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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 34868/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

R.L.S.avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi venganodichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Tribunale del riesame, haintegralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari in data 23 febbraio 2026, che aveva disposto il sequestropreventivo di denaro contante, procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.2.

Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (quale terza interessata che rivendica la proprietà deldenaro in sequestro), articolando quattro comuni motivi di impugnazione, che quisi riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Carenza della motivazione e violazione degli artt. 125, 309, 321 e 324cod. proc. pen., per quel che concerne la mancata risposta alle tesi difensivesecondo cui il denaro in sequestro era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e nondell’indagato.2.2.

Violazione degli artt. 648-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., in relazionealla mancata compiuta individuazione dei delitti presupposto (nei quali potrebbeessere stato connivente l’odierno indagato), anche in ordine al superamento dellesoglie di legge, e all’implausibilità dell’ipotesi accusatoria.2.3.

Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., per violazione del principio diproporzionalità, poiché la misura ablativa sanzionerebbe oltremodo l’indagato,estendendosi all’intera somma e non al solo profitto dell’asserito riciclatore.2.4.

Violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen., per quanto attienealla mancata individuazione di un periculum in mora attuale e concreto.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sonoentrambi inammissibili.2.

Innanzitutto, posto che [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato del tutto estraneo al possessodel denaro sequestrato, la sua impugnazione non appare sorretta da alcuninteresse attuale e concreto, in assenza di qualsivoglia concreta rivendicazione diun qualche proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio oad altre conseguenze procedimentali favorevoli, seppure non implicanti larestituzione del bene.L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo,astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare,può proporre il gravame solo qualora miri ad ottenere un risultato tipizzatodall’ordinamento rispetto allo specifico schema procedimentale e che vaindividuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro; è,pertanto, onere del ricorrente – siccome requisito necessario per l’ammissibilità diogni impugnazione – indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta asequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore ovvero,comunque, prospettare effetti per sé favorevoli conseguenti dalla rimozione delvincolo (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319-01;Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01; Sez. 5, n. 35015 del09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv.276545-01).3.

Per quel che attiene al ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA], non puòche rilevarsi – ancora preliminarmente rispetto alla indeducibilità (sia ex art. 325cod. proc. pen., sia per quanto attiene alla peculiare posizione del terzo; cfr. Sez.3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289384-01; Sez.2, n. 34332 del 24/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288683-01, nonché, in termini, Sez.

U, n.30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01), genericità (attesa la nettaindividuazione dell’attività illecita generatrice della liquidità in sequestro nelleplurime omesse dichiarazioni dei redditi da parte dell’impresa individuale dellamoglie, prendendo posizione anche sull’avvenuto superamento delle soglie,nonché la puntuale esplicitazione del periculum in mora) e manifesta infondatezza(quanto alla individuazione del delitto presupposto, cfr. Sez. 2, n. 16012 del14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522-01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019,procura speciale.Invero, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, nonpuò stare in giudizio personalmente (anche negli incidenti cautelari reali), ma soloa mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 26422 del 09/07/2026, Bono, non mass.; Sez. 3, n. 29858del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01; Sez. 2, n. 310 del07/12/2017, dep. 2018, GT Auto, Rv. 271722-01).Nel caso di specie, risulta agli atti solo la nomina rilasciata, in data 20 marzo2026, da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], all’avv.Interrante, «incaricandolo espressamente di presentare richiesta di riesame,motivi di riesame, appello e fare quant’altro potrà essere utile e necessario perottenere la restituzione della somma di denaro sottoposta a vincolo cautelare».Il difensore non risulta, dunque, legittimato ad interporre l’impugnazione dilegittimità, avuto riguardo alla limitazione dell’efficacia della procura «per un sologrado del processo», stabilita dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen., superabilesolo da un’univoca manifestazione di volontà della parte.4.

Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzionepecuniaria, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende, così liquidata equitativamente.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.L.S.avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi venganodichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Tribunale del riesame, haintegralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari in data 23 febbraio 2026, che aveva disposto il sequestropreventivo di denaro contante, procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (quale terza interessata che rivendica la proprietà deldenaro in sequestro), articolando quattro comuni motivi di impugnazione, che quisi riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Carenza della motivazione e violazione degli artt. 125, 309, 321 e 324cod. proc. pen., per quel che concerne la mancata risposta alle tesi difensivesecondo cui il denaro in sequestro era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e nondell’indagato.2.2. Violazione degli artt. 648-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., in relazionealla mancata compiuta individuazione dei delitti presupposto (nei quali potrebbeessere stato connivente l’odierno indagato), anche in ordine al superamento dellesoglie di legge, e all’implausibilità dell’ipotesi accusatoria.2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., per violazione del principio diproporzionalità, poiché la misura ablativa sanzionerebbe oltremodo l’indagato,estendendosi all’intera somma e non al solo profitto dell’asserito riciclatore.2.4. Violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen., per quanto attienealla mancata individuazione di un periculum in mora attuale e concreto.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sonoentrambi inammissibili.2. Innanzitutto, posto che [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato del tutto estraneo al possessodel denaro sequestrato, la sua impugnazione non appare sorretta da alcuninteresse attuale e concreto, in assenza di qualsivoglia concreta rivendicazione diun qualche proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio oad altre conseguenze procedimentali favorevoli, seppure non implicanti larestituzione del bene.L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo,astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare,può proporre il gravame solo qualora miri ad ottenere un risultato tipizzatodall’ordinamento rispetto allo specifico schema procedimentale e che vaindividuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro; è,pertanto, onere del ricorrente – siccome requisito necessario per l’ammissibilità diogni impugnazione – indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta asequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore ovvero,comunque, prospettare effetti per sé favorevoli conseguenti dalla rimozione delvincolo (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319-01;Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01; Sez. 5, n. 35015 del09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv.276545-01).3. Per quel che attiene al ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA], non puòche rilevarsi – ancora preliminarmente rispetto alla indeducibilità (sia ex art. 325cod. proc. pen., sia per quanto attiene alla peculiare posizione del terzo; cfr. Sez.3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289384-01; Sez.2, n. 34332 del 24/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288683-01, nonché, in termini, Sez. U, n.30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01), genericità (attesa la nettaindividuazione dell’attività illecita generatrice della liquidità in sequestro nelleplurime omesse dichiarazioni dei redditi da parte dell’impresa individuale dellamoglie, prendendo posizione anche sull’avvenuto superamento delle soglie,nonché la puntuale esplicitazione del periculum in mora) e manifesta infondatezza(quanto alla individuazione del delitto presupposto, cfr. Sez. 2, n. 16012 del14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522-01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019,procura speciale.Invero, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, nonpuò stare in giudizio personalmente (anche negli incidenti cautelari reali), ma soloa mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 26422 del 09/07/2026, Bono, non mass.; Sez. 3, n. 29858del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01; Sez. 2, n. 310 del07/12/2017, dep. 2018, GT Auto, Rv. 271722-01).Nel caso di specie, risulta agli atti solo la nomina rilasciata, in data 20 marzo2026, da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], all’avv.Interrante, «incaricandolo espressamente di presentare richiesta di riesame,motivi di riesame, appello e fare quant’altro potrà essere utile e necessario perottenere la restituzione della somma di denaro sottoposta a vincolo cautelare».Il difensore non risulta, dunque, legittimato ad interporre l’impugnazione dilegittimità, avuto riguardo alla limitazione dell’efficacia della procura «per un sologrado del processo», stabilita dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen., superabilesolo da un’univoca manifestazione di volontà della parte.4. Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzionepecuniaria, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende, così liquidata equitativamente. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
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