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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2026

Cassazione n. 03896/2026

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PDFBox: AULA 'A' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28223-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 904/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2021 R.G.N. 313/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che - con la sentenza n.904/2021, la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame proposto dal Ministero della Difesa avverso Oggetto R.G.N. 28223/2021 Cron.

Rep.

Ud. 13/01/2026 Numero registro generale 28223/2021 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 3896/2026 Data pubblicazione 21/02/2026 la sentenza del Tribunale di Milano n. 567/2021, con cui era stato accolto integralmente il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla rivalutazione annuale del beneficio erogatogli quale prossimo congiunto di soggetto “equiparato a vittima del dovere”, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non già dal dicembre 2007; -il Ministero della Difesa ha presentato ricorso affidandolo ad un unico motivo.

Il signor Passi resiste con controricorso; -all’esito della camera di consiglio del 13/1/2026, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; Considerato che - dagli atti di causa risulta che il difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], non risulta più iscritto all’albo; - la notifica alla parte personalmente dell’avviso di adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non risulta perfezionata, in quanto il signor Passi risulta trasferito dall’indirizzo di residenza di via Pontichielli 4, [OSCURATO:PERSONA]Adda (MI); - conseguentemente, deve essere disposta – a cura della cancelleria - la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di adunanza camerale, alla parte personalmente, con perfezionamento della stessa almeno 60 giorni prima della data che verrà fissata per l’adunanza stessa, ex art. 380-bis c.p.c.; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., personalmente al controricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA], nel termine di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.1.2026 Numero registro generale 28223/2021 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 3896/2026 Data pubblicazione 21/02/2026 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 28223/2021 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 3896/2026 Data pubblicazione 21/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28223-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 904/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2021 R.G.N. 313/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - con la sentenza n.904/2021, la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame proposto dal Ministero della Difesa avverso Oggetto R.G.N. 28223/2021 Cron. Rep. Ud. 13/01/2026 Numero registro generale 28223/2021 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 3896/2026 Data pubblicazione 21/02/2026 la sentenza del Tribunale di Milano n. 567/2021, con cui era stato accolto integralmente il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla rivalutazione annuale del beneficio erogatogli quale prossimo congiunto di soggetto “equiparato a vittima del dovere”, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non già dal dicembre 2007; -il Ministero della Difesa ha presentato ricorso affidandolo ad un unico motivo. Il signor Passi resiste con controricorso; -all’esito della camera di consiglio del 13/1/2026, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; Considerato che - dagli atti di causa risulta che il difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], non risulta più iscritto all’albo; - la notifica alla parte personalmente dell’avviso di adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non risulta perfezionata, in quanto il signor Passi risulta trasferito dall’indirizzo di residenza di via Pontichielli 4, [OSCURATO:PERSONA]Adda (MI); - conseguentemente, deve essere disposta – a cura della cancelleria - la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di adunanza camerale, alla parte personalmente, con perfezionamento della stessa almeno 60 giorni prima della data che verrà fissata per l’adunanza stessa, ex art. 380-bis c.p.c.; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., personalmente al controricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA], nel termine di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.1.2026 Numero registro generale 28223/2021 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 3896/2026 Data pubblicazione 21/02/2026 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 28223/2021 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 3896/2026 Data pubblicazione 21/02/2026
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