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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:782
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 23 settembre 2026 ( * ) « Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/400/22 – Assunzione di amministratori di grado AD 7 nei settori dell’industria della difesa e dello spazio – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Errore nella valutazione dell’esperienza e delle competenze professionali del ricorrente » Nella causa C‑35/26 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 gennaio 2026, HH, rappresentato da M. Velardo, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Commissione europea, convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e N. Fenger (relatore), giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, HH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 novembre 2025, HH/Commissione (T‑23/25; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2025:1053), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/400/22, del 29 febbraio 2024, che, in seguito a riesame, ha stabilito di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nei settori dell’industria della difesa e dello spazio (in prosieguo: la «decisione del 29 febbraio 2024»).

Sull’impugnazione 2 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, decidere di respingere l’impugnazione in tutto o in parte con ordinanza motivata. 3 Tale articolo deve essere applicato nella presente causa. 4 L’avvocato generale, il 22 maggio 2026, ha preso la seguente posizione: «1.

Propongo alla Corte di respingere l’impugnazione nella presente causa in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, e di condannare il ricorrente a farsi carico delle proprie spese, per i seguenti motivi.

Sul primo motivo d’impugnazione

2. Con il suo primo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, ha erroneamente concluso che le irregolarità verificatesi durante lo svolgimento delle prove del concorso generale EPSO/AD/400/22, al quale egli si è candidato, non erano tali da inficiare la legittimità della decisione del 29 febbraio 2024.

A suo avviso, tale conclusione sarebbe viziata da diversi errori di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento, delle norme relative al bando di concorso generale EPSO/AD/400/22, intitolato “Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell’industria della difesa e dello spazio” (GU 2022, C 233 A, pag. 1; in prosieguo: il “bando di concorso”), dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”), della parità delle armi nel processo, delle norme in materia di onere della prova nonché del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

3. A sostegno di tale motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce, in primo luogo, che il Tribunale, al punto 45 della sentenza impugnata, ha interpretato erroneamente le disposizioni del bando di concorso relative alla segnalazione di problemi tecnici.

Egli sostiene di aver rispettato il suo obbligo di segnalare il problema in questione, in un primo momento, durante la prova e, in un secondo momento, contattando l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).

Inoltre, il bando di concorso non subordinerebbe la verifica di un problema tecnico alla registrazione di un reclamo.

4. Orbene, dal punto 4.1 dell’allegato II del bando di concorso (in prosieguo: l’“allegato II”) risulta chiaramente che, in caso di problemi tecnici o organizzativi in un centro di esame o in occasione di un test organizzato a distanza, spetta al candidato non solo segnalare detti problemi affinché possa essere ricercata una soluzione, ma anche chiedere la registrazione del suo reclamo per iscritto.

5. È quindi senza incorrere in errori di diritto che il Tribunale ha concluso, al punto 45 della sentenza impugnata, che, per conformarsi al procedimento di segnalazione previsto al punto 4.1 dell’allegato II, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la registrazione del suo reclamo per iscritto.

6. In secondo luogo, il ricorrente deduce una violazione del principio della parità delle armi tra le parti e un onere della prova sproporzionato.

Sostiene, non essendo stato autorizzato a depositare una replica dinanzi al Tribunale, che quest’ultimo si è erroneamente basato sul fatto che egli non aveva contestato un allegato del controricorso della Commissione europea, in cui l’EPSO aveva indicato, in risposta al messaggio di posta elettronica del ricorrente del 22 giugno 2023, che egli non aveva segnalato alcun incidente durante la prova scritta del concorso di cui trattasi mediante un “Prometric ticket”, al fine di concludere che il ricorrente non aveva dimostrato di essersi conformato a tale procedimento di segnalazione.

7. Orbene, come rilevato dal Tribunale ai punti 34 e 37 della sentenza impugnata, che non sono contestati dal ricorrente, la mancata segnalazione dell’incidente durante detta prova mediante un “Prometric ticket” è stata constatata dall’EPSO in risposta al suddetto messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2023, ossia prima dell’inizio del procedimento precontenzioso.

Pertanto, il ricorrente avrebbe potuto sollevare obiezioni al riguardo sia nella fase corrispondente a tale procedimento sia alla data del deposito del suo ricorso dinanzi al Tribunale.

L’argomento relativo a una violazione del principio della parità delle armi tra le parti e a un onere della prova sproporzionato non può quindi essere accolto.

8. In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, ha erroneamente considerato come un mero problema tecnico il comportamento di uno dei membri della commissione giudicatrice del concorso incaricata consistente, a seguito di un problema di connessione verificatosi durante la prova orale di tale concorso, nel rifiuto di ascoltare integralmente la risposta del ricorrente.

A suo avviso, non si tratterebbe di un problema tecnico, bensì di un errore commesso da tale membro della commissione giudicatrice che, da un lato, ha comportato una modifica delle condizioni di svolgimento delle prove orali di detto concorso e, dall’altro, ha compromesso la parità tra i candidati a quest’ultimo.

L’obbligo di segnalare un siffatto errore all’EPSO non si applicherebbe alla fase orale di un concorso.

9. A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva dimostrato di aver debitamente rispettato il procedimento previsto al punto 4.1 dell’allegato II al fine di segnalare il problema dedotto, in quanto quest’ultimo era stato segnalato per la prima volta all’EPSO in occasione della domanda di riesame che ha dato luogo alla decisione del 29 febbraio 2024 e non nei tre giorni di calendario successivi alla prova in questione, come richiesto da detto punto 4.1.

10. Orbene, il punto 4.1 dell’allegato II riguarda, da un lato, in modo ampio, qualsiasi “problema tecnico o organizzativo” e disciplina, dall’altro, i problemi che sorgono “in una fase qualsiasi della procedura di selezione” e dunque anche durante la fase orale di detta procedura.

11. È quindi senza incorrere in errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 42 della sentenza impugnata, che l’obbligo di segnalazione all’EPSO si applica alla fase orale di un concorso, cosicché l’argomento del ricorrente secondo cui ciò non sarebbe vero non può essere accolto.

12. In quarto luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, ha imposto un regime probatorio eccessivamente formalistico, pregiudicando così il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Infatti, la dimostrazione di un’incidenza delle irregolarità denunciate sul risultato finale del concorso di cui trattasi non sarebbe richiesta dal diritto dell’Unione in caso di violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati.

13. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, le censure dirette contro elementi ad abundantiam della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della decisione stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, punto 191).

14. Orbene, risulta chiaramente dai punti 39, 43 e 45 della sentenza impugnata che la sussistenza delle asserite irregolarità non è stata dimostrata.

Pertanto, le considerazioni ad abundantiam , contenute al punto 46 della sentenza impugnata, relative alla mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’incidenza di tali irregolarità sul risultato finale del concorso di cui trattasi, ammesso che siano erronee, non possono comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

15. In tali circostanze, il primo motivo d’impugnazione dev’essere dichiarato manifestamente infondato. Sul secondo motivo d’impugnazione

16. Con il suo secondo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato, al punto 118 della sentenza impugnata, che la decisione del 29 febbraio 2024 era sufficientemente motivata.

17. Più precisamente, il ricorrente contesta al Tribunale di aver applicato erroneamente la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), vertente sulla necessità di conciliare l’obbligo di riservatezza con l’obbligo di motivazione, senza tener conto né dell’evoluzione di tale giurisprudenza né delle circostanze specifiche del caso.

Infatti, la Commissione non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il punteggio del ricorrente è stato aumentato di un punto supplementare a seguito della sua domanda di riesame.

Essa si sarebbe limitata a invocare, nel controricorso, un asserito errore materiale, fornendo così una giustificazione tardiva inidonea a sanare il vizio iniziale di motivazione che ha impedito al ricorrente di comprendere il ragionamento seguito e al giudice di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo.

18. A tal riguardo, risulta da una giurisprudenza costante, alla quale il Tribunale fa peraltro riferimento, derivante, in particolare, dal punto 24 di detta sentenza, che l’obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori di una commissione giudicatrice dell’EPSO, quale garantito dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

L’obbligo di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso deve tener conto della natura dei lavori considerati che comportano, in generale, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso in questione, e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire al fine di redigere un elenco di riserva (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 25 e 26).

19. Per quanto riguarda quest’ultima fase dei lavori di una commissione giudicatrice, essa è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori.

Le valutazioni di carattere comparativo cui procede una commissione giudicatrice si riflettono nel punteggio che quest’ultima attribuisce ai candidati.

Tale punteggio è quindi l’espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi.

Tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti detti lavori, la comunicazione dei punteggi conseguiti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice incaricata che non lede i diritti dei candidati (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 28 e da 30 a 32).

20. Orbene, la decisione di attribuire un punto supplementare al ricorrente a seguito della sua domanda di riesame rientra pienamente nella seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice descritta ai punti 18 e 19 della presente presa di posizione, in quanto una siffatta decisione mira unicamente a sanare le eventuali irregolarità verificatesi in detta occasione.

In tali circostanze, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove di un concorso dopo il riesame di queste ultime costituisce certamente una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice di tale concorso.

21. Così, avendo constatato, ai punti 114 e seguenti della sentenza impugnata, che la decisione del 29 febbraio 2024, accompagnata da un “passaporto delle competenze”, aveva consentito al ricorrente di conoscere il punteggio che aveva ottenuto per ciascuna delle competenze generali valutate nonché per il colloquio e la prova scritta relativi al settore del concorso di cui trattasi, oltreché i commenti generali della commissione giudicatrice su tali competenze e tali prove e criteri di valutazione di dette competenze, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 118 della sentenza impugnata, che il ricorrente aveva potuto comprendere la ragione per cui il suo nome non era stato inserito nell’elenco di riserva di tale concorso.

22. In tali circostanze, occorre respingere il secondo motivo d’impugnazione in quanto manifestamente infondato. Sul terzo motivo d’impugnazione

23. Con il suo terzo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene, da un lato, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato, al punto 101 della sentenza impugnata, che il secondo motivo del suo atto introduttivo del ricorso, vertente sull’inosservanza delle misure organizzative e sulla violazione dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III dello Statuto, era irricevibile per inosservanza della regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso.

Così facendo, il Tribunale avrebbe interpretato detta regola in modo eccessivamente formalistico, laddove una siffatta interpretazione non troverebbe fondamento né nello Statuto né nel regolamento di procedura del Tribunale.

Il ricorrente deduce, dall’altro lato, una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto taluni profili di illegittimità relativi all’organizzazione del procedimento non li avrebbe potuti addurre in modo completo nella fase del reclamo da lui presentato avverso la decisione del 29 febbraio 2024.

24. In primo luogo, da una giurisprudenza costante risulta chiaramente che, nei ricorsi proposti sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, un ricorrente può presentare dinanzi al Tribunale solo conclusioni aventi lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo e censure basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo.

È vero che tali censure possono essere suffragate dalla deduzione di motivi e argomenti che non figurano espressamente nel reclamo, ma questi devono, in ogni caso, ricollegarvisi strettamente (v., in particolare, in tal senso, sentenze del 20 maggio 1987, Geist/Commissione, 242/85, EU:C:1987:234, punto 9 e giurisprudenza citata, nonché del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, punto 12).

25. Infatti, se una siffatta concordanza tra il reclamo e il ricorso non fosse richiesta, agli interessati che abbiano presentato, prima di adire il Tribunale, un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso una decisione di una commissione giudicatrice di concorso sarebbero conferiti diritti superiori a quelli riconosciuti agli interessati che abbiano scelto di adire direttamente il Tribunale con un ricorso avverso una tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1986, Rihoux e a./Commissione, 52/85, EU:C:1986:199, punto 11).

26. È vero che dalla giurisprudenza risulta altresì che i reclami non devono essere interpretati restrittivamente, ma, al contrario, devono essere esaminati con spirito di apertura (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2002, Campogrande/Commissione, C‑62/01 P, EU:C:2002:248, punto 33).

27. Tuttavia, il Tribunale ha constatato, ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, che, anche interpretando il reclamo di cui trattasi con spirito di apertura, il ricorrente non vi aveva sollevato alcun argomento strettamente connesso, neppure implicitamente, alle misure organizzative del procedimento o all’articolo 3, primo comma, dell’allegato III dello Statuto.

28. Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha dichiarato, al punto 87 della sentenza impugnata, che la regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso non può essere ritenuta rispettata.

29. In secondo luogo, occorre rilevare che, ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui gli sarebbe stato impossibile dedurre taluni motivi in sede di reclamo, nella misura in cui è solo nella fase della decisione di rigetto di quest’ultimo che ha potuto avere conoscenza degli asseriti disfunzionamenti, dichiarandolo infondato in fatto.

30. Orbene, il ricorrente non contesta tale valutazione.

Non si può quindi muovere l’addebito al Tribunale di non aver preso in considerazione, nella sua analisi del rispetto della regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso, il fatto che il ricorrente aveva potuto avere conoscenza di taluni elementi solo successivamente al reclamo, fatto peraltro non dimostrato.

31. Occorre, quindi, respingere il terzo motivo d’impugnazione in quanto manifestamente infondato.

32. Propongo pertanto alla Corte di respingere integralmente l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e di condannare il ricorrente a farsi carico delle proprie spese». 5 Per i medesimi motivi addotti dall’avvocato generale e, per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, anche alla luce dei punti da 84 a 88 della sentenza del 25 giugno 2026, UJ e a./Commissione (Problemi tecnici che interferiscono con lo svolgimento di un concorso) (C‑623/24 P, EU:C:2026:522), nei quali la Corte ha confermato la giurisprudenza richiamata ai punti da 24 a 26 della presa di posizione dell’avvocato generale, occorre respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.

Sulle spese 6 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.

Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza viene adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte e, quindi, prima che questa abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il ricorrente si faccia carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) HH si farà carico delle proprie spese.

Lussemburgo, 23 settembre 2026 Il cancelliere La presidente di sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

O. Spineanu-Matei * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 23 settembre 2026 ( * ) « Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/400/22 – Assunzione di amministratori di grado AD 7 nei settori dell’industria della difesa e dello spazio – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Errore nella valutazione dell’esperienza e delle competenze professionali del ricorrente » Nella causa C‑35/26 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 gennaio 2026, HH, rappresentato da M. Velardo, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Commissione europea, convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e N. Fenger (relatore), giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, HH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 novembre 2025, HH/Commissione (T‑23/25; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2025:1053), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/400/22, del 29 febbraio 2024, che, in seguito a riesame, ha stabilito di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nei settori dell’industria della difesa e dello spazio (in prosieguo: la «decisione del 29 febbraio 2024»). Sull’impugnazione 2 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, decidere di respingere l’impugnazione in tutto o in parte con ordinanza motivata. 3 Tale articolo deve essere applicato nella presente causa. 4 L’avvocato generale, il 22 maggio 2026, ha preso la seguente posizione: «1.      Propongo alla Corte di respingere l’impugnazione nella presente causa in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, e di condannare il ricorrente a farsi carico delle proprie spese, per i seguenti motivi. Sul primo motivo d’impugnazione 2.      Con il suo primo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, ha erroneamente concluso che le irregolarità verificatesi durante lo svolgimento delle prove del concorso generale EPSO/AD/400/22, al quale egli si è candidato, non erano tali da inficiare la legittimità della decisione del 29 febbraio 2024. A suo avviso, tale conclusione sarebbe viziata da diversi errori di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento, delle norme relative al bando di concorso generale EPSO/AD/400/22, intitolato “Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell’industria della difesa e dello spazio” (GU 2022, C 233 A, pag. 1; in prosieguo: il “bando di concorso”), dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”), della parità delle armi nel processo, delle norme in materia di onere della prova nonché del principio della tutela giurisdizionale effettiva. 3.      A sostegno di tale motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce, in primo luogo, che il Tribunale, al punto 45 della sentenza impugnata, ha interpretato erroneamente le disposizioni del bando di concorso relative alla segnalazione di problemi tecnici. Egli sostiene di aver rispettato il suo obbligo di segnalare il problema in questione, in un primo momento, durante la prova e, in un secondo momento, contattando l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO). Inoltre, il bando di concorso non subordinerebbe la verifica di un problema tecnico alla registrazione di un reclamo. 4.      Orbene, dal punto 4.1 dell’allegato II del bando di concorso (in prosieguo: l’“allegato II”) risulta chiaramente che, in caso di problemi tecnici o organizzativi in un centro di esame o in occasione di un test organizzato a distanza, spetta al candidato non solo segnalare detti problemi affinché possa essere ricercata una soluzione, ma anche chiedere la registrazione del suo reclamo per iscritto. 5.      È quindi senza incorrere in errori di diritto che il Tribunale ha concluso, al punto 45 della sentenza impugnata, che, per conformarsi al procedimento di segnalazione previsto al punto 4.1 dell’allegato II, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la registrazione del suo reclamo per iscritto. 6.      In secondo luogo, il ricorrente deduce una violazione del principio della parità delle armi tra le parti e un onere della prova sproporzionato. Sostiene, non essendo stato autorizzato a depositare una replica dinanzi al Tribunale, che quest’ultimo si è erroneamente basato sul fatto che egli non aveva contestato un allegato del controricorso della Commissione europea, in cui l’EPSO aveva indicato, in risposta al messaggio di posta elettronica del ricorrente del 22 giugno 2023, che egli non aveva segnalato alcun incidente durante la prova scritta del concorso di cui trattasi mediante un “Prometric ticket”, al fine di concludere che il ricorrente non aveva dimostrato di essersi conformato a tale procedimento di segnalazione. 7.      Orbene, come rilevato dal Tribunale ai punti 34 e 37 della sentenza impugnata, che non sono contestati dal ricorrente, la mancata segnalazione dell’incidente durante detta prova mediante un “Prometric ticket” è stata constatata dall’EPSO in risposta al suddetto messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2023, ossia prima dell’inizio del procedimento precontenzioso. Pertanto, il ricorrente avrebbe potuto sollevare obiezioni al riguardo sia nella fase corrispondente a tale procedimento sia alla data del deposito del suo ricorso dinanzi al Tribunale. L’argomento relativo a una violazione del principio della parità delle armi tra le parti e a un onere della prova sproporzionato non può quindi essere accolto. 8.      In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, ha erroneamente considerato come un mero problema tecnico il comportamento di uno dei membri della commissione giudicatrice del concorso incaricata consistente, a seguito di un problema di connessione verificatosi durante la prova orale di tale concorso, nel rifiuto di ascoltare integralmente la risposta del ricorrente. A suo avviso, non si tratterebbe di un problema tecnico, bensì di un errore commesso da tale membro della commissione giudicatrice che, da un lato, ha comportato una modifica delle condizioni di svolgimento delle prove orali di detto concorso e, dall’altro, ha compromesso la parità tra i candidati a quest’ultimo. L’obbligo di segnalare un siffatto errore all’EPSO non si applicherebbe alla fase orale di un concorso. 9.      A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva dimostrato di aver debitamente rispettato il procedimento previsto al punto 4.1 dell’allegato II al fine di segnalare il problema dedotto, in quanto quest’ultimo era stato segnalato per la prima volta all’EPSO in occasione della domanda di riesame che ha dato luogo alla decisione del 29 febbraio 2024 e non nei tre giorni di calendario successivi alla prova in questione, come richiesto da detto punto 4.1. 10.      Orbene, il punto 4.1 dell’allegato II riguarda, da un lato, in modo ampio, qualsiasi “problema tecnico o organizzativo” e disciplina, dall’altro, i problemi che sorgono “in una fase qualsiasi della procedura di selezione” e dunque anche durante la fase orale di detta procedura. 11.      È quindi senza incorrere in errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 42 della sentenza impugnata, che l’obbligo di segnalazione all’EPSO si applica alla fase orale di un concorso, cosicché l’argomento del ricorrente secondo cui ciò non sarebbe vero non può essere accolto. 12.      In quarto luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, ha imposto un regime probatorio eccessivamente formalistico, pregiudicando così il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, la dimostrazione di un’incidenza delle irregolarità denunciate sul risultato finale del concorso di cui trattasi non sarebbe richiesta dal diritto dell’Unione in caso di violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati. 13.      Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, le censure dirette contro elementi ad abundantiam della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della decisione stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti (sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, punto 191). 14.      Orbene, risulta chiaramente dai punti 39, 43 e 45 della sentenza impugnata che la sussistenza delle asserite irregolarità non è stata dimostrata. Pertanto, le considerazioni ad abundantiam , contenute al punto 46 della sentenza impugnata, relative alla mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’incidenza di tali irregolarità sul risultato finale del concorso di cui trattasi, ammesso che siano erronee, non possono comportare l’annullamento della sentenza impugnata. 15.      In tali circostanze, il primo motivo d’impugnazione dev’essere dichiarato manifestamente infondato. Sul secondo motivo d’impugnazione 16.      Con il suo secondo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato, al punto 118 della sentenza impugnata, che la decisione del 29 febbraio 2024 era sufficientemente motivata. 17.      Più precisamente, il ricorrente contesta al Tribunale di aver applicato erroneamente la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), vertente sulla necessità di conciliare l’obbligo di riservatezza con l’obbligo di motivazione, senza tener conto né dell’evoluzione di tale giurisprudenza né delle circostanze specifiche del caso. Infatti, la Commissione non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il punteggio del ricorrente è stato aumentato di un punto supplementare a seguito della sua domanda di riesame. Essa si sarebbe limitata a invocare, nel controricorso, un asserito errore materiale, fornendo così una giustificazione tardiva inidonea a sanare il vizio iniziale di motivazione che ha impedito al ricorrente di comprendere il ragionamento seguito e al giudice di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo. 18.      A tal riguardo, risulta da una giurisprudenza costante, alla quale il Tribunale fa peraltro riferimento, derivante, in particolare, dal punto 24 di detta sentenza, che l’obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori di una commissione giudicatrice dell’EPSO, quale garantito dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. L’obbligo di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso deve tener conto della natura dei lavori considerati che comportano, in generale, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso in questione, e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati per il posto da coprire al fine di redigere un elenco di riserva (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 25 e 26). 19.      Per quanto riguarda quest’ultima fase dei lavori di una commissione giudicatrice, essa è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori. Le valutazioni di carattere comparativo cui procede una commissione giudicatrice si riflettono nel punteggio che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tale punteggio è quindi l’espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi. Tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti detti lavori, la comunicazione dei punteggi conseguiti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice incaricata che non lede i diritti dei candidati (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 28 e da 30 a 32). 20.      Orbene, la decisione di attribuire un punto supplementare al ricorrente a seguito della sua domanda di riesame rientra pienamente nella seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice descritta ai punti 18 e 19 della presente presa di posizione, in quanto una siffatta decisione mira unicamente a sanare le eventuali irregolarità verificatesi in detta occasione. In tali circostanze, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove di un concorso dopo il riesame di queste ultime costituisce certamente una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice di tale concorso. 21.      Così, avendo constatato, ai punti 114 e seguenti della sentenza impugnata, che la decisione del 29 febbraio 2024, accompagnata da un “passaporto delle competenze”, aveva consentito al ricorrente di conoscere il punteggio che aveva ottenuto per ciascuna delle competenze generali valutate nonché per il colloquio e la prova scritta relativi al settore del concorso di cui trattasi, oltreché i commenti generali della commissione giudicatrice su tali competenze e tali prove e criteri di valutazione di dette competenze, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 118 della sentenza impugnata, che il ricorrente aveva potuto comprendere la ragione per cui il suo nome non era stato inserito nell’elenco di riserva di tale concorso. 22.      In tali circostanze, occorre respingere il secondo motivo d’impugnazione in quanto manifestamente infondato. Sul terzo motivo d’impugnazione 23.      Con il suo terzo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene, da un lato, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato, al punto 101 della sentenza impugnata, che il secondo motivo del suo atto introduttivo del ricorso, vertente sull’inosservanza delle misure organizzative e sulla violazione dell’articolo 3, primo comma, dell’allegato III dello Statuto, era irricevibile per inosservanza della regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso. Così facendo, il Tribunale avrebbe interpretato detta regola in modo eccessivamente formalistico, laddove una siffatta interpretazione non troverebbe fondamento né nello Statuto né nel regolamento di procedura del Tribunale. Il ricorrente deduce, dall’altro lato, una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto taluni profili di illegittimità relativi all’organizzazione del procedimento non li avrebbe potuti addurre in modo completo nella fase del reclamo da lui presentato avverso la decisione del 29 febbraio 2024. 24.      In primo luogo, da una giurisprudenza costante risulta chiaramente che, nei ricorsi proposti sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, un ricorrente può presentare dinanzi al Tribunale solo conclusioni aventi lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo e censure basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. È vero che tali censure possono essere suffragate dalla deduzione di motivi e argomenti che non figurano espressamente nel reclamo, ma questi devono, in ogni caso, ricollegarvisi strettamente (v., in particolare, in tal senso, sentenze del 20 maggio 1987, Geist/Commissione, 242/85, EU:C:1987:234, punto 9 e giurisprudenza citata, nonché del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, punto 12). 25.      Infatti, se una siffatta concordanza tra il reclamo e il ricorso non fosse richiesta, agli interessati che abbiano presentato, prima di adire il Tribunale, un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso una decisione di una commissione giudicatrice di concorso sarebbero conferiti diritti superiori a quelli riconosciuti agli interessati che abbiano scelto di adire direttamente il Tribunale con un ricorso avverso una tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1986, Rihoux e a./Commissione, 52/85, EU:C:1986:199, punto 11). 26.      È vero che dalla giurisprudenza risulta altresì che i reclami non devono essere interpretati restrittivamente, ma, al contrario, devono essere esaminati con spirito di apertura (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2002, Campogrande/Commissione, C‑62/01 P, EU:C:2002:248, punto 33). 27.      Tuttavia, il Tribunale ha constatato, ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, che, anche interpretando il reclamo di cui trattasi con spirito di apertura, il ricorrente non vi aveva sollevato alcun argomento strettamente connesso, neppure implicitamente, alle misure organizzative del procedimento o all’articolo 3, primo comma, dell’allegato III dello Statuto. 28.      Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha dichiarato, al punto 87 della sentenza impugnata, che la regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso non può essere ritenuta rispettata. 29.      In secondo luogo, occorre rilevare che, ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui gli sarebbe stato impossibile dedurre taluni motivi in sede di reclamo, nella misura in cui è solo nella fase della decisione di rigetto di quest’ultimo che ha potuto avere conoscenza degli asseriti disfunzionamenti, dichiarandolo infondato in fatto. 30.      Orbene, il ricorrente non contesta tale valutazione. Non si può quindi muovere l’addebito al Tribunale di non aver preso in considerazione, nella sua analisi del rispetto della regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso, il fatto che il ricorrente aveva potuto avere conoscenza di taluni elementi solo successivamente al reclamo, fatto peraltro non dimostrato. 31.      Occorre, quindi, respingere il terzo motivo d’impugnazione in quanto manifestamente infondato. 32.      Propongo pertanto alla Corte di respingere integralmente l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e di condannare il ricorrente a farsi carico delle proprie spese». 5 Per i medesimi motivi addotti dall’avvocato generale e, per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, anche alla luce dei punti da 84 a 88 della sentenza del 25 giugno 2026, UJ e a./Commissione (Problemi tecnici che interferiscono con lo svolgimento di un concorso) (C‑623/24 P, EU:C:2026:522), nei quali la Corte ha confermato la giurisprudenza richiamata ai punti da 24 a 26 della presa di posizione dell’avvocato generale, occorre respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata. Sulle spese 6 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza viene adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte e, quindi, prima che questa abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il ricorrente si faccia carico delle proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) HH si farà carico delle proprie spese. Lussemburgo, 23 settembre 2026 Il cancelliere La presidente di sezione A. [OSCURATO:PERSONA] O. Spineanu-Matei * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris