Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33895/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i per l’annullamento conrinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell’esecuzione, conordinanza emessa in data 10 marzo 2026, ha rigettato l’istanza propostanell’interesse di XXXXXXXXXXXX di applicare la disciplina del reato continuato dicui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di diversi procedimenti in relazione afatti commessi nell’intervallo di tempo compreso tra il 30 giugno 2010 al 22novembre 2015.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.pen. per l’omessa valutazione della documentazione relativa allo stato ditossicodipendenza, ritualmente prodotta dalla difesa con riferimento al periodo2013-2016.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod.proc. pen. quanto alla mancata considerazione dello stato di tossicodipendenzaquale indice sintomatico dell’esistenza del medesimo disegno criminoso.2.3 Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nozione dimedesimo disegno criminoso, confusamente individuato nel senso di unapianificazione dettagliata di ogni singolo episodio.2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento altravisamento del contenuto dell’istanza difensiva con cui si chiedeva ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra alcuni gruppi omogenei direati.3.

In data 15 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nei quattro motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione conriferimento a una serie di fatti commessi tra l’anno 2010 e il 2015.

Nello specificoil ricorrente evidenzia la mancata valutazione della documentazione prodottadalla difesa in merito allo stato di tossicodipendenza e la superficiale valutazionedella stessa, nonché l’errata interpretazione della nozione di medesimo disegnocriminoso e il travisamento del contenuto di una istanza difensiva.Le doglianze sono infondate.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2.

In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza delmedesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenzadel condannato all’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sulpunto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determinal’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere diallegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716– 01).La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione ditossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime lavolontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presuppostodella continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma operaesclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimentodell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello dellasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenereche il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazionedella norma di favore.2.3.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati.Il Tribunale, infatti, facendo riferimento al lungo lasso di tempo intercorsotra le condotte, alle modalità esecutive e alla sistematicità delle stesse, per cuinon emergono schemi preordinati, alla tipologia e all’eterogeneità dei reaticommessi e dei beni giuridici lesi, alla genericità della causale, peraltrospecificata dallo stesso condannato nei termini della estemporaneità, nonché aidiversi luoghi di realizzazione, ha dato adeguato conto della ragione per cui haescluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso e ha conseguentementerigettato l’istanza.Ciò anche dando conto di avere considerato lo stato di tossicodipendenza,comunque ritenuto, in assenza di ulteriori elementi, da solo insufficiente aconcludere nel senso che i reati fossero avvinti dal vincolo della continuazione equesto non solo con riferimento a tutti i fatti ma anche ai gruppi espressamenteindicati dalla difesa, che il giudice ha mostrato, anche in termini esemplificativi,di avere valutato.Per tali ragioni la motivazione così complessivamente resa risultaconforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto e, in assenza dipalesi vizi logici, non è sindacabile in questa sede.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i per l’annullamento conrinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell’esecuzione, conordinanza emessa in data 10 marzo 2026, ha rigettato l’istanza propostanell’interesse di XXXXXXXXXXXX di applicare la disciplina del reato continuato dicui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di diversi procedimenti in relazione afatti commessi nell’intervallo di tempo compreso tra il 30 giugno 2010 al 22novembre 2015.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.pen. per l’omessa valutazione della documentazione relativa allo stato ditossicodipendenza, ritualmente prodotta dalla difesa con riferimento al periodo2013-2016.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod.proc. pen. quanto alla mancata considerazione dello stato di tossicodipendenzaquale indice sintomatico dell’esistenza del medesimo disegno criminoso.2.3 Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nozione dimedesimo disegno criminoso, confusamente individuato nel senso di unapianificazione dettagliata di ogni singolo episodio.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento altravisamento del contenuto dell’istanza difensiva con cui si chiedeva ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra alcuni gruppi omogenei direati.3. In data 15 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nei quattro motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione conriferimento a una serie di fatti commessi tra l’anno 2010 e il 2015. Nello specificoil ricorrente evidenzia la mancata valutazione della documentazione prodottadalla difesa in merito allo stato di tossicodipendenza e la superficiale valutazionedella stessa, nonché l’errata interpretazione della nozione di medesimo disegnocriminoso e il travisamento del contenuto di una istanza difensiva.Le doglianze sono infondate.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza delmedesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenzadel condannato all’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sulpunto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determinal’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere diallegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716– 01).La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione ditossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime lavolontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presuppostodella continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma operaesclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimentodell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello dellasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenereche il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazionedella norma di favore.2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati.Il Tribunale, infatti, facendo riferimento al lungo lasso di tempo intercorsotra le condotte, alle modalità esecutive e alla sistematicità delle stesse, per cuinon emergono schemi preordinati, alla tipologia e all’eterogeneità dei reaticommessi e dei beni giuridici lesi, alla genericità della causale, peraltrospecificata dallo stesso condannato nei termini della estemporaneità, nonché aidiversi luoghi di realizzazione, ha dato adeguato conto della ragione per cui haescluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso e ha conseguentementerigettato l’istanza.Ciò anche dando conto di avere considerato lo stato di tossicodipendenza,comunque ritenuto, in assenza di ulteriori elementi, da solo insufficiente aconcludere nel senso che i reati fossero avvinti dal vincolo della continuazione equesto non solo con riferimento a tutti i fatti ma anche ai gruppi espressamenteindicati dalla difesa, che il giudice ha mostrato, anche in termini esemplificativi,di avere valutato.Per tali ragioni la motivazione così complessivamente resa risultaconforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto e, in assenza dipalesi vizi logici, non è sindacabile in questa sede.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33895/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris