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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 19421/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30556/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LIGURIA n. 726/2018 depositata il 08/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza che annullato un avviso di liquidazione per carenza di motivazione e per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

2. I contribuenti hanno resistito con controricorso.

3. La causa è stata trattata e definita all’adunanza camerale del 2 luglio 2024, previo deposito, da parte di entrambe le parti, della documentazione relativa all’istanza di definizione agevolata ritualmente presentata dai contribuenti.

Considerato che:

1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato atto dell’accesso dei controricorrenti alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018, oltreché della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

2. L’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con legge n. 136 del 2018, dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (comma 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13)».

Ne consegue che, non essendo stata presentata l’istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata.

3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa integralm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30556/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 726/2018 depositata il 08/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza che annullato un avviso di liquidazione per carenza di motivazione e per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. 2. I contribuenti hanno resistito con controricorso. 3. La causa è stata trattata e definita all’adunanza camerale del 2 luglio 2024, previo deposito, da parte di entrambe le parti, della documentazione relativa all’istanza di definizione agevolata ritualmente presentata dai contribuenti. Considerato che: 1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato atto dell’accesso dei controricorrenti alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018, oltreché della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio. 2. L’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con legge n. 136 del 2018, dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (comma 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13)». Ne consegue che, non essendo stata presentata l’istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata. 3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa integralm
Sentenza Cassazione n. 19421/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris