CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO fi) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo At .4... kr,orio uk ìo-r-rait, -Aia aAA-44 'M-A-a- I C" o /Atto_ 1,Z4W1 P - • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. 2. Con l'unico motivo proposto, lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato aumento dell'ammenda per la circostanza aggravante di cui all'articolo 186, comma 2-sexies, cod. strada. Si tratta di errore che si è inevitabilmente riverberato sulle successive diminuzioni di pena, operate per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per la scelta del rito abbreviato e, conseguentemente, sul computo delle giornate del lavoro di pubblica utilità, conducendo pertanto all'irrogazione di una pena finale erronea per difetto. 3. Il Procuratore generale in sede chiede che la sentenza impugnata sia annullata con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Bergamo, pur avendo riconosciuto la sussistenza della citata aggravante - sottratta al giudizio di bilanciamento- non ha effettuato alcun aumento della pena base pecuniaria. Si tratta di un errore nel calcolo del trattamento sanzionatorio, avendo il Giudice, con tutta evidenza, omesso di calcolare l'aumento di pena relativo all'aggravante ex art.186, comma 2- sexies, d.lgs.285/92. Tale erroneo calcolo della pena ha riverberato i suoi effetti sul periodo di espletamento del lavoro di pubblica utilità, in sostituzione della sanzione penale. 3. Conformemente alla richiesta del Procuratore generale ricorrente la sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al T