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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21742/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica censure - legate alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio, ad avviso della difesa da ricondurre all'alveo dell'alt 73 comma 5 TUS- già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni puntuali rispetto alle emergenze offerte dalle vicende a giudizio, lette in termini lineari sotto il versante logico e corrette sul piano giuridico dal giudice di merito alla luce di una ponderata e complessiva considerazione di tutti i costituti propri dell'ipotesi di reato suggerita dalla difesa e , per altro verso, perché propone motivi (il secondo e il terzo) non solo manifestamente infondati in relazione alla misura e alla giustificazione resa con riferimento ai singoli aumenti apportati per la continuazione, apprezzati in coerenza con le emergenze acquisite e argomentanti in modo puntuale e logico, ma anche estranei al devoluto offerto dal gravame di merito ( il terzo motivo pone alla Corte temi in fatto non prospettati con l'appello che genericamente contestava l'aumento per la continuazione ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica censure - legate alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio, ad avviso della difesa da ricondurre all'alveo dell'alt 73 comma 5 TUS- già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni puntuali rispetto alle emergenze offerte dalle vicende a giudizio, lette in termini lineari sotto il versante logico e corrette sul piano giuridico dal giudice di merito alla luce di una ponderata e complessiva considerazione di tutti i costituti propri dell'ipotesi di reato suggerita dalla difesa e , per altro verso, perché propone motivi (il secondo e il terzo) non solo manifestamente infondati in relazione alla misura e alla giustificazione resa con riferimento ai singoli aumenti apportati per la continuazione, apprezzati in coerenza con le emergenze acquisite e argomentanti in modo puntuale e logico, ma anche estranei al devoluto offerto dal gravame di merito ( il terzo motivo pone alla Corte temi in fatto non prospettati con l'appello che genericamente contestava l'aumento per la continuazione ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 21742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris