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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14155/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 25/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per due ricettazioni, per avere ricevuto una autovettura Mazda e una autovettura [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], consapevole della loro provenienza delittuosa in quanto provento dei delitti di truffa commessi dalla Porzia. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la sentenza era viziata da violazione di legge in punto di elemento soggettivo del reato di ricettazione e da vizio di motivazione, in quanto l'imputato aveva verificato la regolarità dei documenti, la presenza della doppia chiave e che le autovetture fossero intestate a colei che le vendeva, non essendoci altri accertamenti esperibili; non era inverosimile, come ritenuto dalla Corte di appello, che l'imputato non ricordasse l'esatto luogo dell'incontro con la Porzia e l'esatto importo corrisposto, trattandosi di acquisti eseguiti anni prima dello svolgimento del processo e da parte di un commerciante che eseguiva una moltitudine di compravendite di autovetture.

Anche l'intestazione della Mazda a Morrica, prosegue il difensore, non era certo dettata dalla volontà di Giardina di non figurare quale acquirente dell'autovettura, posto che in ogni caso Giardina sarebbe risultato parte della trattativa, a prescindere dall'aspetto formale dell'intestazione dell'auto, visto che aveva contattato Morrica, che lo conosceva, e che comunque avrebbe indicato Morrica come il soggetto che gli aveva offerto l'autovettura. 1.2 II difensore eccepisce la mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio di motivazione in ordine alla richiesta, formulata nell'atto di appello, di audizione di [OSCURATO:PERSONA] e dell'eventuale confronto con l'imputato: in merito all'osservazione della Corte di appello secondo la quale la richiesta non era stata formulata in primo grado, il difensore rileva che tale requisito non era richiesto dall'art. 603 cod.proc.pen.; quanto alla superfluità della prova, la Corte di appello non aveva illustrato i motivi per i quali la prova era stata ritenuta non decisiva, non considerando che la Porzia era l'unica persona a conoscenza dell'esatta dinamica dei fatti. 1.3 Il difensore presentava poi memoria nella quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso, eccependo che sull'elemento soggettivo del reato di ricettazione la Corte di appello aveva fornito una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria; osserva come con il ricorso non fosse stato chiesta la rivalutazione di elementi probatori già esaminati in sede di 2 r- 't\---n_"" .3 merito, ma si era rilevato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha esposto argomentazioni congrue e coerenti con le risultanze processuali, evidenziando le numerose contraddizioni in cui era caduto Giardina in ordine al luogo dell'incontro, alle ragioni del suo viaggio, al prezzo pagato (prima con assegno circolare, divenuto poi pagamento rateale), con una contrattazione del tutto anomala sotto tutti i punti di vista, aggiungendo il particolare della Mazda intestata direttamente a Morrica, titolare di autosalone, malgrado la contrarietà espressa da quest'ultimo, che non poteva essere spiegata se non come la volontà di Giardina di non figurare acquirente dell'autovettura; tutti elementi che hanno portato la Corte di appello ha ritenere pienamente integrato il requisito del dolo. 1.2 Quanto poi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si deve ribadire che "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità" (Sez,6 - , Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 - 01); corretto è pertanto il ragionamento della Corte di appello, che ha ritenuto che i dati probatori acquisiti rendevano superfluo l'approfondimento istruttorio chiesto dalla difesa.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 25/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per due ricettazioni, per avere ricevuto una autovettura Mazda e una autovettura [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], consapevole della loro provenienza delittuosa in quanto provento dei delitti di truffa commessi dalla Porzia. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la sentenza era viziata da violazione di legge in punto di elemento soggettivo del reato di ricettazione e da vizio di motivazione, in quanto l'imputato aveva verificato la regolarità dei documenti, la presenza della doppia chiave e che le autovetture fossero intestate a colei che le vendeva, non essendoci altri accertamenti esperibili; non era inverosimile, come ritenuto dalla Corte di appello, che l'imputato non ricordasse l'esatto luogo dell'incontro con la Porzia e l'esatto importo corrisposto, trattandosi di acquisti eseguiti anni prima dello svolgimento del processo e da parte di un commerciante che eseguiva una moltitudine di compravendite di autovetture. Anche l'intestazione della Mazda a Morrica, prosegue il difensore, non era certo dettata dalla volontà di Giardina di non figurare quale acquirente dell'autovettura, posto che in ogni caso Giardina sarebbe risultato parte della trattativa, a prescindere dall'aspetto formale dell'intestazione dell'auto, visto che aveva contattato Morrica, che lo conosceva, e che comunque avrebbe indicato Morrica come il soggetto che gli aveva offerto l'autovettura. 1.2 II difensore eccepisce la mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio di motivazione in ordine alla richiesta, formulata nell'atto di appello, di audizione di [OSCURATO:PERSONA] e dell'eventuale confronto con l'imputato: in merito all'osservazione della Corte di appello secondo la quale la richiesta non era stata formulata in primo grado, il difensore rileva che tale requisito non era richiesto dall'art. 603 cod.proc.pen.; quanto alla superfluità della prova, la Corte di appello non aveva illustrato i motivi per i quali la prova era stata ritenuta non decisiva, non considerando che la Porzia era l'unica persona a conoscenza dell'esatta dinamica dei fatti. 1.3 Il difensore presentava poi memoria nella quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso, eccependo che sull'elemento soggettivo del reato di ricettazione la Corte di appello aveva fornito una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria; osserva come con il ricorso non fosse stato chiesta la rivalutazione di elementi probatori già esaminati in sede di 2 r- 't\---n_"" .3 merito, ma si era rilevato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Nel caso in esame, la Corte di appello ha esposto argomentazioni congrue e coerenti con le risultanze processuali, evidenziando le numerose contraddizioni in cui era caduto Giardina in ordine al luogo dell'incontro, alle ragioni del suo viaggio, al prezzo pagato (prima con assegno circolare, divenuto poi pagamento rateale), con una contrattazione del tutto anomala sotto tutti i punti di vista, aggiungendo il particolare della Mazda intestata direttamente a Morrica, titolare di autosalone, malgrado la contrarietà espressa da quest'ultimo, che non poteva essere spiegata se non come la volontà di Giardina di non figurare acquirente dell'autovettura; tutti elementi che hanno portato la Corte di appello ha ritenere pienamente integrato il requisito del dolo. 1.2 Quanto poi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si deve ribadire che "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità" (Sez,6 - , Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 - 01); corretto è pertanto il ragionamento della Corte di appello, che ha ritenuto che i dati probatori acquisiti rendevano superfluo l'approfondimento istruttorio chiesto dalla difesa. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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