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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 00354/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, a seguito di annullamento con rinvio per nuovo giudizio disposto dalla Corte di Cassazione in relazione alla decisione della Corte d'appello di Salerno, ha assolto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. l'imputato in ordine al delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto delle conclusioni formulate dal difensore della parte civile; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento, in favore della parte civile, delle spese processuali sostenute dalla stessa, nonostante l'assoluzione per tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la corte d'appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile» (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv. 285671), così evitando alla parte civile di dover adire altre vie giudiziarie per vedere riconosciuto il suo diritto.

Ritenuto, pertanLo, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, oltre agli accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.319,00, oltre agli accessori di legge. • Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, a seguito di annullamento con rinvio per nuovo giudizio disposto dalla Corte di Cassazione in relazione alla decisione della Corte d'appello di Salerno, ha assolto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. l'imputato in ordine al delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto delle conclusioni formulate dal difensore della parte civile; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento, in favore della parte civile, delle spese processuali sostenute dalla stessa, nonostante l'assoluzione per tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la corte d'appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile» (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv. 285671), così evitando alla parte civile di dover adire altre vie giudiziarie per vedere riconosciuto il suo diritto. Ritenuto, pertanLo, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, oltre agli accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.319,00, oltre agli accessori di legge. • Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore
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