CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 09434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21754/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Vigonza (PD), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del suo liquidatore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura specialeapposta a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura specialeapposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio della prima in Roma, alla via Tuscolana n. 9. - controricorrent e - avverso la sentenza , n. cron. 1180 /201 8 , de l la [OSCURATO:PERSONA] VENEZIApubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/03/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della clausola compromissoria prevista dall’art. 31 dell’atto costitutivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società da lui costituita, in data 23 dicembre 2010, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], promosse un procedimento arbitrale volto ad ottenere: i) l’accertamento della inesistenza o nullità, ai sensi dell’art. 2479-tercod. civ., della delibera assembleare del 19 marzo 2013, con cui era stata sancita la conversione di precedenti finanziamenti dei soci in finanziamenti in conto capitale; ii ) l’accertamento della nullità, exart. 2479-ter cod. civ., dell e delibere assembleari, del 29 aprile 2013, di approvazione del bilancio 2012 e di riduzione del capitale per perdite con sua ricostituzione mediante aumento offerto in opzione ai soci; iii) la reintegrazione nei propri diritti di socio e la condanna della società all’esibizione di tutta la documentazione sociale; iv) la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione della somma di € 35.000,00, oltre interessi. 1.1. La menzionata società si oppose a tali domande, eccependo la carenzadi “giurisdizione” degli arbitri, la decadenza del Levorato dall’impugnazione e, nel merito, l’infondatezza delle sue pretese. 1.2. Il costituito collegio arbitrale, con lodo deliberato il 24 luglio 2014, dichiarò: a) la propria incompetenza a decidere in merito alla domanda di nullità della delibera di approvazione del bilancio del 29 aprile 2013; ii) la nullità, ai sensi dell’art. 2479- tercod. civ., della delibera assembleare del 19 marzo 2013, nonché delle delibere, del 29 aprile 2013, di riduzione e aumento del capitale sociale; iii) la qualità di socio del Levorato. Rigettò, inoltre, la domanda avente ad oggetto l’esibizione della documentazione sociale e condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione, in favore del Levorato, della somma di € 35.000, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese. 2. Pronunciandosi sull’impugnazione proposta dalla menzionata società avverso quel lodo, l’adita Corte di appello di Venezia la respinse con sentenza del 10 maggio 2018, n. 1180, resa nel contraddittorio con il Levorato. 2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, quella corte: i) considerò «non condvisibile» la censura «relativa al difetto di competenza e/o di giurisdizione degli arbitri in ordine a tutte le domande proposte dal Levorato». Osservò che il collegio arbitrale, proprio in ragione della “prospettazione fornita dall'attore nella domanda”, aveva evidenziato che l'impugnazione della delibera assembleare del 19.03.2013, avente ad oggetto la conversione dei finanziamenti soci in finanziamenti in conto capitale, e la domanda di condanna alla restituzione dei finanziamenti erogati alla società riguardassero un diritto di credito del socio e che l'’impugnazione delle delibere del 29.04.2013, aventi ad oggetto la riduzione e l'aumento del capitale sociale, e la domanda di “reintegrazione” nella qualità di socio inerissero al diritto del Levoratoalla quota di capitale ed al correlato diritto di opzione: conseguentemente, avevaritenuto che tali domande, in quanto involgenti diritti certamente disponibili e rinunciabili, rientrassero nell’ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria. Così opinando, quel c ollegio aveva prestato adesione, correttamente attuandolo, al consolidato orientamento ermeneutico, secondo il quale la nozione di indisponibilità è “comprensiva di tutte le situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell'autonomia privata ovvero disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo” (Cass. sent. n. 13031/14; nonché Cass. ord. n. 17283/2015, che, proprio sul presupposto del coinvolgimento di diritti disponibili, ha riconosciuto la competenza arbitrale in relazione ad una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di una delibera assembleare di aumento del capitale e la conseguente domanda di risarcimento del danno); ii) respinse, ritenendolo «privo di consistenza», il «secondo motivo di impugnazione, che involge la pronuncia degli arbitri in punto di eccepita decadenza dall'impugnazione delle delibere assembleari». Ritenne che, «per un verso, il riferimento alla violazione dell’art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c. (alla violazione, cioè, del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale), non è pertinente: nessuna doglianza è stata, infatti, sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in punto di pretese violazioni delle regole procedimentali volte ad assicurare la parità delle parti nell’esercizio delle facoltà processuali»; per un altro verso, era «privo di consistenza il motivo di nullità relativo alla contraddittorietà della decisione arbitrale (art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c.», richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto e stabilendo che «Nessuna contraddittorietà, nel caso di specie, è ravvisabile tra diverse parti del dispositivo e tra dispositivo e motivazione e, d'altro canto, avuto riguardo alla manifesta linearità del percorso motivazionale seguito dal [OSCURATO:PERSONA] - fondato peraltro su una conforme pronuncia della giurisprudenza di legittimità rispetto alla quale l’impugnante non ha nemmeno preso posizione - non è dato cogliere nemmeno alcuna contraddizione “interna”»; iii) rigettò il motivo di impugnazione riguardante il preteso difetto di qualità di socio del Levorato. Rimarcò, «per un verso e per le stesse considerazioni già svolte in relazione al secondo motivo, che il riferimento all'art. 829, primo comma n. 9, c.p.c. non è pertinente»; mentre, per quanto riguardava, poi, «la dedotta violazione dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c.», la giudicò infondata. Premettendo che «la deduzione del difetto della qualità di socio del Levorato non può essere considerata alla stregua di un'eccezione in senso stretto, della quale sia predicabile la tardività o la tempestività, trattandosi di questione che involge la legittimazione attiva e che quindi può essere rilevata anche d'ufficio», evidenziò che «gli arbitri hanno disatteso le doglianze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.invocando il disposto dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 5/2003 e considerando, in fatto, che il Levorato aveva domandato (anche) la “reintegrazione” nei suoi diritti di socio. Siffatte considerazioni sono logiche e corrette e l'impugnante non ha, a ben vedere, sviluppato una argomentata critica alla decisione arbitrale in punto di interpretazione della domanda posta dal Levorato»; iv) considerò il quarto motivo di impugnazione, involgente la dichiarazione di nullità della delibera del 19 marzo 2013 per impossibilità dell'oggetto, «privo di consistenza, laddove prospetta la contraddittorietà della decisione arbitrale: valgono sul punto le stesse considerazioni già svolte a proposito del secondo motivo», ed «inammissibile», nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva prospettato «critiche sul merito della valutazione compiuta dagli arbitri in ordine alla mancata partecipazione del Levorato alla deliberaimpugnata ed alla mancata prestazione di qualsivoglia consenso ad essa». Osservò, in proposito, che l'impugnante «non ha provveduto a dedurre specifiche e puntuali ipotesi di nullità del lodo definitivo. In ragione di ciò, alcuna disamina è consentita a questa Corte: è noto, invero, che “nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori “ in procedendo ” , nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.; solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande” (così Cass. 8/10/2010 n. 20.880)»; v) «infine, con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione, nella parte in cui prospetta la violazione dell'art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c.», ribadì «quanto già argomentato in relazione al secondo motivo»; laddove, invece, «prospetta la violazione dell’art. 829, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 100 c.p.c. », concluse per la infondatezza della doglianza, «avendo gli arbitri fatto corretta applicazione dei principi in materia di nullità derivata». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Ha resistito, con controricorso, il Levorato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] intende anzitutto ribadire (cfr., amplius, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018, Cass. n. 2137 del 2022 e Cass. n. 15619 del 2022) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati già dall'art. 829, comma 2, cod. proc. civ. (oggi 829, comma 3, nel testo come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire algiudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr.Cass. n. 15619 del 2022). 1.1. Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, ma esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (cfr. Cass. n. 23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass.n. 23485 del 2013; Cass. n. 15619 del 2022); dall’altro, l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina -abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 15619 del 2022; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999). 2.Fermo quanto precede, i motivi del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denunciano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avuto riguardo al disposto degli artt. 829, comma primo, n. 4, c.p.c., 806 c.p.c. e 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, con conseguente ricorrenza dell’ipotesi di cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Si contesta alla corte d'appello di non avere accolto la ivi ribadita eccezione di incompetenza del collegio arbitrale basata sulla considerazione che l’intera controversia aveva ad oggetto diritti indisponibili; II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e conseguente travisamento dei fatti di causa e difetto di motivazione, con conseguente ricorrenza dell’ipotesi di cassazione di cui all’art. 360, primo coma, n. 5, c.p.c.». Si ascrive alla corte territoriale di non aver considerato una dichiarazione del Levorato, quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel verbale di approvazione del bilancio 2011, che indirettamente dimostrava l’intenzione dello stesso di utilizzare il proprio finanziamento rimborsabile a copertura delle perdite sociali; III) «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avuto riguardo al disposto dell’art. 2479-ter c.c., con riferimento al disposto dell’art. 829, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 829, comma primo, nn. 9 e 11, c.p.c., con conseguente ricorrenza dell’ipotesi di cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo, con conseguente ricorrenza dell’ipotesi di cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». Si censura l’omesso esame di un ulteriore fatto, specificato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cioè del motivo d'appello relativo alla violazione del secondo comma dell’art. 829 cod. proc. civ. con riferimento al disposto dell’art. 2479-tercod. civ. In particolare, si imputa alla corte lagunare di non aver esaminato specificamente l’eccezione della menzionata società circa la proposizione dell’impugnazione della delibera assembleare del 19 marzo 2013, da parte del Levorato, oltre il termine di 90 giorni dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Conseguentemente, era venuto meno anche il suo interesse ad ottenere l’annullamento e/o la declaratoria di nullità della successiva delibera del 29 aprile 2013, trovando quest’ultima la sua ragion d’essere in funzione esclusivamente nella prima; IV) «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avuto riguardo al disposto dell’art. 2479-ter c.c., con riferimento al disposto dell’art. 829, primo comma, n. 4, con conseguente ricorrenza dell’ipotesi di cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo, con conseguente ricorrenza dell’ipotesi di cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». Viene lamentato l’omesso esame, da parte della corte veneziana, della circostanza che il Levorato era stato estromesso dalla società proprio per effetto della delibera di azzeramento del capitale e, dunque, sarebbe stato privo di legittimazione ad impugnare le delibere de quibusperché non più socio al momento della notificazione dell’atto di nomina di arbitro; V) «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avuto riguardo al disposto dell’art. 829, primo comma, nn. 11 e 12, c.p.c. e dell’art. 829, secondo comma, anche in relazione al disposto dell’art. 1418 e dell’art. 2479-ter c.c.. -La impugnazione della delibera adottata in data 19/3/2013 - La declaratoria di invalidità/nullità per impossibilità e illiceità dell’oggetto, con conseguente ricorrenza dell’ipotesi di cassazione di cui all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo, con conseguente ricorrenza dell’ipotesi di cassazione di cui all’art. 360, primo coma, n. 5, c.p.c.». Si assume che se la delibera di “conversione” del finanziamento del socio Levorato, coinvolgendo un diritto disponibile di quest’ultimo, non era connotata da illiceità della causa o contrarietà a norme imperative, come motivato dalla corte territoriale, ma era sic et simpliciterannullabile, la sua mancata impugnazione nei termini di legge, da parte del Levorato, doveva ritenersi circostanza decisiva a supporto delle tesi difensive della società. 3. Il primo motivo si rivela infondato. 3.1. Innanzitutto, giova premettere che: a) l'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 (abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, ma qui comunque applicabile ratione temporis) prevede, al comma 1, che "gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". Nel caso concreto, l’atto costitutivodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conteneva (e contiene) una previsione in tal senso, e in particolare l'art. 31, secondo cui "Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, ovvero tutte le controversie che potranno insorgere tra la società da una parte e gli amministratori, i rappresentanti, i liquidatori e i sindaci dall’altra, saranno devolute ad un collegio arbitrale…”; b) che l’art. 36 del medesimo d.lgs. n. 5 del 2003 (anch’esso abrogato, come il precedente art. 34, ma qui parimenti applicabile ratione temporis), sancisce, al comma 1, che “Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice diprocedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”; c) come ribadito, in motivazione, da Cass., SU, n. 19852 del 2022, la nozione di arbitrabilità è fissata in negativo dall’articolo 806 cod. proc. civ., «secondo cui le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro sorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, ma pur sempre “salvo espresso divieto di legge”: il dato normativo è, dunque, univoco nell’affermare che tutte le controversie sono arbitrabili, e cioè che l’arbitrabilità è la regola mentre la non arbitrabilità costituisce eccezione, eccezione la quale ricorre ove: i) la controversia abbia adoggetto diritti indisponibili; ii) osti all’arbitrabilità di controversie relative a diritti disponibili una espressa norma proibitiva». In altri termini, come osservato da Cass. n. 9344 del 2018, «l'articolo 806 c.p.c. individua per esclusione l'ambito dell'arbitrabilità, circoscritta alle controversie su diritti disponibili e non più, come in precedenza, a quelle (unitamente ad altre ipotesi specificamente elencate dal vecchio testo dell'art. 806) “che non possono formare oggetto di transazione”, avuto r iguardo, essenzialmente , alla previsione dell'art. 1966 c.c.. Il limite della disponibilità, è stato detto in dottrina, si fonda sulla stessa configurazione del giudizio arbitrale, dal momento che rimane, tra arbitro e giudice, una differenza fondamentale: il giudice decide per autorità propria, mentre l'arbitro deriva il suo potere dalle parti: è per tale motivo che per il giudice è del tutto irrilevante che le parti possano disporre della situazione sostanziale sottopostagli, mentre l'arbitro, derivando il suo potere da quello delle parti, non può decidere una controversia relativa a diritti sottratti alla disponibilità delle parti stesse. L'area della compromettibilità in arbitrato, che, alla luce della disposizione, è la regola, coincide dunque oggi con quella della disponibilità dei diritti. Dopo aver allora osservato che la disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, essendo essi tenuti a sospendere il procedimento arbitrale solo se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato (articolo 819-bis, comma 1, n. 2), occorre aggiungere, quanto al rapporto tra indisponibilità del diritto oggetto di controversia ed inderogabilità o imperatività della disciplina sostanziale che lo regola, che, in dottrina, si ritiene in prevalenza che l'inderogabilità o imperatività della norma che regola il diritto non renda automaticamente quest'ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista. Nello stesso senso, questa Corte ha affermato il principio a cui va data continuità secondo cui: “L'indisponibilità del diritto è il limite alla clausola compromissoria e non va confusa con l’inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione di norma imperativa, senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge” (Cass.27 febbraio 2004, n. 3975, in motivazione)»; d) la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato (cfr. Cass. n. 27736 del 2018; Cass. n. 16625 del 2013) che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile - che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio - e quelle prese in assoluta mancanza di inform azione (art. 2479 - ter cod. civ.); e) secondo Cass. n. 10433 del 2022 (cfr. in motivazione), «In generale, le controversie sulla validità delle delibere assembleari, o (per le società a base personale) delle decisioni sociali, tipicamente riguardano i soci e la società in relazione ai rapporti sociali. Come tali sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, primo comma, del d.lgs. n. 5 del 2003. Laddove, infatti, il giudizio riguardi la validità di deliberazioni, l'art. 36 del citato d.lgs. n. 5 del2003 prevede che gli arbitri decidano la controversia necessariamente secondo diritto. Il che rappresenta plasticamente la necessità di non confondere ai fini indicati l'area della inderogabilità delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolverela controversia, con l'area della indisponibilità del diritto controverso (v. anche Cass. n. 20462-20)». 3.2. In sintesi, dunque, ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità, o non, in arbitri della controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare non è l’oggetto di quest’ultima, o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generali, come quelli posti a tutela della società e della collettività deisoci.3.2.1. L’area della indisponibilità, infatti, è più ristretta di quella degli interessi genericamente “superindividuali” e, pertanto, la natura “sociale” o “collettiva” dell’interesse non può valere ad escludere la deferibilitàdella controversia al giudizio arbitrale, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l’interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che uguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà “collettiva” espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo la regola della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la soddisfazione dell’interesse comune dei partecipanti. 3.2.2. Si è precisato, quindi, che, perché l’interesse possa essere qualificato come “indisponibile”, è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina la reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte (cfr.Cass. n. 3772 del 2005; Cass. n. 18600 del 2011), come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla (cfr., oltre a quelle appena citate, Cass. n. 13031 del 2014; Cass. n. 20674 del 2016). 3.2.3. Pertanto, aderendo all’indirizzo più “liberale”, favorevole ad una maggiore diffusione dell’istituto dell’arbitrato in materia societaria (anche considerando la peculiarità dello stesso in ordine al conseguimento dell’auspicato obiettivo della celerità delle decisioni), può concludersi nel senso che per escludersi la compromettibilità in arbitri dell'impugnativa delle deliberazioni assembleari, è necessario allegare l'illiceità delle stesse per violazione di norme inderogabili. Se ne deduce, dunque, che se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto innegabile che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nelsuo atto costitutivo è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società. 3.3. Muovendo da tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, ne deriva che, nella specie, la controversia riguardante l’impugnazione della delibera (del 19 marzo 2013) di conversione dei finanziamenti dei soci in finanziamenti (rectius: versamenti) in conto capitale ben può considerarsi come concernente diritti disponibili. 3.3.1. Invero, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 15875 del 2022 (che, sul punto, richiama la precedente Cass. n. 29325 del 2020), «[…] i finanziamenti dei soci sonomutui ex artt. 1813 ss. c.c., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti. Il regime dei finanziamenti dei soci, previsto dagli artt. 2467 e 2497- quinquiesc.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio (crediti sottochirografari, in quanto da rimborsare dopo gli altri creditori, ma prima dei soci). I finanziamenti cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione, dopo, quindi, la restituzione anche dei prestiti anomali; ilfinanziamento è solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento […] (cfr. Cass. 29 luglio 2015, n. 16049). Si è precisato (Cass.15 maggio 2019, n. 12994) che il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale: la quale, però, non opera una "riqualificazione" del prestito, da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti: “Il legislatore, tra le tecniche disponibili al riguardo, ha escluso invero la riqualificazione del prestito ed optato per la postergazione: non muta ex legela causa della dazione, che resta quella del mutuo (art. 1813 c.c.) e non diventa causa di conferimento (art. 2343 c.c.)…». 3.3.2. Ne consegue, allora, che i finanziamenti effettuati dal Levorato in favore della società hanno dato luogo a crediti esigibili e da lui disponibili. Né dalla sentenza oggi impugnata, né dal ricorso della società, emergono le concrete ragioni per le quali Levorato aveva contestato la delibera de qua. Assume, invece, quest’ultimo (cfr.pag. 8 del controricorso) di aver impugnato la delibera (successiva) del 29 aprile 2013 lamentando che la società avesse destinato a copertura delle perdite un proprio finanziamento rimborsabile, avesse determinato un prezzo di acquisto delle quote di nuova emissione in modo non proporzionale alla quota posseduta e gli avesse illegittimamente negato la facoltà di sottoscrivere solo parzialmente la quota di aumento. 3.3.3. È chiaro, quindi, che quella così dedotta (“allegata”) non appare essere la violazione di regole generali a tutela di creditori e soci, ma solo la lesione di un proprio diritto, individuale e disponibile , di credito. In parte qua , dunque (cioè quanto all’impugnazione della delibera del 19 marzo 2013), ben poteva considerarsi la controversia compromettibile in arbitri. 3.4. Conclusioni sostanzialmente analoghe possono valere, poi, anche con riferimento alla delibera (del 29 aprile 2013) di riduzione del capitale e sua contestuale ricostituzione mediante aumento offerto in opzione ai soci. 3.4.1. In proposito, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di pronunciarsi, in passato, sul tema dell’arbitrabilità, o meno, di controversie aventi ad oggetto le delibere di riduzione o di aumento del capitale sociale. 3.4.2. [OSCURATO:PERSONA]. n. 14665 del 2019, ad esempio, «Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazionedella situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi». Nella specie, fu cassata la sentenza con la quale la corte di appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall'art. 2446 cod. civ. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente. Per quanto di interesse in questa sede, in quella pronuncia si legge che «Nella costante giurisprudenza di questa Corte, […], è acquisito il principio secondo cui non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, le quali sono nulle in relazione all'oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, venendo in rilievo norme non solo imperative, ma dettate a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci, dell'interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, e quindi riguardanti diritti indisponibili (Cass. n. 18600 del 2011, n. 13031 del 2014, n. 20674 del 2016, n. 27736 del 2018). A questa conclusione non potrebbero opporsi le considerazioni della Corte territoriale, secondo la quale diversa sarebbe la finalità dell'art. 2446 c.c. rispetto alle norme sulla redazione deibilanci, poiché solo queste ultime sarebbero dettate per informare (oltre che i soci) anche i terzi delle condizioni economiche della società, mentre la sola finalità della relazione patrimoniale prevista dall'art. 2446 sarebbe di consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente. È sufficiente replicare che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la relazione patrimoniale è da considerare alla stregua di un vero e proprio bilancio straordinario e deve essere redatta secondo i criteri legali dettati per il bilancio d'esercizio, in termini di verità, chiarezza e precisione, avendone la stessa finalità di misurazione del patrimonio sociale (Cass.n. 5740 del 2004) ed essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi (Cass. n. 8221 del 2007 ha giudicato nulla la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale adottata in base ad una situazione patrimoniale della società non aggiornata). Il giudice dell'impugnazione del lodo è tenuto a verificare, anche d'ufficio, che gli arbitri siano effettivamente investiti della potestas iudicandi, poiché, in mancanza, nel caso in cui esercitino un potere loro non attribuito, usurpando quello giurisdizionale, il lodo è nullo e il vizio è deducibile ex novoe rilevabile d'ufficio anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, salvo il limite del giudicato (v., tra le altre, Cass. n. 2300 del 1984, n. 8410 del 1998, n. 10132 del 2006, n. 21215 del 2014). Nella specie, la Corte di merito è venuta meno al dovere di rilevare la nullità del lodo, benché denunciata dall'impugnante, essendosi gli arbitri pronunciati su diritti indisponibili, come tali non compromettibili, a norma dell'art. 806 c.p.c., in tema di deliberazioni societarie impugnate per illiceità dell'oggetto, per violazione delle norme sulla redazione della relazione patrimoniale». 3.4.2.1. Questa sentenza, dunque, nel confermare il principio (definito in motivazione come "acquisito" dalla giurisprudenza di legittimità) per il quale non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società nulla in relazione all'oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, lo ha esteso alle controversie aventi ad oggetto l'assunta violazione delle norme regolanti, ai fini della riduzione del capitale sociale, le modalità con cui le disponibilità della società possono essere intaccate e la necessità del previo deposito della situazione patrimoniale aggiornata, ovvero degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.: la relazione patrimoniale di cui all'art. 2446 cod. civ., infatti, è stata equiparata ad un bilancio straordinario, da redigere nel rispetto dei criteri di verità, chiarezza e precisione prescritti dall'art. 2423 cod. civ., e strumentale alla tutela dell'interesse non già solo dei soci, ma anche dei terzi. È stata ivi confortata ed avallata, quindi, la tesi per la quale il carattere indisponibile dei diritti in materia societaria è attribuito non soltanto dalla superindividualità degli interessi lesi per effetto della loro violazione, ma altresì dall'imperatività della norma posta a presidio di quegli interessi (indice esterno dell'imperatività delle norme di cui si discorre è la rilevabilità ufficiosa e comunque su iniziativa di qualunque interessato della nullità della delibera adottata in loro violazione: cfr. la già menzionata Cass. n.3772 del 2005). 3.4.3. Cass. n. 17283 del 2015, invece, dopo aver affermato, in generale, che «Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili», riconobbe la competenza arbitrale in relazione ad una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di una delibera assembleare di aumento di capitale e la conseguente domanda di risarcimento del danno. Allo stesso modo, la più recente Cass. n. 10433 del 2022, dopo aver ribadito il principio generale suddetto, ritenne compromettibile in arbitri, ex art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, la controversia avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare con cui era stata disposta la trasformazione di una società di persone in società di capitali, rimarcando, in motivazione, che «Laddove, infatti, il giudizio riguardi la validitàdi deliberazioni, l'art. 36 del citato d.lgs. n. 5 del 2003 prevede che gli arbitri decidano la controversia necessariamente secondo diritto. Il che rappresenta plasticamente la necessità di non confondere ai fini indicati l'area della inderogabilità delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l'area della indisponibilità del diritto controverso (v. anche Cass. n. 20462-20)». 3.4.4. Meritevoli di menzione risultano pure Cass. n. 24444 del 2019 e la successiva Cass. n. 4956 del 2020, entrambe giunte alla conclusione della compromettibilità in arbitri, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, della controversia avente ad oggetto l'esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale di una società poiché relativa a diritti inerenti al rapporto sociale inscindibilmente correlati alla partecipazione del socio. Assolutamente significativi si rivelano, per quanto di interesse in questa sede, alcuni passaggi delle rispettive motivazioni. 3.4.4.1. In particolare, in Cass. n. 24444 del 2019 si legge, tra l’altro che: «[…] il versamento di cui si discute, laddove sia stata adottata l'ingiunzione conseguente alla delibera di aumento, corrisponde all'esecuzione di un conferimento. Conferimento iniziale e conferimento dovuto in esecuzione di un aumento di capitale coincidono sul piano concettuale e su quello effettuale, come può desumersi dalla disciplina di cui agli artt. 2344 e 2466 cod. civ., comunemente ritenuta non relegabile al procedimento di costituzione della società, sia essa azionaria, sia essa a responsabilità limitata. Una simile controversia coinvolge direttamente il credito da conferimento, non l'aumento di capitale previamente deliberato. E peraltro deve osservarsi che questa Corte ha avuto modo di stabilire che finanche ove relativa alla validità della deliberazione assembleare di aumento, tipicamente riguardante i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, la controversia sarebbe da considerare compromettibile in arbitri ai sensi dell'art. 34, primo comma, del d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto avente a oggetto - essa pure - diritti disponibili (v. Cass. n. 17283 - 15, anche in relazione alla susseguente domanda di danni). Ciò implica che non possa dubitarsi, poi, che lo sia altresì, sul medesimo versante, la controversia semplicemente succedanea, tesa all'esecuzione del conferimento e in cui si discuta della sua esigibilità. Residua il profilo […] degli interessi implicati dalla controversia che riguarda i versamenti diretti al capitale, potendosi ipotizzare che una tal controversia finisca per influire su interessi superindividuali dei soci e dei terzi. Ad avviso del collegio, seguendosi come determinante il criterio degli interessi per le conseguenze che ne derivano sul concetto di "diritti disponibili" relativi al rapporto sociale, cosa notoriamente dibattuta in dottrina ma tuttora sottesa al predominante indirizzo interpretativo giurisprudenziale, non si può sostenere un affidabile dubbio sull'arbitrabilitàdi una lite del genere. È certamente consolidato l'indirizzo secondo cui le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (v. Cass. n. 3772-05). A tal fine è stato puntualizzato che l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Tuttavia deve anche sottolinearsi il limite del menzionato principio, e in particolare che esso ha trovato occasione in controversie di tutt'altra natura rispetto a quella che qui viene in considerazione: segnatamente nelle controversie involgenti le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (tale era il caso esaminato da Cass. n. 3772-05, seguita poi, con eguale principio, da Cass. n. 18600-11 e da Cass. n. 13031-14; e tale è stato anche lo specifico oggetto della lite devoluta alla recentissima Cass. n. 12391-19). Ciò consente di prescinderne nella fattispecie in esame, poiché il medesimo principio non è punto invocabile laddove il coinvolgimento degli interessi superindividuali non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, così da non rientrare tra quelli specificamente da esso presidiati. Va ribadito che, in ambito societario, non ci sono posizioni del sociotecnicamente qualificabili come "diritti inerenti al rapporto sociale", visto che la natura organizzativa delle regole societarie implica che rispetto a tali regole non vengano in considerazione "diritti" in senso proprio ma solo "interessi". Di diritti potrebbe discorrersi con riferimento alla posizione del sociouti singulus, vale a dire solo in ambito extrasociale. Il punto, allora, è che, mantenendosi (non fosse altro che perché sedimentata) la qualificazione richiamata ai fini del criterio considerato dirimente, l'interesse superindividuale, per escludere l'ambito di compromettibilità della lite, deve risultare (non mediatamente ma) direttamente coinvolto dall'oggetto del processo. Il che è ovvio, poiché altrimenti si finirebbe per far coincidere l'area della indisponibilità del diritto (sostanziale) -e dunque l'impossibilità di disporne per esempio a scopo transattivo -con l'inderogabilità della norma tesa a regolarlo. Ne consegue che una sola cosa rileva nell'odierna fattispecie, e cioè che oggetto del processo non è mai stata la conformazione del capitale sociale, ma l'obbligatoria esecuzione del versamento consequenziale alla deliberazione. E tanto consente di affermare la piena compromettibilità della controversia. Una volta deliberato l'aumento di capitale, la posizione del socio si pone, rispetto ai connessi obblighi di versamento, come quella di un qualunque debitore. Cosicché l'interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio (e soltanto) quello patrimoniale della società creditrice e quello speculare del sociouti singulus. Per quanto sia vero che ciò possa intercettare anche l'interesse di terzi estranei -come i terzi creditori interessati alla solidità patrimoniale della società (nel concreto peraltro fallita) -è certo che non codesto ulteriore interesse ma solo il primo, individuale e antitetico, del socio debitore in contrapposizione a quello della società (in luogo della quale agisce il curatore ai sensi dell'art. 150 legge fall.) fa parte dell'oggetto del processo di opposizione al decreto del giudice delegato». 3.4.4.2. Cass. n. 4956 del 2020, a sua volta, così descrive la vicenda ivi esaminata: «[..] la fattispecie che viene qui in esame propone quali dati di base: in primo luogo, un aumento di capitaledeliberato dall'assemblea in epoca anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento della società e per un certo periodo di tempo rimasto (almeno per in parte) non eseguito; in secondo luogo, una richiesta di esecuzione dello stesso nei confronti di […](assunto quale socio), posta in essere in sede fallimentare e poi sfociata nel decreto ingiuntivo emesso dal giudice delegato. Rispetto a questi dati (che assumein thesi), il ricorrente predica l'applicazione della clausola compromissoria contenuta nellostatuto sociale (art. 24) ». Muovendo da questa ricostruzione, in quella pronuncia si legge, tra l’altro, che «Analizzando più da vicino i termini proposti dalla fattispecie concreta, è da notare adesso che, secondo quanto emerge direttamente anche dall'impianto sistematico del codice civile, la delibera di aumento del capitale di società si pone come atto (secondo altra ricostruzione dommatica, come fatto) “modificativo dell'atto costitutivo” (cfr., con specifico riferimento alla s.r.l., l'intestazione della sezione V, capo VII, titolo V, libro V, del codice). La delibera si pone, quindi, come atto modificativo del negozio costitutivo della società data: in cui, fermi per l'appunto gli altri patti e clausole, per decisione dei soci (cfr. l'art. 2479 comma 2, n. 4, cod. civ.) vengono modificati i termini contenutistici di quell'elemento costituivo del negozio di s.r.l. che è rappresentato dal capitale della società (art. 2463 comma 2, n. 4, cod. civ.). Posta questa struttura di base, lo statuto della società e la delibera di aumento non si pongono in termini alternativi, o antagonistici, nei confronti dell'aumento di capitale (sua decisione e sua esecuzione), come pure ha ritenuto il Tribunale mantovano. Si pongono, invece, in termini di consecutività sostanziale, la delibera sovrapponendosi alla precedente decisione statutaria in punto di misura del capitale. Non può essere dubbio, d'altra parte, che -trattandosi di vicenda modificativa del precedente patto societario -la controversia, che per un verso o peraltro concerna l'aumento, rientra, di per sé, nell'ambito dei “rapporti sociali”(secondo la formula adottata dall'art. 24 dello statuto della società poi fallita, in via di sostanziale mutuazione di quella contenuta nell'art. 34 comma 1 d.lgs. n. 3/2005). […]. Rimane da considerare il punto della arbitrabilità della controversia relativa alla materia dell'obbligo di esecuzione dei conferimenti nell'ambito di una s.r.l.. In relazione alla nozione di diritto (non) disponibile, di cui agli artt. 806 cod. proc. civ. e 34, comma 3, d.lgs. n. 5/2003, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il “limite della disponibilità si fonda”, nella sua radice di base, “sulla stessa configurazione del giudizio arbitrale”: l'arbitro, derivando il suo potere da quello delle parti, non può decidere una controversia relativa a diritti sottratti alla disponibilità delle parti”. Di base, “l'area dell'arbitrabilità coincide con quella della disponibilità dei diritti”: allora, “la disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum”. L'inderogabilità e l'imperatività che eventualmente regolino il diritto “non rende automaticamente quest'ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista” (cfr., in specie, Cass., 16 aprile 2018, n. 9344; sul punto v. anche, tra le altre decisioni, la più volte citata pronuncia di Cass., n. 24444/2019). Ora, è orientamento consolidato di questa Corte che le controversie in materie societarie ben possono, in linea generale, formare di oggetto di compromesso (si veda, del resto, l'art. 34 d.lgs.n. 5/2003): con esclusione, peraltro, di quelle “che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci e i terzi” (Cass., 23 febbraio 2005, n. 3772; Cass., n. 24444/2019). La presenza del principio di tutela del capitale sociale e in specie dell'effettività del medesimo -che, nel sistema vigente, connota propriamente la regolamentazione delle società cd. di capitali (si pensiad esempio, per la specifica forma della s.r.l., al disposto dell'art.2467 cod. civ.) - potrebbe forse far dubitare che quello al versamento dei conferimenti dovuti sia da considerare, ai fini dell'arbitrabilità delle relative controversie, nel novero dei “diritti disponibili” (ex artt. 806 cod. proc. civ. e 34, comma 3, d.lgs. n. 5/2003). Un'indicazione importante in senso contrario viene fornita, tuttavia, proprio dal disposto dell'art. 2466 cod. civ., […]. In effetti, l'ultimo periodo del comma 3 di questa disposizione stabilisce che -nel caso in cui non risulti effettivamente possibile, nel concreto della fattispecie, procedere alla vendita in danno del socio moroso per la “mancanza di compratori” -gli amministratori debbono non solo “escludere il socio” trattenendo le somme da questi eventualmente versate, ma altresì procedere a “ridurre il capitale in misura corrispondente”. Ciò che tra l'altro implica, secondo quanto appare evidente, una sorta peculiare di rinuncia al credito (del tutto a prescindere - si deve pure avvertire per la necessaria completezza di discorso - dal tema, di per sé finitimo, relativo alla questione se mai gli amministratori, i liquidatori o il curatore fallimentare possano eventualmente procedere a rinunce involgenti il credito all'esecuzione del conferimento, fuor dall'ipotesi e termini stabiliti dalla norma dell'art. 2466 comma 3 cod. civ.). Quella appena indicata si manifesta -è opportuno altresì precisare - un epilogo possibile pure nel caso in cui gli amministratori o i liquidatori o il curatore fallimentare scelgano in un primo tempo di percorrere la strada dell'esecuzione coattiva: ché la riscontrata incapienza patrimoniale del socio moroso, o anche altre ragioni di opportunità, ben possono consigliare al gestore di abbandonare tale via per tentare quella della vendita in danno. La constatazione che, sotto il profilo funzionale, tale riduzione del capitale risulta possedere il significato sostanziale di trasmettere un'informazione al mercato non elimina, per la verità, lospessore del rilievo che, sotto il profilo strutturale, si manifesta proprio -nella rinuncia al credito che alla riduzione medesima viene a connettersi. La conferma della “disponibilità” - in relazione allo specifico punto dell'arbitrabilità delle relative controversie -del diritto della società al versamento dei conferimenti dovuti risulta comunque data, da altra prospettiva, dalla pronuncia di Cass., 28 agosto 2015, n. 17283. Questa sentenza ha, infatti, ritenuto compromettibili in arbitro la stessa impugnativa di una delibera assembleare di aumento di capitale e la conseguente domanda di risarcimento del danno, pure assumendo (tra l'altro) che trattasi in definitiva di una mera “controversia tra socio e società”. Sui contenuti di questo arresto si è, d'altro canto, soffermatafunditus la più volte citata pronuncia di Cass., n. 24444/2019, per l'appunto assegnandogli rilievo peculiare, assorbente, ai fini della soluzione del problema in esame». 3.4.5. Da tutto quanto si legge nelle riportate pronunce emerge, allora, affatto chiaramente, che l’aspetto considerato determinante per giungere alla conclusione dell’arbitrabilità, o non, delle controversie riguardanti le impugnazioni delle delibere societarie ivi esaminate è stato individuato - con argomentazion i assolutamente condivisibili e nel solco delle quali questo Collegio intende collocare la propria odierna decisione - nella prospettazione dei fatti concretamente fornita dalle parti e degli interessi specificamente convolti. 3.4.5.1. In altri termini, ed in linea generale, deve opinarsi che, al fine di negare o consentire un giudizio arbitrale su controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere societarie incidenti sul capitale sociale (in termini di suo aumento e/o riduzione), occorre verificare se le stesse, rispettivamente, influiscano, o meno, su interessi superindividuali della società,dei soci e dei terzi la cui tutela sia assicurata, o non, mediante la predisposizione di norme inderogabili che, se violate, determinerebbero la reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di “diritti indisponibili” nei sensi in precedenza individuati, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale. Del resto, come opportunamente puntualizzato dalla già menzionata Cass. n. 24444 del 2019, «in ambito societario, non ci sono posizioni del socio tecnicamente qualificabili come "diritti inerenti al rapporto sociale", visto che la natura organizzativa delle regolesocietarie implica che rispetto a tali regole non vengano in considerazione "diritti" in senso proprio ma solo "interessi". Di diritti potrebbe discorrersi con riferimento alla posizione del sociouti singulus, vale a dire solo in ambito extrasociale». 3.4.5.2. In definitiva, ribadendosi la qualificazione richiamata ai fini del criterio considerato dirimente, il predetto interesse superindividualedella società, dei soci o di terzi, per escludere l'ambito di compromettibilità della lite, deve risultare (non mediatamente ma) direttamente coinvolto dall'oggetto del processo, diversamente finendosi per far coincidere -erroneamente per quanto si è già spiegato - l'area della indisponibilità del diritto (sostanziale) con quella dell'inderogabilità della norma tesa a regolarlo. Alteris verbis, se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto innegabile che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nell’atto costitutivoo nello statuto della società è destinat a a rimanere inoperante per quelle sole controversie nelle quali, per effetto della prospettazione concretamente offerta dalle parti, si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estraneialla società. 3.4.6. Nella vicenda oggi sottoposta all’esame di questa Corte, con riferimento alle impugnate delibere della [OSCURATO:SOCIETA]., del 29 aprile 2013, di riduzione ed aumento del proprio capitale sociale, non sono state specificamente allegate e/o prospettate violazioni di norme a tutela anche di terzi (per quella di riduzione del capitale, peraltro, -e diversamente da quanto accaduto nella fattispecie decisa dalla citata Cass. n. 14655 del 2019 -nemmeno sono state denunciate ragioni di falsità, non chiarezza, etc. della relazione patrimoniale, ex art. 2446 cod. civ., eventualmente posta alla base della disposta riduzione, altresì ricordandosi che le ipotesi di riduzione di capitale di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ. sono diverse quanto alla tipologia di provvedimenti da adottarsi: discrezionali, nel primo caso; obbligatori nel secondo), sicché deve concludersi nel senso della piena compromettibilità in arbitri (pure) della loro impugnazione. 3.5. Anche in parte qua, dunque, la doglianza in esame va disattesa, enunciandosi il seguente principio di diritto: «L’impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazionisul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi -dei soci, della società o di terzi ad essa estranei -protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritt i (sostan zial i ) inderogabil i protetti da una specificanorma che li regola ». 4. Il secondo motivo di ricorso, che, come si ricorderà, riguarda , sostanzialmente, la decisione sulla delibera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,del 19 marzo 2013,di conversione dei finanziamenti dei soci in finanziamenti in conto capitale, può considerarsi assorbito per effetto di quanto si è detto, in relazione alla compromettibilità in arbitri della controversia su questa delibera, respingendosi il precedente motivo. 5. Il terzo motivo di ricorso deve considerarsi inammissibile per un duplice ordine di ragioni. 5.1. Innanzitutto, dalla sentenza impugnata non emerge che la seconda ragione di impugnazione del lodo formulata innanzi alla corte d’appello recasse anche la violazione dell’art. 829, comma 2, cod. proc. (in essa si fa riferimento, invero, a pretese violazioni dell’art. 829, comma 1, nn. 9 ed 11 cod. proc. civ. «per avere gli arbitri fondato l’eccezione di decadenza dell’impugnazione delle delibere impugnate su considerazioni contraddittorie con quelle recepite ai fini della pronuncia in punto di incompetenza». Cfr. pag. 4); né l’odierno motivo di ricorso riporta specificamente se, e come, questa doglianza era stata prospettata innanzi a quella corte. 5.1.1. Orbene, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica (cfr. nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass. n. 5131 del 2023 e Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il (motivo di) ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtùdel principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizioa quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass.n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere - qui rimasto inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass.n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).5.2. La società ricorrente, inoltre, nemmeno ha specificato quale sarebbe stata la data di trascrizione della delibera del 19 marzo 2013 nel libro delle decisioni dei soci, momento, quest’ultimo, a decorrere dal quale la stessa intenderebbe fare decorrere il termine di novanta giorni, di cui all’art. 2479-ter, comma 1, cod. civ., asseritamente non rispettato. Anche sotto questo profilo, quindi, la doglianza si rivela carente di specificità. 6. Il quarto motivo di ricorso è infondato per l’affatto dirimente ragione che, giusta l’art. 34, commi nn. 1 e 3, del d.lgs. n. 5 del 2003 (qui, come si è già detto, applicabile ratione temporis ), la clausola compromissoria, prevista nell’atto costitutivo di una società al fine di devolvere ad arbitri alcune ovvero tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, “è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia”. 7. Il quinto motivo di ricorso, infine, risulta insuscettibile di accoglimento atteso che, per effetto di quanto si è già detto in relazione alla pronunciata inammissibilità del terzo motivo, questa Corte nemmeno è posta in condizione di stabilire se l’invocato termine di 90 giorni per l’impugnazione della delibera del 19 marzo 2013 sia stato effettivamente rispettato, o non. 8. In conclusione, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:PERSONA]