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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06134/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice, in una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/12/2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice, in una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.
Sentenza Cassazione n. 06134/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris