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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35627/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.337 cod. pen., dal momento che - alla luce dell'accertata dinamica dei fatti - il ricorrente proferiva frasi minacciose durante il compimento da parte dei pubblici ufficiali di un atto del loro ufficio, ovverosia la contestazione di infrazioni al C.d.S., non risultando rilevante la difficoltà di deambulazione dell'imputato, il quale aveva spontaneamente ottemperato all'invito da parte degli operanti di scendere dall'abitacolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 2); sotto altro profilo, va rilevato che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (così, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 - 01).

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.337 cod. pen., dal momento che - alla luce dell'accertata dinamica dei fatti - il ricorrente proferiva frasi minacciose durante il compimento da parte dei pubblici ufficiali di un atto del loro ufficio, ovverosia la contestazione di infrazioni al C.d.S., non risultando rilevante la difficoltà di deambulazione dell'imputato, il quale aveva spontaneamente ottemperato all'invito da parte degli operanti di scendere dall'abitacolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 2); sotto altro profilo, va rilevato che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (così, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 - 01). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 35627/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris