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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 34591/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata in data 1 ottobre 2013, divenuta irrevocabile il 11 dicembre 2017.

A ragione osserva che la condannata non aveva provveduto nel termine prescritto al pagamento della somma assegnata alla parte civile a titolo di provvisionale, adempimento al quale era stato subordinato il beneficio.

Non era rilevante l'invocato stato di indigenza posto che l'interessata non si era trovata nell'impossibilità, oggettiva ed assoluta, di adempiere.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione la Belmqnte, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui lamenta illogicità della motivazione.

Il Tribunale, pur formalmente dichiarando di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di incolpevole inadempimento, non è possibile disporre la revoca della sospensione condizionale del a pena, lo ha, nella sostanza, eluso, considerando del tuo irrilevante la pur dimostrata percezione di redditi moto bassi proprio negli anni successivi alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. In continuità con. i principi espressi da questa Corte sul tema, deve ribadirsi che laddove l'obbligo cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena venga imposto a tutela del soggetto vittima del reato al fine di sollecitare l'adempimento da parte del condannato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto ad espiazione della pena, la sua inosservanza non comporta automaticamente la revoca del beneficio.

Al condannato è riconosciuta, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento, mentre compete al giudice di verificare la attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (ex plurimis Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, Cavallo, Rv. 225330; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, Esposito, 16/02/2010, Rv. 246108).

2. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che la condotta inadempiente mantenuta dall'imputata dopo la data di revocabilità della pronuncia della sentenza che gli aveva imposto di versare la provvisionale, integra il necessario presupposto fattuale per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, accordato a condizione del versamento delle predette somme.

A giustificazione della decisione, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la condannata si era limitata a produrre dichiarazioni ISIEE, ma che tale documentazione non era in grado di dimostrare una reale impossidenza non potendo escludersi la percezione di emolumenti non dichiarati.

Di contro, deponevano per l'assenza di assolutezza della dedotta impossipilità di adempire il tempo trascorso tra la condanna e la sua irrevocabilità e l'entità limitata della somma che la condannata avrebbe dovuto versare.

2. Si tratta di argomentazione non rispettosa dei principi di diritto richiamati.A fronte di dati probatori forniti dal condannat2, indicativi della percezione di 94' redditi modestissimi, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto attivare i propri poteri istruttori ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen. onde verificare se lo stato di indigenza fosse il risultato di una scelta volontaria e strumentale dell'interessato o meno.

A tale accertamento non può sopperirsi con il ricorso a presunzioni fondate sull'abilità al lavoro, la giovane età, l'assenza di ostacoli legati alle condizioni di salute e sulla mancata ricerca di attività lavorativa o, come nel caso in esame, sull'insufficienza delle dichiarazioni ISEE, se tali dati, in assenza di formale istruttoria, sono desunti da fonti non indicate ed attribuendo rilevanza decisiva o all'inadempimento dell'onere probatorio a carico del condannato o a massime di esperienza del tutto sganciate dalle emergenze probatorie, come quella per cui anche il soggetto che non percepisce redditi suscettibili di essere dichiarati accumula comunque nel tempo risorse finanziarie.

3. L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

Così deciso, in Roma il 22 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata in data 1 ottobre 2013, divenuta irrevocabile il 11 dicembre 2017. A ragione osserva che la condannata non aveva provveduto nel termine prescritto al pagamento della somma assegnata alla parte civile a titolo di provvisionale, adempimento al quale era stato subordinato il beneficio. Non era rilevante l'invocato stato di indigenza posto che l'interessata non si era trovata nell'impossibilità, oggettiva ed assoluta, di adempiere. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione la Belmqnte, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui lamenta illogicità della motivazione. Il Tribunale, pur formalmente dichiarando di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di incolpevole inadempimento, non è possibile disporre la revoca della sospensione condizionale del a pena, lo ha, nella sostanza, eluso, considerando del tuo irrilevante la pur dimostrata percezione di redditi moto bassi proprio negli anni successivi alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In continuità con. i principi espressi da questa Corte sul tema, deve ribadirsi che laddove l'obbligo cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena venga imposto a tutela del soggetto vittima del reato al fine di sollecitare l'adempimento da parte del condannato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto ad espiazione della pena, la sua inosservanza non comporta automaticamente la revoca del beneficio. Al condannato è riconosciuta, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento, mentre compete al giudice di verificare la attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (ex plurimis Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, Cavallo, Rv. 225330; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, Esposito, 16/02/2010, Rv. 246108). 2. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che la condotta inadempiente mantenuta dall'imputata dopo la data di revocabilità della pronuncia della sentenza che gli aveva imposto di versare la provvisionale, integra il necessario presupposto fattuale per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, accordato a condizione del versamento delle predette somme. A giustificazione della decisione, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la condannata si era limitata a produrre dichiarazioni ISIEE, ma che tale documentazione non era in grado di dimostrare una reale impossidenza non potendo escludersi la percezione di emolumenti non dichiarati. Di contro, deponevano per l'assenza di assolutezza della dedotta impossipilità di adempire il tempo trascorso tra la condanna e la sua irrevocabilità e l'entità limitata della somma che la condannata avrebbe dovuto versare. 2. Si tratta di argomentazione non rispettosa dei principi di diritto richiamati.A fronte di dati probatori forniti dal condannat2, indicativi della percezione di 94' redditi modestissimi, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto attivare i propri poteri istruttori ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen. onde verificare se lo stato di indigenza fosse il risultato di una scelta volontaria e strumentale dell'interessato o meno. A tale accertamento non può sopperirsi con il ricorso a presunzioni fondate sull'abilità al lavoro, la giovane età, l'assenza di ostacoli legati alle condizioni di salute e sulla mancata ricerca di attività lavorativa o, come nel caso in esame, sull'insufficienza delle dichiarazioni ISEE, se tali dati, in assenza di formale istruttoria, sono desunti da fonti non indicate ed attribuendo rilevanza decisiva o all'inadempimento dell'onere probatorio a carico del condannato o a massime di esperienza del tutto sganciate dalle emergenze probatorie, come quella per cui anche il soggetto che non percepisce redditi suscettibili di essere dichiarati accumula comunque nel tempo risorse finanziarie. 3. L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2022
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