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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32457/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXXXXXXXX;Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta ladichiarazione di inammissibilità dell’appello, è manifestamente infondato;Rilevato, infatti, che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen., che prevede l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione didomicilio a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, abrogata dalla legge9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alleimpugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855-01), dunque anche a quella in esame;Rilevato, inoltre, che risulta dalla sentenza impugnata che i motivi digravame fossero stati formulati in termini del tutto generici, dovendosi ribadireche è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo diappello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quantol'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole insede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dallalegge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXXX;Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta ladichiarazione di inammissibilità dell’appello, è manifestamente infondato;Rilevato, infatti, che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen., che prevede l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione didomicilio a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, abrogata dalla legge9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alleimpugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855-01), dunque anche a quella in esame;Rilevato, inoltre, che risulta dalla sentenza impugnata che i motivi digravame fossero stati formulati in termini del tutto generici, dovendosi ribadireche è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo diappello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quantol'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole insede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dallalegge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 32457/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris