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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 50843/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di colloquio, che era stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA]; il provvedimento reiettivo richiama le argomentazioni espresse dal Pubblico ministero in sede di parere, circa il fatto che - trattandosi di richiesta di colloquio con detenuto sottoposto al regime speciale, di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - non ne fosse consentita l'effettuazione con persone diverse da familiari o conviventi.

L'istanza inoltrata dal difensore era finalizzata, infatti, ad ottenere l'autorizzazione ad intrattenere un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di L'Aquila e coimputato del sopra detto assistito Luppino; ciò era finalizzato allo svolgimento di investigazioni difensive, a riscontro delle dichiarazioni rese dal Luppino in sede di udienza di convalida.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione sia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 391-bis cod. proc. pen.), sia ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e, sostanzialmente, sostenendo la natura recessiva della normativa ex art. 41-bis Ord. pen., a fronte del disposto dell'art. 391-bis cod. proc. pen., che attiene alla compiuta attuazione di un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto di difesa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che - in epoca successiva, rispetto alla presentazione del ricorso - è deceduto il soggetto con il quale il richiedente intendeva essere autorizzato a intrattenere il colloquio (tale decesso può essere considerato alla stregua di un fatto notorio).

5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1 e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di colloquio, che era stata presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA]; il provvedimento reiettivo richiama le argomentazioni espresse dal Pubblico ministero in sede di parere, circa il fatto che - trattandosi di richiesta di colloquio con detenuto sottoposto al regime speciale, di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - non ne fosse consentita l'effettuazione con persone diverse da familiari o conviventi. L'istanza inoltrata dal difensore era finalizzata, infatti, ad ottenere l'autorizzazione ad intrattenere un colloquio con [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di L'Aquila e coimputato del sopra detto assistito Luppino; ciò era finalizzato allo svolgimento di investigazioni difensive, a riscontro delle dichiarazioni rese dal Luppino in sede di udienza di convalida. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione sia ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 391-bis cod. proc. pen.), sia ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e, sostanzialmente, sostenendo la natura recessiva della normativa ex art. 41-bis Ord. pen., a fronte del disposto dell'art. 391-bis cod. proc. pen., che attiene alla compiuta attuazione di un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto di difesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che - in epoca successiva, rispetto alla presentazione del ricorso - è deceduto il soggetto con il quale il richiedente intendeva essere autorizzato a intrattenere il colloquio (tale decesso può essere considerato alla stregua di un fatto notorio). 5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1 e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 17
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