CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34201/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6339/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso, poiché: (i) il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui pretende di escludere il carattere violento della condotta (consistita in un divincolamento, con gomitate indirizzate a due operatori di pubblica sicurezza) e, comunque, ripropone censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito: il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata, che ritiene le lesioni sofferte dal ricorrente compatibili con le fasi concitate dell'arresto e con l'energia fisica che gli operanti hanno dovuto impiegare; né il ricorrente si confronta con l'argomento logico speso dai giudici di primo e secondo grado (che osservano che le gomitate - con esiti lesivi in danno di due operanti - sono state indirizzate a due operatori di pubblica sicurezza; il che esclude secondo i giudici di merito la fondatezza della tesi difensiva, che allude a un divincolamento per sottrarsi al pestaggio perpetrato da un solo operatore di pubblica sicurezza); il motivo è dunque inammissibile perché manifestamente infondato, reiterativo e teso ad ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione non manifestamente illogica; (il) il secondo motivo (sulla condanna per lesioni) è manifestamente infondato: correttamente i giudici di merito hanno escluso l'assorbimento del delitto di lesioni in quello di resistenza (in conformità a Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285846 - 02); è manifestamente infondata anche la censura sull'assenza di dolo di lesioni, genericamente dedotta, essendo dunque sufficiente la coscienza e volontarietà della condotta violenta, unitamente alla accettazione dell'eventualità che da essa conseguano le sue naturali e prevedibili conseguenze; (iii) il terzo motivo è manifestamente infondato: contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una puntuale motivazione sulle ragioni per cui ha ritenuto di non potere accordare la sospensione condizionale della pena, formulando - con motivazione non manifestamente illogica - una prognosi di pericolo di reiterazione di reati (desunta dal fatto che il ricorrente ha commesso il reato mentre era sottoposto a procedimento penale sospeso per messa alla prova e che il controllo nel corso del quale è maturata la resistenza pubblico ufficiale è avvenuto mentre il ricorrente si trovava in possesso di una autovettura rubata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dic P.Q.M