CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33432/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che - per quel che qui rileva - , in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 223 e 223 legge fall., 416 cod. pen. di cui ai capi G. e H., per intervenuta prescrizione; e ha confermando la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione resa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 483 e 640-bis cod. pen. e 2, 8, 10-quater d. Igs. n. 74 del 2000, di cui ai capi I. e L.; premesso che: - il primo e il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] denunciano, rispettivamente, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione alla mancata assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. dalle imputazioni di cui ai capi I. e L., nonché la violazione della legge penalein ordine alla mancata assoluzione ex art. 129, comma 2, cit. dall'imputazione di cui al capo G; - l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge penale in ratione dell'omessa assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. dalle imputazioni di cui ai capi I. e L.; considerato che: - «in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti ictu ocu/i dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale» (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091 - 01); - «in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275219 - 01; cfr. pur Sez. 6, n. 33030/2023, cit.); rilevato che, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha esposto in maniera congrua, logica e conforme ai princìpi appena esposti, le ragioni che non consentivano l'assoluzione nel merito di entrambi gli imputati, valorizzando: - quanto al capo G. l'impossibilità di escludere in maniera completa e univoca la commissione di condotte distrattive (alla luce della pluralità di rapporti bancari e della non chiara destinazione di ognuna delle poste in discorso) e la contestata bancarotta documentale (non potendosi affermare, sulla scorta delle modalità di rinvenimento delle scritture, il mero agire colposo, rimanendo comunque da verificare in che termini consentissero la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; né potendosi attribuire rilievo all'ingresso di nuovi soci nella complessità e nella sovrapposizione dei ruoli sociali nel tempo); - quanto ai capi I. e L., rappresentando la necessità di apprendimenti istruttori (anche tecnici) per escludere la sussistenza dei reati e, rispetto a quanto 2dedotto da [OSCURATO:PERSONA] (e richiamato pure dal ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]), per escludere pure la responsabilità anche di quest'ultima anche alla luce del formale da lei rivestito nel tempo; rilevato che nulla mutano le memorie difensive presentate nell'interesse degli imputati, con le quali si è inteso ribadire l'ammissibilità e la fondatezza dei ricorsi, segnatamente in ragione dell'evidenza dei presupposti delle chieste pronunce assolutorie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili P.Q.MDEPO 51,•• • ( 1 4 SET 2026 3