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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40999/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato di energia elettrica.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile laddove — accanto a temi puramente teorici — reitera argomentazioni adeguatamente sconfessate dalla Corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata (laddove quest'ultima ha posto l'accento sull'irrilevanza dell'individuazione dell'autore della manomissione ai fini del giudizio di responsabilità per il furto), peraltro sviluppando argomentazioni in fatto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; indice di inammissibilità è anche la denunzia indistinta di tutti i vizi motivazionali e della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Considerato che il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della violenza sulle cose — è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha richiamato la regola di cui all'art. 59, comma 2, cod. pen. (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438) e, nel caso di specie, doveva esservi ignoranza colposa tenuto conto che l'imputato fruiva indebitamente di energia elettrica per cui non pagava il corrispettivo Considerato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — è manifestamente infondato, giacché la motivazione della Corte di merito è immune da vizi argomentativi laddove ha collegato alle caratteristiche dell'utenza (domestica e a flusso continuo) l'impossibilità di riconoscere quel danno lievissimo che la giurisprudenza ha individuato quale presupposto per la concessione del beneficio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

Considerato che il quarto motivo di ricorso — che concerne il trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato giacché la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione, ancorando il proprio giudizio ai plurimi precedenti penali dell'imputato, che lasciano ritenere che egli tragga i propri mezzi di sostentamento proprio dalle continue azioni criminose; peraltro la pena detentiva, dopo il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante, si è attestata sul minimo edittale per quella detentiva ed è di poco discosta da tale minimo quanto a quella pecuniaria.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto monoaggravato di energia elettrica. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile laddove — accanto a temi puramente teorici — reitera argomentazioni adeguatamente sconfessate dalla Corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata (laddove quest'ultima ha posto l'accento sull'irrilevanza dell'individuazione dell'autore della manomissione ai fini del giudizio di responsabilità per il furto), peraltro sviluppando argomentazioni in fatto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; indice di inammissibilità è anche la denunzia indistinta di tutti i vizi motivazionali e della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Considerato che il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della violenza sulle cose — è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha richiamato la regola di cui all'art. 59, comma 2, cod. pen. (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438) e, nel caso di specie, doveva esservi ignoranza colposa tenuto conto che l'imputato fruiva indebitamente di energia elettrica per cui non pagava il corrispettivo Considerato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — è manifestamente infondato, giacché la motivazione della Corte di merito è immune da vizi argomentativi laddove ha collegato alle caratteristiche dell'utenza (domestica e a flusso continuo) l'impossibilità di riconoscere quel danno lievissimo che la giurisprudenza ha individuato quale presupposto per la concessione del beneficio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Considerato che il quarto motivo di ricorso — che concerne il trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato giacché la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione, ancorando il proprio giudizio ai plurimi precedenti penali dell'imputato, che lasciano ritenere che egli tragga i propri mezzi di sostentamento proprio dalle continue azioni criminose; peraltro la pena detentiva, dopo il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante, si è attestata sul minimo edittale per quella detentiva ed è di poco discosta da tale minimo quanto a quella pecuniaria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 40999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris