 milioni invece di EUR 16,88 milioni.
375
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale domanda dell’ADM.
376
Siccome l’ADM ha formulato la sua domanda di esame degli orientamenti del 2006 dopo la chiusura della fase orale del procedimento,
si deve dapprima stabilire se occorra riaprire la fase orale del procedimento al fine di prendere in considerazione il nuovo
motivo dell’ADM basato sugli orientamenti del 2006. A tal riguardo il Tribunale ricorda di essere tenuto a raccogliere una
domanda di riapertura della fase orale per prendere in considerazione fatti nuovi allegati solo se la parte interessata si
basa su fatti tali da esercitare una influenza decisiva sulla soluzione della controversia, che non era stata in grado di
far valere prima della chiusura della fase orale [sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑200/92 P, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4399,
punti 60 e 61, e del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑311/00, [OSCURATO:PERSONA] (Investments)/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2781,
punto 53].
377
[OSCURATO:PERSONA] specie, là dove la ricorrente si basa sugli orientamenti del 2006 per dimostrare l’illegittimità della [OSCURATO:PERSONA], basta
ricordare che, secondo la giurisprudenza, la legittimità di un atto comunitario va valutata in funzione degli elementi di
fatto e di diritto in essere alla data in cui l’atto è stato adottato (sentenze della Corte 7 febbraio 1979 cause riunite 15/76
e 16/76, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 321, punti 7 e 8, e del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94,
Altmann e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2041, punto 119). Resta di conseguenza escluso esaminare, al momento della valutazione
della legittimità di tale atto, elementi successivi alla data alla quale l’atto comunitario è stato adottato (v., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 63 supra, punto 102, e la giurisprudenza ivi citata).
378
Pertanto, dal momento che l’elemento nuovo invocato dall’ADM è manifestamente successivo all’adozione della [OSCURATO:PERSONA], tale
elemento non può inficiarne la validità (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, cause riunite T‑133/95
e T‑204/95, IECC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3645, punto 37). L’adozione degli orientamenti del 2006 non costituisce un elemento
nuovo tale da esercitare influenza decisiva sulla legittimità della [OSCURATO:PERSONA]. Su tale base il procedimento non va pertanto
riaperto.
379
Tale conclusione è confermata dalla precisazione figurante al punto 38 degli orientamenti del 2006 a tenore della quale questi
si applicano solo ai procedimenti per i quali una comunicazione degli addebiti è stata notificata dopo la data di pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale. Pertanto tali orientamenti escludono essi stessi esplicitamente la loro applicazione a casi come
quelli di specie. Tali orientamenti poiché sono successivi all’adozione della [OSCURATO:PERSONA] e, a maggior ragione, della comunicazione
degli addebiti che l’ha preceduta non rientrano nel contesto giuridico o di merito a questa pertinente.
380
[OSCURATO:PERSONA] misura in cui la ricorrente invoca gli orientamenti del 2006 a sostegno del motivo da lei dedotto circa il carattere
sproporzionato dell’ammenda, nel cui contesto il Tribunale dispone di un potere di giurisdizione esteso al merito, va rilevato
che la mera circostanza che l’applicazione del nuovo metodo di calcolo delle ammende previste nei detti orientamenti, che
non sono applicabili ai fatti di cui al caso di specie, sarebbe tale da pervenire ad un’ammenda di importo inferiore a quello
inflitto dalla [OSCURATO:PERSONA] non può dimostrare il carattere sproporzionato di quest’ultimo. Infatti, tale constatazione costituisce
soltanto l’espressione del margine di valutazione discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone per stabilire, nel rispetto
dei requisiti posti dal regolamento n. 17, il metodo che intende applicare al fine di fissare l’importo delle ammende e quindi
di condurre la politica della concorrenza di cui è incaricata. Tra gli elementi di valutazione che il Tribunale deve prendere
in considerazione per valutare il carattere sproporzionato dell’importo delle ammende inflitte in una determinata epoca possono
pertanto figurare, tra l’altro, le circostanze di fatto e di diritto nonché gli obiettivi di concorrenza definiti dalla [OSCURATO:PERSONA]
conformemente alle condizioni poste dal Trattato CE che in tale epoca erano prevalenti. Si deve del resto ricordare che la
Corte ai punti 234‑295 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, ha respinto i motivi e gli argomenti
delle ricorrenti intesi a contestare il metodo di calcolo risultante dagli orientamenti del 1998 là dove consisteva nel prendere
come punto di partenza gli importi di base definiti dai detti orientamenti non fissati in funzione del fatturato pertinente.
Infine, si deve rilevare che il Tribunale ai punti 76‑81, 99‑106 e 139‑149 supra, ha considerato che, nella specie, la fissazione
dell’importo dell’ammenda in applicazione degli orientamenti del 1998 non violava il principio di proporzionalità.
381
Ciò considerato, il Tribunale constata che l’adozione degli orientamenti del 2006 non è tale da esercitare un’influenza decisiva
sulla soluzione della controversia. La fase orale del procedimento non va pertanto riaperta.
H –
[OSCURATO:PERSONA]
382
Poiché nessuno dei motivi sollevati avverso la legittimità della [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto, non va ridotto l’importo dell’ammenda
in forza dell’esercizio del potere di giurisdizione esteso al merito, riconosciuto al Tribunale. Il ricorso va pertanto respinto
nel suo insieme.
[OSCURATO:PERSONA] spese
383
A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alla domanda della convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
A – Sull’applicabilità degli orientamenti
1. Sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di non retroattività delle pene
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
2. Sulla violazione del principio di parità di trattamento
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
B – Sulla gravità dell’infrazione
1. Introduzione
2. Sull’assente o insufficiente considerazione del fatturato ricavato dalla vendita del prodotto in esame
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sulla violazione del principio di proporzionalità
Sulla violazione degli orientamenti
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
3. Sull’assente o insufficiente considerazione della limitata dimensione del mercato del prodotto rilevante
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sulla violazione del principio di proporzionalità
Sulla violazione del principio di parità di trattamento
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
4. Sull’effetto dissuasivo dell’ammenda preso in considerazione due volte
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sulla violazione degli orientamenti
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
5. Sull’applicazione di un coefficiente moltiplicatore all’importo di partenza
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sulla violazione del principio di proporzionalità
Sulla violazione del principio di parità di trattamento
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
6. Sull’esistenza di errori di valutazione relativi l’impatto effettivo dell’intesa sul mercato
a) Introduzione
b) Sull’errato approccio che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto per dimostrare che l’intesa aveva avuto un impatto effettivo sul
mercato
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Riassunto dell’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]
c) Sull’analisi dell’evoluzione dei prezzi del gluconato di sodio
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto a disposizione informazioni sufficienti e avrebbe sottovalutato altri fattori invocati nel
corso della fase amministrativa del procedimento.
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
Sul fatto che l’ADM non è stata parte dell’intesa al momento dell’aumento dei prezzi del gluconato di sodio tra il 1987 e
il 1989
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
d) Sulla definizione del mercato rilevante
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
C – Sull’esistenza di errori di valutazione circa la durata dell’infrazione
1. Sulla cessazione della partecipazione dell’ADM all’intesa in occasione della riunione del 4 ottobre 1994 a [OSCURATO:PERSONA]
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
2. Sulla natura della riunione tenutasi dal 3 al 5 giugno 1995 ad Anaheim
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
D – [OSCURATO:PERSONA] circostanze attenuanti
1. Sulla cessazione della partecipazione all’intesa
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
2. Sull’assenza della necessità di garantire carattere dissuasivo all’ammenda
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
3. Sull’adozione di un codice di condotta da parte dell’ADM
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
E – Sulla cooperazione dell’ADM durante la fase amministrativa del procedimento
1. Introduzione
2. Sulla errata valutazione della cooperazione dell’ADM
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
3. Sulla violazione del principio di parità di trattamento
a) La collaborazione dell’ADM alle indagini sarebbe stata quantomeno equivalente a quella di una parte interessata da una
precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
b) Sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione superiore a quella concessa all’ADM
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
c) Sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] la stessa riduzione concessa all’ADM
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
F – Sui vizi che inficiano il procedimento amministrativo
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale
G – Sulla domanda di esame di un nuovo motivo
H – [OSCURATO:PERSONA] spese
*
Lingua processuale: l'inglese.