CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOtierte-av-visa alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di Torino, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni contestati ai capi 1 e 3 della rubrica e lo ha assolto per insussistenza del fatto dal delitto contestato al capo 2. Ricorre l'imputato, con atto da lui stesso sottoscritto e chiede l'annullamento del provvedimento. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato poiché il ricorso dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritto da un difensore abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/icfente LUCIA6 IMPERIALI r-