CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammisibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di trattazione orale non si è presentato alla discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, accoglieva l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 17 marzo 2021, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in devastazione aggravata (artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 419 cod. pen.) e sequestro di persona aggravato (artt. 110, 61, primo comma, n. 2 e n. 10, 605 cod. pen.), commessi nella casa circondariale di Foggia in data 9 marzo 2020, allorquando un esteso gruppo di detenuti metteva in atto una violenta rivolta contro l'istituzione carceraria allo scopo di evadere, ponendo in essere aggressioni fisiche ai danni degli agenti della polizia penitenziaria, incendi e danneggiamenti di arredi, suppellettili, materiale informatic:o, porte e cancelli dell'istituto, per poi evaderne. 1.1. Il Tribunale del riesame, nel confermare la sussistenza del grave quadro indiziario che già il GIP aveva ritenuto a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riteneva sussistente anche l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione in termini di concreta attualità alla luce delle modalità esecutive dei reati, realizzati grazie alla totale inosservanza delle regole civili, oltre che dei regolamenti e delle disposizioni impartite dall'autorità penitenziaria, con preordinati atti di violenza indiscriminata, espressivi di un altissimo rischio di recidiva, anche alla luce del fallimento dell'opera rieducativa dedotto dalla partecipazione alla rivolta e alla conseguente evasione. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. Et:tore Censano, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 419 cod. pen. e all'art. 273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria, perché le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] ("sottraeva le chiavi all'agente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], e subito dopo si recava verso la cd. block house unitamente ad altri detenuti che stavano forzando il cancello di uscita"; "per avere privato della libertà personale l'Ass. C. della polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva spinto all'interno dell'ufficio carraio da Giannaccaro, mentre il [OSCURATO:PERSONA] gli sferrava un pugno al petto e gli sottraeva le chiavi dell'ufficio carraio, e in tal modo lo chiudevano all'interno di detto ufficio"), pur non contestate, non dimostrano la commissione dei reati, ma unicamente le azioni poste in essere per evadere, \1 tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA] usciva immediatamente dalla porta carraia del penitenziario e, dopo pochi istanti, veniva fermato dalle forze di polizia che lo circondavano e alle quali si arrendeva (il giudizio per evasione si è concluso con sentenza irrevocabile che ha ritenuto la sussistenza della circostanza attenuante dell'art. 62, n. 3, escludendo l'aggravante dell'art. 61 n. 5, cod. pen.). Il ricorrente si è trovato nell'istituto, durante la fase iniziale delle proteste, dalle ore 9:50 alle ore 10:11, quando è uscito dalla porta carraia e ha partecipato soltanto alle condotte sopradescritte, senza prendere parte agli atti di violenza e devastazione occorsi nelle ore seguenti; egli voleva soltanto evadere, senza partecipare alla rivolta, tanto è vero che in quel giudizio è stata riconosciuta la circostanza attenuante che il Tribunale del riesame non ha neppure preso in considerazione, nonostante le produzioni difensive. L'avere aderito alla fase iniziale della sommossa non significa che [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito anche alle successive condotte di devastazione poste in essere da altri individui. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, perché tutte le argomentazioni spese dal Tribunale per descrivere la gravità della condotta si riferiscono a fatti posti in essere da altri, dopo che [OSCURATO:PERSONA] era già evaso dal carcere. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] agiva in buona fede perché convinto, dalle voci che giravano tra i detenuti, che il pericolo di pandemia era gravissimo e stava colpendo la popolazione detenuta, costretta a restare chiusa nell'istituto senza contatti con l'esterno. Il riconoscimento dell'attenuante dell'avere agito per la suggestione della folla in tumulto, concessa per il reato di evasione con sentenza irrevocabile, dimostra l'assenza di partecipazione al delitto e l'insussistenza di esigenze cautelari, quanto meno sotto il profilo dell'attualità, poiché [OSCURATO:PERSONA], evaso per pochi istanti, si è consegnato immediatamente alle forze di polizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta anche censure inammissibili, è nel complesso infondato.2. Non è fondato il motivo sulla gravità indiziaria in quanto, oltre a essere caratterizzato da censure inammissibili perché generiche e parcellizzate, non è idoneo a superare le logiche conclusioni cui sono giunti i giudici della fase cautelare circa la piena partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], con ruolo rilevante, alla rivolta che era stata ordita nel carcere. L'origine e la strumentalità dell'azione di protesta posta in essere dai detenuti è stata accertata in modo logico, tanto che si è concluso per la preordinazione dei comportamenti violenti, posti in essere da vari individui all'interno dell'istituto, finalizzati a creare le condizioni di una fuga in massa, poi di fatto verificatasi. 2.1. La rilevanza causale del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso non nega di avere posto in essere, è lucidamente valorizzata dal Tribunale: [OSCURATO:PERSONA] è il componente di un manipolo di detenuti che assalta il corpo di guardia dell'uscita carraia del penitenziario per impadronirsi, mediante l'uso della violenza fisica ai danni dell'inerme agente di polizia penitenziaria (immediatamente sequestrato all'interno dell'ufficio per avere il sopravvento e impedirne qualunque reazione), delle chiavi del portone dell'istituto che veniva contestualmente distrutto come pure la block house, ultimo baluardo alla fuga dei detenuti. 2.2. Il Tribunale ha logicamente valorizzato la stretta interconnessione logica e operativa esistente tra le varie condotte violente poste in essere all'unisono, secondo un piano ben congegnato, da un folto gruppo di detenuti che, contemporaneamente, agivano in diverse partd dell'istituto, superando le difese frapposte con violenza alle persone e alle cose, al solo scopo di concentrarsi nei pressi della caserma e degli uffici del comando (devastati) e del portone di uscita che veniva distrutto. Si tratta, in effetti, dei luoghi essenziali per assicurare la difesa dell'istituto dalle aggressioni interne ed esterne, tanto che la caduta di essi ha determinato alcune evasioni e l'impossessamento del carcere da parte dei detenuti che in esso si sono asserragliati per opporsi all'autorità. 2.3. La critica difensiva è essenzialmente incentrata su una parcellizzazione degli eventi e delle condotte che omette di considerare il contesto di preordinazione e coordinamento delle varie azioni violente poste in essere, sicché non è idonea a superare la logica valutazione compiuta dal Tribunale del riesame che, sulla scorta del materiale investigativo, ha ricostruito un quadro di azione sinergica e ben pianificata alla quale [OSCURATO:PERSONA] ha prestato un essenziale contributo. 2.4. La circostanza che le condotte di violenza e distruzione fossero anche finalizzate a procurare l'evasione dei detenuti, e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'influire sulla perfezione del più grave delitto di devastazione, costituisce, secondo la logica valutazione del giudice della fase cautellare, un motivo a delinquere perciò inidoneo a escludere il concorso dei reati. Ciò, è del resto, conforme a diritto in quanto la devastazione, caratterizzata da specifiche condotte violente e distruttive, non era affatto necessaria per evadere, sicché non può ravvisarsi alcun assorbimento dell'uno reato nell'altro. 2.5. Va esclusa, sotto altro profilo, una immediata e diretta rilevanza tra la concessione dell'attenuante dell'art. 62, n. 3 cod. pen. nel giudizio relativo all'evasione e la commissione dei fatti per i quali si procede, poiché si tratta di contestazioni diverse, basate su distinti compendi investigativi, sicché non è ipotizzabile l'estensione del giudicato sul punto ai fatti giudicati nel presente procedimento che riguarda condotte antecedenti e un panorama investigativo di ben altra estensione. Spetterà al giudice di merito approfondire tale aspetto, fermo restando che l'attenuante in discorso non è incompatibile con un ruolo gregario, dovendosi escluderla soltanto per i promotori del tumulto (Sez. 1, n. 15697 del 11/01/2022, Andolina, Rv. 282952 - 02). 3. Il motivo sulle esigenze cautelari è nel complesso infondato. 3.1. Se è vero che il tempo trascorso tra la data del fati:o e l'adozione del provvedimento impugnato non è imputabile al pubblico ministero, che aveva completato rapidamente le investigazioni formulando la richiesta cautelare, non può farsi a meno di notare, come fondatamente sottolinea il Tribunale, che la condotta è stata qualificata alla stregua della rilevante gravità e perciò espressiva, anche per l'impiego della forza fisica contro gli agenti di polizia penitenziaria, di una propensione alla reiterazione di condotte analoghe nonché caratterizzate dall'uso della violenza indiscriminata.Di tali complessive valutazioni si è fatto carico il Tribunale del riesame che ne ha tenuto conto all'atto dell'emissione del titolo custodiale. 3.2. La censura difensiva che valorizza il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] una volta evaso dal carcere, è inidonea a vincere le logiche argomentazioni del Tribunale che ha evidenziato la natura necessitata di tale contegno, in considerazione della presenza di un vasto spiegamento di forze di polizia all'esterno del carcere, proprio davanti al portone dal quale è uscito il ricorrente. 3.3. è, poi, significativo, alla luce della non illogica valutazione compiuta dal Tribunale del riesame, che [OSCURATO:PERSONA] avesse un carico pendente per fatti commessi pochi mesi prima (nel 2019), pure caratterizzati dall'uso della forza, non potendosi indagare se il comportamento assunto immediatamente dopo l'evasione, sia stato necessitato dalla presenza delle forze di polizia o, piuttosto (come sostiene la difesa) espressivo di un mutato atteggiamento psicologico. La circostanza che, per tale procedimento penale, non si sia ancora addivenuti alla definitiva affermazione di responsabilità dell'indagato è priva di conseguenze in questa fase perché, la non contestata sussistenza dell'indicato precedente di polizia, può essere valorizzata ai fini di tratteggiare la pericolosità del soggetto (Sez. 3, n. 24123 del 21/07/2016 - dep. 2017, Giliberti, Rv. 270509). Quel che è certo, del resto, è che il ricorrente, dopo l'evasione, è stato detenuto in espiazione della pena alla quale cercava di sottrarsi, sicché la rinnovata condizione detentiva non è espressiva di un mutato atteggiamento psicologico. 3.4. Anzi, come ha logicamente evidenziato il Tribunale del riesame, il contegno assunto nell'occasione della commissione dei fatti per cui si procede è indicativo del fallimento del percorso di recupero che avrebbe dovuto derivare dallo stato di detenzione; fallimento che, in totale assenza di segnali positivi, non può che essere considerato, come logicamente ha fatto il Tribunale, per fondare il pericolo di reiterazione, non essendo affatto necessario che si ripropongano le particolari condizioni di fatto che si verificarono nel marzo 2020 per scatenare la violenza e il comportamento deviante del ricorrente. Va, infatti, ricordato che «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del 41 reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 - dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p