CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29090/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Lecce perl’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 3 febbraio 2026 la Corte d’appello di Leccedichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato RecchiaAlessandro avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 16 aprile 2025 dalTribunale di Brindisi, osservando che l’appello era stato depositato oltre iltermine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., e pertanto tardivamente, e che nel caso di specie non trovavaapplicazione il disposto di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., cheprevedeva un aumento di quindici giorni dei termini per l’impugnazione nel casodi imputato giudicato in assenza, considerato che il Recchia, in data 5settembre 2023, aveva rilasciato al proprio difensore procura specialefinalizzata alla richiesta di un rito alternativo, costituendo il rilascio di unasiffatta procura un caso di presenza ex lege dell’imputato poiché dava certezzaassoluta della conoscenza da parte di quest’ultimo dell’esercizio dell’azionepenale, del tenore dell’imputazione e della celebrazione del processo.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 546, 591,585, comma 1-bis, e 581, comma 1-quater cod. proc. pen., nonché difetto ocontraddittorietà della motivazione.Deduceva, in particolare, che con la sentenza del Tribunale di Brindisi ilRecchia era stato dichiarato “libero assente” e che all’udienza di discussione erastato difeso da un difensore d’ufficio poiché il difensore di fiduciaoriginariamente nominato, che era munito di procura speciale finalizzata anchealla richiesta di un rito alternativo, aveva rinunciato al mandato difensivo conAssumeva che in ragione di tale evenienza perdeva di rilevanza il fatto cheinizialmente fosse stato nominato un difensore di fiducia con procura speciale eche doveva ritenersi che l’imputato fosse stato giudicato in assenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Dalla lettura degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della naturaprocessuale della doglianza, risulta che all’udienza di discussione del 16 aprile2025 l’imputato non era rappresentato dal proprio originario difensore di fiduciamunito di procura speciale anche ai fini della richiesta di un procedimentospeciale, il quale in data 10 marzo 2025 aveva rinunciato al mandato, bensì daun difensore nominato d’ufficio.La circostanza rende applicabile al caso di specie il disposto di cui all’art.585, comma 1-bis, cod. proc. pen. che prevede l’aumento di quindici giorni deltermine per l’impugnazione, la cui “ratio” è da rinvenirsi nella necessità, daparte del difensore d’ufficio, di dover ricercare il proprio assistito, rimastoassente nel processo, al fine di prendere contatti con lo stesso, di verificarel'effettiva volontà di proporre impugnazione e, in caso positivo, munirsi delnecessario mandato ad impugnare (v., in argomento,Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, Marotta, Rv. 286265 – 01, secondo cui, intema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc.pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia statodichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primogrado. In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizionerisiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno aun’udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordineall'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in suaassenza).Tali esigenze, che sono state specificamente rappresentate in ricorso, sonostate ignorate nell’ordinanza impugnata.Applicando, per le ragioni illustrate, al caso di specie il disposto di cui all’art.585, comma 1-bis, cod. proc. pen., risulta che:- la sentenza di primo grado è stata emessa in data 16 aprile 2025, con laprevisione del termine di novanta giorni per proporre impugnazione;- la stessa è stata depositata il 13 luglio 2025, dunque entro il dettotermine di novanta giorni, che è venuto a scadere il 15 luglio 2025;- da tale data è decorso il termine per proporre appello, pari a sessantagiorni (quarantacinque giorni più quindici giorni in forza del citato art. 585,comma 1-bis), termine che, considerando anche la sospensione dei terminiprocessuali per il periodo feriale, è scaduto il 15 ottobre 2025;- l’appello è stato depositato il 7 ottobre 2025, prima della scadenza deldetto termine, e pertanto tempestivamente.2. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullatasenza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte d’appellodi Lecce per il giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli attialla Corte di appello di Lecce per il giudizio.Così deciso il 29/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]