CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 2023
Cassazione n. 27268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14719/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C.; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 870/2014 depositata il26/05/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e C. più avvisi di accertamento per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 recanti maggiori IRAP e IVA, il legale rappresentante e socio [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Venezia. 2. Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3.Si costituiva soltanto il Vianello. 4.La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, accertando il diritto all’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR n. 633 del 1973 per i servizi di trasporto acqueo urbano e la deducibilità dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati. 5. Proposto app ello dall’Agenzia, la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Veneto, davanti alla quale non si erano costituite le parti appellate, accoglieva parzialmente l’appello limitatamente al rilievo relativo all’applicazione dell’IVA per il 2002. 6. Avverso qu esta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate. 7. Il ricorso è stato notificato al la società, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con ordinanza interlocutoria n. 6616/2023 pubblicata il 6.3.2023 si è disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (padre e figlio) entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto, notificato a mezzo posta in data 12.4.2023, nonché documentazione anagrafica. La notifica è stata richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Peraltro, nel l a documentazione depositata il 4.8.2023 mancano le C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) relative alla notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ai quali l’atto non è stato consegnato per irreperibilità (relativa) dei destinatari. 3. Riguardo al valore della C.A.D., questa Corte ha affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l . n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario» (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass.,n. 2321 del 2014; Cass., n. 6887 del 2016; Cass., n. 5077 del 2019; Cass., n. 16601 del 2019; Cass.,n. 8895 del 2022). 4.La C.A.D., quindi, costituisce document o essenziale al fine di verificare il perfezionamento della notifica, al pari dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., la cui produzione «è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dallaL. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1» (Cass. sez. un. n.627 del 2008; Cass. n. 18361 del 2018); tale regola trova applicazione anche nelle cause inscindibili o dipendenti quando, pur essendo stati correttamente individuati tutti i contraddittori, riguardo ad uno di essi non venga dimostrato il perfezionamento della notificazione (Cass. n. 26889 del 2008). 5. Conclusivamente, essendo stato omesso il deposito delle C.A.D. relative alla notifica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’atto di integrazione del contraddittorio e non potendosi accertare l’avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti di costoro, rimasti intimati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (nello stesso senso, Cass. n. 16601 del 2019). 6. N on vi è da provvedere su