CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18502/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo in cui si articola il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], impugna la sentenza del 26/09/2024 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione di condanna del Tribunale di Bologna, emessa per il reato di cui all'art. 76 comma 3 d.lgs. 06 settembre 2022, n. 159, alla pena, concesse le generiche, di mesi quattro di arresto, deducendo cumulativamente i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione, con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non esser state asseritamente ben valutate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno prodotto. Considerato che le doglianze non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); Rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura dei pregiudizi penali annoverati dal soggetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 aprile 2