CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 12244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 22111/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - controricorrente — avverso la sentenza n. 410/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. considerato che appare indispensabile, ai fini della decisione, ac- quisire l'ordinanza del Tribunale di Catania resa in data 25/7/2017, munita di attestazione del passaggio in cosa giudicata, comparente nell'indice dei documenti depositati dal Longo unitamente al ricorso e, allo stato, non rinvenuta agli atti del giudizio; P.Q.M. Invita il ricorrente al deposito dell'ordinanza indicata in premessa nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 17/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] o 0 r MarioMre. ' DEPOS1TAT9 gt 00, ... [OSCURATO:PERSONA] D MariOrclejy Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G.