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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22350/2022

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ORDINANZA Azione di regolamento di sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23349/'18) proposto da: confini e rimozione Sr.GNALAZKRWISR-PECUPERO C.U. ex art.

IS "az IIPit 115i 02 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37816 E555W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 39H43 EW014L), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52L47 L042C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86E57 L042N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R21 G478Z), in proprio e quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 91M48 L042H), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 233/2018 (pubblicata il 9 marzo 2018 e notificata il 14 maggio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Messina - sez. dist. di Taormina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir determinare l'esatta linea di confine tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà dei convenuti, siti in Taormina, v.

Rotabile per Castelmola, disporre la relativa apposizione dei termini e condannare gli stessi convenuti a rilasciare le porzioni di terreno abusivamente occupate ricadenti nella proprietà di esso attore, con la rimozione delle opere illegittimamente eseguite e la chiusura delle vedute realizzate a distanza illegale, oltre al risarcimento dei danni, con conseguente ordine di annotazione al competente Ufficio del Catasto di procedere alle modifiche mappali derivanti dalle relative statuizioni giudiziali.

Nella costituzione di entrambi i convenuti, che non si opponevano alla domanda di regolamento di confini ma che invocano il rigetto delle altre pretese attoree, l'adito Tribunale, all'esito dell'espletata istruzione probatoria, con sentenza n. 4/2014, così decideva: - determinava i confini tra i due fondi come da planimetria redatta dal c.t.u. nell'allegato sub 3; - ordinava la demolizione delle opere costruite in violazione delle distanze di legge sul terreno di proprietà dell'attore, come individuate dal c.t.u. nell'allegato sub 12 della relazione integrativa; - rigettava la formulata domanda accessoria di risarcimento danni, condannando i convenuti al pagamento delle spese giudiziali.

2. A seguito della proposizione di appello da parte dei convenuti soccombenti, resistito dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 233/2018 (pubblicata il 9 marzo 2018), lo rigettava integralmente, confermando l'impugnata sentenza e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte peloritana rigettava, innanzitutto, il motivo di asserita omessa pronuncia sulla formulata istanza di ricusazione del c.t.u., non ravvisandosi alcuna ragione di incompatibilità e la sussistenza di alcun motivo di astensione obbligatoria da parte dello stesso.

Con riferimento alle altre censure rilevava la correttezza della sentenza di primo grado, la cui decisione si era fondata legittimamente sulle conclusioni del c.t.u., che aveva recepito anche nella parte in cui, con l'inerente relazione integrativa, lo stesso aveva replicato ai rilievi del consulente delle parti appellanti.

Riteneva, infine, il giudice di appello di disattendere la censura relativa alla mancata sospensione per pregiudizialità del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in relazione ad altro processo già pendente tra le parti (cancellato per inattività delle stesse e non riassunto), sia perché la domanda non era stata formulata sia perché, in ogni caso, non ne sussistevano i presupposti.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], come indicati in intestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., la nullità dell'impugnata sentenza e dell'intero giudizio di appello, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, unitamente al vizio di omessa pronuncia sulla mancata sospensione ai sensi del citato articolo.

In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che, allorché la causa era stata trattenuta in decisione, risultava pendente tra le parti altro giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Messina-sez. dist. di Taormina (iscritto al n. r.g.739/2010 e cancellato per inattività delle parti il 2 novembre 2012 e non riassunto) con il quale essi avevano formulato domanda di trasferimento in loro favore della proprietà della particella n. 2728, che, se fosse stata accolta, avrebbe comportato il rigetto dell'avversa pretesa di demolizione del fabbricato di loro proprietà.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento, l'omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione fra le parti sul mancato rilievo delle criticità della relazione del c.t.u., sull'errata individuazione del confine, sulla servitù per destinazione del padre di famiglia e sull'eccezione di usucapione.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è del tutto infondato e deve, perciò, essere respinto.

In primo luogo, va osservato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. per ravvisata insussistenza del relativi presupposti (poiché la Corte di appello ha deciso sul punto), sia perché - per quanto emerge dallo stesso svolgimento del motivo - il primo giudizio potenzialmente pregiudicante (iniziato nel 2010) era stato cancellato nel 2012 e non riassunto, a fronte della proposizione dell'appello nel 2014, sia perché, in modo confuso, i ricorrenti fanno poi riferimento ad altro giudizio iniziato nel 2015 (allorquando era già pendente quello di appello), con riferimento al quale avevano proposto altre domande potenzialmente pregiudicanti, nel corso del quale avevano avanzato altra istanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sulla quale la Corte di appello ha comunque pronunciato in senso negativo.

In ogni caso ed in modo risolutivo che non è prospettabile un vizio riconducibile alla supposta violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'istanza di cui all'art. 295 c.p.c. e, inoltre, in via ancor più pregiudiziale sul piano logico- giuridico, non possono proprio configurarsi i presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione per asserita pregiudizialità logico-giuridica nel caso in cui i due giudizi pendano in gradi diversi, potendo trovare applicazione, ricorrendone le necessarie condizioni, solo il disposto dell'art. 337 c.p.c. .

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha, con riferimento al primo aspetto, chiarito (cfr., per tutte, Cass. n. 4120/2016) che il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Con riguardo al secondo aspetto è stato evidenziato che, salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n.21505/2013, Cass. n. 26251/2017, Cass. n. 80/2019 e, da ultimo, Cass., SU, n. 21763/2021).

4. Il secondo motivo si prospetta inammissibile o, comunque, manifestamente infondato perché si risolve, in effetti, in una sollecitazione alla rivalutazione delle risultanze della c.t.u., sulle quali la Corte di appello messinese, nell'impugnata sentenza, si è adeguatamente pronunciata ritenendo correttamente che il giudice di primo grado aveva motivatamente spiegato le ragioni di condivisione delle conclusioni del c.t.u., che aveva compiutamente preso in esame anche le contestazioni formulate dal consulente nominato dagli odierni ricorrenti, ravvisandone l'incongruità, facendo così propria la soluzione tecnica complessivamente adottata dal c.t.u. con riferimento alla materia del contendere e, segnatamente, al regolamento dei confini e agli accertamenti dei corrispondenti sconfinamenti da parte dei Moschella-Miceli, con l'adozione delle conseguenti statuizioni demolitorie-rispristinatorie, non potendosi, ovviamente, prendere in considerazione il possibile acquisto per usucapione della proprietà della parte del fondo oggetto di sconfinamento o della possibile instaurazione di servitù tra i due fondi, non risultando le relative domande essere state ritualmente proposte dai convenuti in primo grado e, quindi, non costituenti oggetto del "thema decidendum" (per come rappresentato dagli stessi attuali ricorrenti - v. pagg. 6-7 del ricorso - e ritenuto dalla Corte di appello).

5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Azione di regolamento di sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23349/'18) proposto da: confini e rimozione Sr.GNALAZKRWISR-PECUPERO C.U. ex art. IS "az IIPit 115i 02 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37816 E555W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 39H43 EW014L), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52L47 L042C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86E57 L042N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R21 G478Z), in proprio e quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 91M48 L042H), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 233/2018 (pubblicata il 9 marzo 2018 e notificata il 14 maggio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Messina - sez. dist. di Taormina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir determinare l'esatta linea di confine tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà dei convenuti, siti in Taormina, v. Rotabile per Castelmola, disporre la relativa apposizione dei termini e condannare gli stessi convenuti a rilasciare le porzioni di terreno abusivamente occupate ricadenti nella proprietà di esso attore, con la rimozione delle opere illegittimamente eseguite e la chiusura delle vedute realizzate a distanza illegale, oltre al risarcimento dei danni, con conseguente ordine di annotazione al competente Ufficio del Catasto di procedere alle modifiche mappali derivanti dalle relative statuizioni giudiziali. Nella costituzione di entrambi i convenuti, che non si opponevano alla domanda di regolamento di confini ma che invocano il rigetto delle altre pretese attoree, l'adito Tribunale, all'esito dell'espletata istruzione probatoria, con sentenza n. 4/2014, così decideva: - determinava i confini tra i due fondi come da planimetria redatta dal c.t.u. nell'allegato sub 3; - ordinava la demolizione delle opere costruite in violazione delle distanze di legge sul terreno di proprietà dell'attore, come individuate dal c.t.u. nell'allegato sub 12 della relazione integrativa; - rigettava la formulata domanda accessoria di risarcimento danni, condannando i convenuti al pagamento delle spese giudiziali. 2. A seguito della proposizione di appello da parte dei convenuti soccombenti, resistito dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 233/2018 (pubblicata il 9 marzo 2018), lo rigettava integralmente, confermando l'impugnata sentenza e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte peloritana rigettava, innanzitutto, il motivo di asserita omessa pronuncia sulla formulata istanza di ricusazione del c.t.u., non ravvisandosi alcuna ragione di incompatibilità e la sussistenza di alcun motivo di astensione obbligatoria da parte dello stesso. Con riferimento alle altre censure rilevava la correttezza della sentenza di primo grado, la cui decisione si era fondata legittimamente sulle conclusioni del c.t.u., che aveva recepito anche nella parte in cui, con l'inerente relazione integrativa, lo stesso aveva replicato ai rilievi del consulente delle parti appellanti. Riteneva, infine, il giudice di appello di disattendere la censura relativa alla mancata sospensione per pregiudizialità del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in relazione ad altro processo già pendente tra le parti (cancellato per inattività delle stesse e non riassunto), sia perché la domanda non era stata formulata sia perché, in ogni caso, non ne sussistevano i presupposti. 3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], come indicati in intestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., la nullità dell'impugnata sentenza e dell'intero giudizio di appello, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, unitamente al vizio di omessa pronuncia sulla mancata sospensione ai sensi del citato articolo. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che, allorché la causa era stata trattenuta in decisione, risultava pendente tra le parti altro giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Messina-sez. dist. di Taormina (iscritto al n. r.g.739/2010 e cancellato per inattività delle parti il 2 novembre 2012 e non riassunto) con il quale essi avevano formulato domanda di trasferimento in loro favore della proprietà della particella n. 2728, che, se fosse stata accolta, avrebbe comportato il rigetto dell'avversa pretesa di demolizione del fabbricato di loro proprietà. 2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento, l'omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione fra le parti sul mancato rilievo delle criticità della relazione del c.t.u., sull'errata individuazione del confine, sulla servitù per destinazione del padre di famiglia e sull'eccezione di usucapione. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è del tutto infondato e deve, perciò, essere respinto. In primo luogo, va osservato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. per ravvisata insussistenza del relativi presupposti (poiché la Corte di appello ha deciso sul punto), sia perché - per quanto emerge dallo stesso svolgimento del motivo - il primo giudizio potenzialmente pregiudicante (iniziato nel 2010) era stato cancellato nel 2012 e non riassunto, a fronte della proposizione dell'appello nel 2014, sia perché, in modo confuso, i ricorrenti fanno poi riferimento ad altro giudizio iniziato nel 2015 (allorquando era già pendente quello di appello), con riferimento al quale avevano proposto altre domande potenzialmente pregiudicanti, nel corso del quale avevano avanzato altra istanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sulla quale la Corte di appello ha comunque pronunciato in senso negativo. In ogni caso ed in modo risolutivo che non è prospettabile un vizio riconducibile alla supposta violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'istanza di cui all'art. 295 c.p.c. e, inoltre, in via ancor più pregiudiziale sul piano logico- giuridico, non possono proprio configurarsi i presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione per asserita pregiudizialità logico-giuridica nel caso in cui i due giudizi pendano in gradi diversi, potendo trovare applicazione, ricorrendone le necessarie condizioni, solo il disposto dell'art. 337 c.p.c. . La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha, con riferimento al primo aspetto, chiarito (cfr., per tutte, Cass. n. 4120/2016) che il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. Con riguardo al secondo aspetto è stato evidenziato che, salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n.21505/2013, Cass. n. 26251/2017, Cass. n. 80/2019 e, da ultimo, Cass., SU, n. 21763/2021). 4. Il secondo motivo si prospetta inammissibile o, comunque, manifestamente infondato perché si risolve, in effetti, in una sollecitazione alla rivalutazione delle risultanze della c.t.u., sulle quali la Corte di appello messinese, nell'impugnata sentenza, si è adeguatamente pronunciata ritenendo correttamente che il giudice di primo grado aveva motivatamente spiegato le ragioni di condivisione delle conclusioni del c.t.u., che aveva compiutamente preso in esame anche le contestazioni formulate dal consulente nominato dagli odierni ricorrenti, ravvisandone l'incongruità, facendo così propria la soluzione tecnica complessivamente adottata dal c.t.u. con riferimento alla materia del contendere e, segnatamente, al regolamento dei confini e agli accertamenti dei corrispondenti sconfinamenti da parte dei Moschella-Miceli, con l'adozione delle conseguenti statuizioni demolitorie-rispristinatorie, non potendosi, ovviamente, prendere in considerazione il possibile acquisto per usucapione della proprietà della parte del fondo oggetto di sconfinamento o della possibile instaurazione di servitù tra i due fondi, non risultando le relative domande essere state ritualmente proposte dai convenuti in primo grado e, quindi, non costituenti oggetto del "thema decidendum" (per come rappresentato dagli stessi attuali ricorrenti - v. pagg. 6-7 del ricorso - e ritenuto dalla Corte di appello). 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor
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