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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00084/2026

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In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 2054/2025 CC - 19/11/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

1. Con la sentenza impugnata il Gup del Tribunale di Pordenone ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno uno e mesi sei e giorni tredici di reclusione ed euro 364,00 di multa.

In particolare deduce il ricorrente che il GUP ha calcolato la pena base nel minimo edittale in anni 5 di reclusione e 1.000 € di multa; ha poi applicato l'aumento sanzionatorio per la continuazione interna, determinandolo in 30 giorni di reclusione e 100 euro di multa; ha applicato erroneamente le riduzioni per le attenuanti generiche, nella misura di un terzo, e per l'attenuante della riparazione del danno, in misura analoga, sulla pena comprensiva della continuazione e infine ha operato la riduzione di un terzo per il rito, così pervenendo alla pena di anno uno mesi sei di reclusione ed euro 297 di multa.

Chiede pertanto che venga annullata la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.

Nella fattispecie in esame, non si versa in ipotesi di pena illegale, posto che affinché la pena risulti illegale, occorre che la sanzione da ultimo applicata non corrisponda –per specie e quantità – a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice (ex multis Sez. 5 Sent. n. 34216 del 9/5/2024 Rv. 286990) E’ illegale quella pena che nel calcolo delle attenuanti e delle riduzioni previste si pone al di sotto della forbice edittale prevista dal legislatore, mentre nel caso di specie la pena base è stata erroneamente determinata, in quanto le riduzioni sono state operate nella loro massima estensione non sulla pena per il più grave reato, ma sulla pena aumentata per la continuazione; ciò ha comportato un aumento del valore delle riduzioni applicate per le attenuanti, sicchè la pena finale è stata determinata in misura inferiore a quanto consentito per legge.

E tuttavia va considerato che l’aumento per il reato in continuazione può essere determinato anche in un solo giorno, sicchè nel caso in esame la pena finale non è illegale, in quanto operando il calcolo corretto si potrebbe pervenire alla medesima pena, prevedendo una contrazione dell’aumento sanzionatorio per la continuazione; in sostanza la pena è illegittima ma non illegale poiché non si pone al disotto dei l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 2054/2025 CC - 19/11/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Con la sentenza impugnata il Gup del Tribunale di Pordenone ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno uno e mesi sei e giorni tredici di reclusione ed euro 364,00 di multa. In particolare deduce il ricorrente che il GUP ha calcolato la pena base nel minimo edittale in anni 5 di reclusione e 1.000 € di multa; ha poi applicato l'aumento sanzionatorio per la continuazione interna, determinandolo in 30 giorni di reclusione e 100 euro di multa; ha applicato erroneamente le riduzioni per le attenuanti generiche, nella misura di un terzo, e per l'attenuante della riparazione del danno, in misura analoga, sulla pena comprensiva della continuazione e infine ha operato la riduzione di un terzo per il rito, così pervenendo alla pena di anno uno mesi sei di reclusione ed euro 297 di multa. Chiede pertanto che venga annullata la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado per un nuovo giudizio. Nella fattispecie in esame, non si versa in ipotesi di pena illegale, posto che affinché la pena risulti illegale, occorre che la sanzione da ultimo applicata non corrisponda –per specie e quantità – a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice (ex multis Sez. 5 Sent. n. 34216 del 9/5/2024 Rv. 286990) E’ illegale quella pena che nel calcolo delle attenuanti e delle riduzioni previste si pone al di sotto della forbice edittale prevista dal legislatore, mentre nel caso di specie la pena base è stata erroneamente determinata, in quanto le riduzioni sono state operate nella loro massima estensione non sulla pena per il più grave reato, ma sulla pena aumentata per la continuazione; ciò ha comportato un aumento del valore delle riduzioni applicate per le attenuanti, sicchè la pena finale è stata determinata in misura inferiore a quanto consentito per legge. E tuttavia va considerato che l’aumento per il reato in continuazione può essere determinato anche in un solo giorno, sicchè nel caso in esame la pena finale non è illegale, in quanto operando il calcolo corretto si potrebbe pervenire alla medesima pena, prevedendo una contrazione dell’aumento sanzionatorio per la continuazione; in sostanza la pena è illegittima ma non illegale poiché non si pone al disotto dei l
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