CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Violazione di legge, nonché vizio di motivazione ed insufficienza di prove, in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati lui ascritti. Violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Ricorreva altresì l'imputato personalmente, deducendo il seguente motivo: - Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, per non avere, il secondo giudice, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata recidiva. I ricorsi sono inammissibili. Invero, con riferimento all'impugnazione presentata personalmente dall'imputato, si rileva come essa debba essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Questi, infatti, ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Avuto invece riguardo al gravame correttamente proposto dal difensore del prevenuto, questa Corte sottolinea come anch'esso vada dichiarato inammissibile. Nello specifico, infatti, emerge con tutta evidenza come la difesa, in primis, riproponga essenzialmente censure in punto di responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti riconosciutigli, insistendo per un'alternativa ricostruzione dei fatti; i vizi dedoOttengono dunque al merito della vicenda, e pertanto non risultano sindacabili in questa sede. Sul punto, infatti, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito, che, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, hanno logicamente argomentato (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata)come l'Auricchio potesse ritenersi responsabile dei delitti di ricettazione di assegno e successiva truffa, in forza della ricostruzione dei fatti effettuata soprattutto grazie alle deposizioni testimoniali. Neppure coglie nel segno la seconda delle doglianze difensive, inerente al trattamento sanzionatorio. Sul punto, la Corte, oltre ad evidenziarne l'assoluta genericità, in violazione dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., sottolinea, in ogni caso, come la corte di appello abbia ampiamente giustificato l'entità della pena inflitta, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione dei benefici di legge invocati. Nello specifico, la valorizzazione di elementi, quali la gravità del fatto e del danno cagionato, i precedenti penali del prevenuto e l'assenza di segni di resipiscenza, conduce certamente a ritenere le conclusioni del secondo giudice prive dei vizi lamentati nel ricorso. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila all