CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 22622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27630-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo [OSCURATO:PERSONA] CNPR Decorrenza ante 2007. Coefficiente di neutralizzazione Principio pro rata R.G.N. 27630/2017 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 CC rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 954/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/05/2017 R.G.N. 937/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano, respinto l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR o anche Cassa ) e acco lto quello incidentale del pensionato, in parziale riforma del la decisione di primo grado, ha dichiarato la Cassa tenuta a liquidare la quota retributiva della pensione di anzianità in applicazione della normativa antecedente alle modifiche regolamentari adottate con le delibere del 2002 e del 2003, con conseguente condanna della stessa a ri li quida re la pensione e a provvedere al pagamento delle differenze maturate; 2.a fondamento della pronuncia, la Corte territoriale , per quanto qui di interesse, premesso che la Cassa non aveva insistito per il rigetto dell’appello incidentale -con il quale il pensionato aveva chiesto, in riforma della decisione del Tribunale, applicarsi il principio del pro rataanche con riferimento al calcolo della cd. quota A-e che, pertanto, sul punto era da «ritenersi cessata la materia del contendere» ha, comunque, evidenziato come in base a i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalleSezioni Unite della Corte di Cassazione (nr. 17742/2015), in m ateria di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi delD.Lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro di riferimento fosse costituito dal regime originario dellalegge nr. 335 del 1995, art. 3,comma 12, sicché non trova va no applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti e, quindi, anche il cd. coefficiente di neutralizzazione; 3.avverso detta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha proposto ricorso articolato con quattro motivi; 4.il pensionato ha resistito con controricorso; 5.entrambe le parti hanno depositato memoria; 6.chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7.con il primo motivo - ai sensi dell’ar t. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la Cassa denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dellalegge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in relazione al cosiddetto coefficiente di neutralizzazione; 8.con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.-è dedotta la nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 100, 112, 434 e 437 cod.proc.civ. nella parte in cui ha ritenuto che la CNPR «non (av e sse ) insistito per il rigetto dell’appello incidentale » e che , pertanto, fosse«cessata la materia del contendere». Parte ricorrente specificache la questione controversatra le parti concernevaproprio l’individuazione dei criteri di calcolo per liquidare iltrattamento pensionistico; 9.con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- parte ricorrente ripropone la questione del secondo motivo sotto forma di violazione di legge; 10. i tre motivi sono strettamente connessi, in quanto, nel complesso, devolvono alla Corte la questione del calcolo del trattamento pensionistico liquidabile al controricorrente e l’individuazione dei criteri da adottare; 11. essi sono fondati nei termini che si vanno ad illustrare; 12. argomentando con priorità logica sulle censure del secondo (e del terzo) motivo, devolute alla Corte nel rispetto degli oneri di specificazione imposti dall’art. 366 cod.proc.civ., deve ritenersi non corretta la statuizione di intervenuta cessazione della materia del contendere in punto di individuazione dei criteri di calcolo per la determinazione della cd. quota A della pensione, p oiché l’interesse delle parti era proprio quello di accerta re i l sistema di liquidazione del trattamento pensionistico , con particolare riferimento all’applicazione o meno del coefficiente di neutralizzazione; 13. in ogni caso , l a sentenza impugnata, al di là dell’affermazione qui censurata, nella sostanza, valuta la questione controversa . In proposito, ritiene che, in applicazione del principio del pro rata, detto criterio non sia applicabile alle fattispecie concre ta , concernente una pensione con decorrenza « ante 2007 » . La relativa statuizione- investita dalle censure del primo motivo - non è esatta alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che si è affermato e consolidato all'interno di questa Corte di legittimità. Con la sentenza nr. 23597 del 2018 è stato infatti chiarito che in materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali, l'applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione sull'anzianità maturata dopo la deliberazione della Cassa del 7 giugno 2003 non viola il principio del pro rata garantito dalla legge nr. 335 del 1995, art. 3,comma 12, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato, costituendo, invece, una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell'assicurato di optare per la pensione di anzianità, giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l'iscrizione nell'albo e di proseguire l'attività professionale. La successiva sentenza nr. 28253 del 2018, si è data carico di superare tutte le obiezioni sollevate dall'orientamento contrastante con quello sopra indicato ed ha pure chiarito che la stessa previsione, di cui alle delibere della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del pro rata, quale sancito dallalegge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 12, (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallalegge nr. 296 del 2006, art. 1,comma 763), ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione; 14. i principi esposti sono stati ribaditi anche da successive pronunce (v. tra le tante, Cass. nn. 1496 -2281 - 19656 del 2019; Cass. nr. 26440 del 2021) . Agli stessi va, pertanto,assicurata continuità in questa sede; 15. vanno , quindi , accolti i primi tre mo tivi di ricorso; 16. con il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la Cassa denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dellalegge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in relazione al cd. « frazionamento in sub quote » del trattamento pensionistico liquidato; 17. il motivo è inammissibile , poiché la questione menzionata, come prospettata,non risulta esaminata dalla Corte di appello, e la Cassa ricorrente non chiaris ce adeguatamente«come, dove e quando» la stessa sia stata posta al Giudice di appello(ex plurimis , v. Cass. nr. 23792 del 2021); 18. conclusivamente, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso mentr e va dichiarato inammissibile il quarto; 19. in accoglimento de gl i indicati motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'[OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, procederà al nuovo esame della fattispecie concreta, facendo applicazione dei principi di diritto esposti; 20. l a stessa Corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; 21. avuto riguardo all'esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] i primi tre motivi di ricorso e dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinv