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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:36
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 febbraio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] BKK / UAMI ([OSCURATO:PERSONA] BKK) (causa T‑289/08) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] BKK – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Artt. 73 e 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 75 e 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009)» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b), c), e 3] (v. punti 40, 47-49, 95) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2008 (procedimento R 318/2008 4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] BKK.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] BKK

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] BKK per servizi delle classi 36, 41 e 44 - domanda n. 4 724 894 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] BKK) è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 febbraio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] BKK / UAMI ([OSCURATO:PERSONA] BKK) (causa T‑289/08) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] BKK – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Artt. 73 e 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 75 e 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009)» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b), c), e 3] (v. punti 40, 47-49, 95) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2008 (procedimento R 318/2008 4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] BKK. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] BKK Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] BKK per servizi delle classi 36, 41 e 44 - domanda n. 4 724 894 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] BKK) è condannata alle spese.
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