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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44602/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro quattrocento di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche, all'esito di rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

M. Cerisola, denunciando con un motivo unico, la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa l'entità della pena irrogata, determinata non al minimo edittale e senza riconoscere la speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di condizioni di difficoltà economica dell'imputato, del suo corretto comportamento processuale e della personalità comunque già valutata positivamente, giungendo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, chiedendo la qualificazione dell'impugnazione come appello con trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.È noto il principio richiamato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834).

Va poi, rilevato che la costante giurisprudenza di questa Corte evidenzia che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. volendo ulteriormente limitare, rispetto alla precedente normativa, la possibilità di appello avverso le sentenze di condanna, definisce inappellabili, tra queste ultime, quelle relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, con ciò intendendo riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; debbono viceversa considerarsi escluse dalla suddetta limitazione e ritenersi, quindi appellabili le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta e ciò anche se sia stata in concreto irrogata la sola pena dell'ammenda (nel caso in esame per il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 o, in via generale,. per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva: Sez. 2, n. 5870 del 19/04/1994, Brunetti, Rv. 197829; Sez. 1, n. 14639 del 28/03/2008, Risso, Rv. 239906). 2.In ogni caso, a fronte di provvedimento appellabile per le plurime ragioni esposte, deve rilevarsi in questa sede l'inammissibilità del ricorso per cassazione non potendo, comunque, addivenirsi alla conversione del mezzo di impugnazione per carenza di interesse.

Sul punto, invero, questa Corte ha reiteratamente affermato il condivisibile principio secondo il quale nel caso in cui una parte proponga il ricorso immediato per cassazione di cui all'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., deducendo motivi che introducono questioni previste dal comma terzo di detta disposizione (art. 606, comma 1, lett. d) ed e), non può conseguire la conversione del ricorso per cassazione in appello se le doglianze siano formulate in modo generico e astratto al punto di non essere idonee a concretare l'interesse all'impugnazione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. cioè a conseguire l'effetto, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente (Sez. 2, ord. n. 48344 del 17/11/2004, Rv. 230536; Sez. 6, n. 12975 del 10/06/1998, Rv. 212309). 2.1.Nel caso di specie, invero, la pena indicata dal ricorrente come non al minimo edittale in assenza di motivazione, è stata determinata nel provvedimento censurato in quella di euro mille di ammenda che è la pena minima per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 nella forma lieve.

Né il ricorrente si duole dell'estensione non massima delle concesse circostanze attenuanti generiche, denunciando, sul punto, anzi una presunta incongruità di un giudizio di bilanciamento per reato che nel caso in esame non è contestato come aggravato. 2.2.In secondo luogo, si invoca il difetto di motivazione circa l'omessa applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. che, tuttavia, viene argomentata genericamente, peraltro sulla base di elementi (stato di difficoltà economica dell'imputato, comportamento processuale dello stesso: cfr. pag. del ricorso) rispetto ai quali non viene precisata la capacità di incidere, sull'entità dell'offesa rendendola di speciale tenuità nel senso richiesto dall'art. 131-bis cod. pen. 3.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro quattrocento di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche, all'esito di rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. M. Cerisola, denunciando con un motivo unico, la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa l'entità della pena irrogata, determinata non al minimo edittale e senza riconoscere la speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur in presenza di condizioni di difficoltà economica dell'imputato, del suo corretto comportamento processuale e della personalità comunque già valutata positivamente, giungendo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, chiedendo la qualificazione dell'impugnazione come appello con trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.È noto il principio richiamato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834). Va poi, rilevato che la costante giurisprudenza di questa Corte evidenzia che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. volendo ulteriormente limitare, rispetto alla precedente normativa, la possibilità di appello avverso le sentenze di condanna, definisce inappellabili, tra queste ultime, quelle relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, con ciò intendendo riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; debbono viceversa considerarsi escluse dalla suddetta limitazione e ritenersi, quindi appellabili le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta e ciò anche se sia stata in concreto irrogata la sola pena dell'ammenda (nel caso in esame per il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 o, in via generale,. per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva: Sez. 2, n. 5870 del 19/04/1994, Brunetti, Rv. 197829; Sez. 1, n. 14639 del 28/03/2008, Risso, Rv. 239906). 2.In ogni caso, a fronte di provvedimento appellabile per le plurime ragioni esposte, deve rilevarsi in questa sede l'inammissibilità del ricorso per cassazione non potendo, comunque, addivenirsi alla conversione del mezzo di impugnazione per carenza di interesse. Sul punto, invero, questa Corte ha reiteratamente affermato il condivisibile principio secondo il quale nel caso in cui una parte proponga il ricorso immediato per cassazione di cui all'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., deducendo motivi che introducono questioni previste dal comma terzo di detta disposizione (art. 606, comma 1, lett. d) ed e), non può conseguire la conversione del ricorso per cassazione in appello se le doglianze siano formulate in modo generico e astratto al punto di non essere idonee a concretare l'interesse all'impugnazione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. cioè a conseguire l'effetto, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente (Sez. 2, ord. n. 48344 del 17/11/2004, Rv. 230536; Sez. 6, n. 12975 del 10/06/1998, Rv. 212309). 2.1.Nel caso di specie, invero, la pena indicata dal ricorrente come non al minimo edittale in assenza di motivazione, è stata determinata nel provvedimento censurato in quella di euro mille di ammenda che è la pena minima per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 nella forma lieve. Né il ricorrente si duole dell'estensione non massima delle concesse circostanze attenuanti generiche, denunciando, sul punto, anzi una presunta incongruità di un giudizio di bilanciamento per reato che nel caso in esame non è contestato come aggravato. 2.2.In secondo luogo, si invoca il difetto di motivazione circa l'omessa applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. che, tuttavia, viene argomentata genericamente, peraltro sulla base di elementi (stato di difficoltà economica dell'imputato, comportamento processuale dello stesso: cfr. pag. del ricorso) rispetto ai quali non viene precisata la capacità di incidere, sull'entità dell'offesa rendendola di speciale tenuità nel senso richiesto dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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