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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 20682/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5626/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocatoLORENZO [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicili at a in ROMA , PIAZZA G. MAZZINI n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocatiPAOLO ZUCCHINALI e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1303/2018 depositata il18/09/2018, R.G. n. 417/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che

1. la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] d altri lavoratori intesa all’accertamento della non assorbibilità dei cd. superminimi eccedenti le tabelle retributive, riconosciuti a ciascun lavoratore con assegno ad personam, ed alla condanna della datrice di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alle differenze retributive derivanti dagli incrementi retributivi di cui al c.c.n.l. applicato dal 22.5.2012, non erogati dalla società in quanto ritenuti riassorbibili nei detti superminimi;

2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dipendenti in epigrafe indicati sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria;

4. i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinunzia al ricorso che è stato accettato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Considerato che

1. preliminarmente,deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio tra i ricorrenti che hanno formulato gli atti di rinunzia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le stesse parti sussistendone le ragioni giustificative; in relazione agli altri ricorrenti, occorrerà delibare sui seguenti motivi;

2. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1327, 1362 e 1363 cod. civ. censurando la decisione per non avere attribuito al comportamento concludente delle parti una volontà modificativa della originaria pattuizione di assorbibilità ; censura inoltre la interpretazione delle “note individuali” in punto di configurazione come assorbibile dell’elemento in questione, interpretazione che assume in co ntraddizione con l’indicazione meritocratica alla base della erogazione; l’intrinseca equivocità di tali note avrebbe dovuto essere superata dal riferimento alla condotta concludentedelle parti ed in particolare della società che in precedenza non aveva proceduto al riassorbimento;

3. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 cod. civ. censurando la valutazione di genericità dell’espressione relativa all’impegno profuso al quale si faceva riferimento nell’attribuzione del superminimo; a fronte di ciò - sostiene - era il datore di lavoro a dover provare per ciascun lavoratore l’inesistenza di quanto affermato testualmente;

4. con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1340, 13734 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato che l’uso aziendale non configurava un comportamento concludente nel senso della rinunzia in futuro alla facoltà di riassorbimento da parte del soggetto datore;

5. il pr imo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, devono essere respinti presentando plurimi profili di inammissibilità, desumibili: a) dalla mancata trascrizione, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ. del documento alla base delle censure, come prescritto (v., tra le altre Cass. n. 29093/2018, , Cass. n. 16900/2015, Cass.n. 26174/2014, Cass. Sez.

Un. n. 7161/2010); b) dalla modalità di deduzione di violazione di norma di diritto, non conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. Sez.

Un. n. 23745/2020, Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16038/2013);c) dal fatto che la denunzia di violazione delle regole legali di interpretazione non è coerente con l’insegnamento del giudice di legittimità secondo il qualel’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

In questa prospettiva è stato, infatti, puntualizzato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece , effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicitàconsistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178 /2007 ) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/201 0) ; parte ricorrente si limita infatti a contrapporre al risultato interpretativo, alla base della sentenza impugnata, una diversa ed a sé più favorevole interpretazione sulla base di elementi dei quali sollecita un diverso apprezzamento in fatto;

6. è fondato il terzo motivo di ricorso;

6.1. l’affermazione della Corte di merito, secondo la quale l’uso aziendale di non riassorbimento degli assegni tenuto fino all’anno 2012 non configurava un comportamento concludente nel senso della rinunzia da parte della società datrice di lavoro a lla facoltà contrattualmente prevista di assorbimento, per difetto di una chiara manifestazione negoziale in tal senso, non è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'usoaziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei sin goli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. n. 31204/2021, Cass. n. 3296/2016, Cass. n. 5882/2010); ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo -né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi , di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito(Cass. 8342/2010, cit.);

7. in base alle c onsiderazion i che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice di secondo grado;

8. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo diricorso e rigetta il primo e il secondo in relazione al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA].

Cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5626/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocatoLORENZO [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicili at a in ROMA , PIAZZA G. MAZZINI n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocatiPAOLO ZUCCHINALI e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1303/2018 depositata il18/09/2018, R.G. n. 417/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] d altri lavoratori intesa all’accertamento della non assorbibilità dei cd. superminimi eccedenti le tabelle retributive, riconosciuti a ciascun lavoratore con assegno ad personam, ed alla condanna della datrice di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alle differenze retributive derivanti dagli incrementi retributivi di cui al c.c.n.l. applicato dal 22.5.2012, non erogati dalla società in quanto ritenuti riassorbibili nei detti superminimi; 2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dipendenti in epigrafe indicati sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria; 4. i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinunzia al ricorso che è stato accettato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Considerato che 1. preliminarmente,deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio tra i ricorrenti che hanno formulato gli atti di rinunzia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le stesse parti sussistendone le ragioni giustificative; in relazione agli altri ricorrenti, occorrerà delibare sui seguenti motivi; 2. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1327, 1362 e 1363 cod. civ. censurando la decisione per non avere attribuito al comportamento concludente delle parti una volontà modificativa della originaria pattuizione di assorbibilità ; censura inoltre la interpretazione delle “note individuali” in punto di configurazione come assorbibile dell’elemento in questione, interpretazione che assume in co ntraddizione con l’indicazione meritocratica alla base della erogazione; l’intrinseca equivocità di tali note avrebbe dovuto essere superata dal riferimento alla condotta concludentedelle parti ed in particolare della società che in precedenza non aveva proceduto al riassorbimento; 3. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 cod. civ. censurando la valutazione di genericità dell’espressione relativa all’impegno profuso al quale si faceva riferimento nell’attribuzione del superminimo; a fronte di ciò - sostiene - era il datore di lavoro a dover provare per ciascun lavoratore l’inesistenza di quanto affermato testualmente; 4. con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1340, 13734 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato che l’uso aziendale non configurava un comportamento concludente nel senso della rinunzia in futuro alla facoltà di riassorbimento da parte del soggetto datore; 5. il pr imo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, devono essere respinti presentando plurimi profili di inammissibilità, desumibili: a) dalla mancata trascrizione, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ. del documento alla base delle censure, come prescritto (v., tra le altre Cass. n. 29093/2018, , Cass. n. 16900/2015, Cass.n. 26174/2014, Cass. Sez. Un. n. 7161/2010); b) dalla modalità di deduzione di violazione di norma di diritto, non conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. Sez. Un. n. 23745/2020, Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16038/2013);c) dal fatto che la denunzia di violazione delle regole legali di interpretazione non è coerente con l’insegnamento del giudice di legittimità secondo il qualel’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. In questa prospettiva è stato, infatti, puntualizzato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece , effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicitàconsistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178 /2007 ) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/201 0) ; parte ricorrente si limita infatti a contrapporre al risultato interpretativo, alla base della sentenza impugnata, una diversa ed a sé più favorevole interpretazione sulla base di elementi dei quali sollecita un diverso apprezzamento in fatto; 6. è fondato il terzo motivo di ricorso; 6.1. l’affermazione della Corte di merito, secondo la quale l’uso aziendale di non riassorbimento degli assegni tenuto fino all’anno 2012 non configurava un comportamento concludente nel senso della rinunzia da parte della società datrice di lavoro a lla facoltà contrattualmente prevista di assorbimento, per difetto di una chiara manifestazione negoziale in tal senso, non è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'usoaziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei sin goli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. n. 31204/2021, Cass. n. 3296/2016, Cass. n. 5882/2010); ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo -né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi , di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito(Cass. 8342/2010, cit.); 7. in base alle c onsiderazion i che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice di secondo grado; 8. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo diricorso e rigetta il primo e il secondo in relazione al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]. Cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di app
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