CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 11110/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14987/2023 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diSalerno. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] (P.I. 00269150728), con sede in Bari alla [OSCURATO:PERSONA] n.285, in persona del [OSCURATO:PERSONA] RAFASCHIERI Nicola, e del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata, presso e nello Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura ad litemin atti.-controricorrente - avverso il decreto reso dal Tribunale di Bari, Sezione Fallimentare, in data 6.2.2023, nell’ambito delconcordato preventivo “[OSCURATO:SOCIETA].”; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione del decreto del 06.02.2023, comunicato il 14.06.2023, con cui il Tribunale di Bari, in riforma del precedente provvedimento con il quale era stato liquidato il maggior importo di €631.848,31 a titolo di compenso “definitivo” per l’attività svolta quale [OSCURATO:PERSONA] della procedura di concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]., ha accordato un acconto sul compenso finale di €100.000,00. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrenteha proposto tre motivi di ricorso, così articolati: (i) Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., con riferimento agli art. 101 e 742 c.p.c.; (ii) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., con riferimento alla violazione dell’art.5D.M. n. 570/1992 e alla falsa applicazione dell’art. 5 D.M. 30/2012; (iii) violazionedell’art. 111, comma 7, Cost. Nullità del decreto art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazionedi norme di legge ex art. 360, comma 1°. n. 3 c.p.c., conriferimento all’art. 39 l. fall. Più in particolare, il ricorrente ha impugnato il decreto di liquidazione, deducendo che lo stesso: (i)sia affetto da nullità poiché reso in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non essendo stato comunicato dal Tribunale che così operando non gli avrebbe consentito di partecipare al p rocedimento di formazione del nuovo titolo che aveva di fatto modificato il precedente decreto del Tribunale di Bari-Sezione Fallimentare del 22.12.2008, con conseguente violazione della “situazione giuridica sostanziale” formatasi in esito alla liquidazione effettuata ad intervenuta omologazione del concordato preventivo; (ii) sia stato reso in palese violazione dei precetti normativi indicati, giacché il Tribunale, nel decreto del 2023 avrebbe fatto “improprio riferimento” al D.M. 30/2012, applicando la norma in via retroattiva ad una prestazione già resa e quantificata in epoca antecedente e disciplinata dell’art.5 comma 1 del D.M. n.570/1992; (iii) sia affetto da motivazione apparente, giacché, assunto senza seguire un “iter-logico argomentativo” e contenente riferimenti a norme non applicabili al caso di specie, avendo fatto erroneo richiamo all’art.39 L.F., disposizione applicabile solo in materia di compenso del Curatore e non applicabile in via analogica alla liquidazione del [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene il Collegio che sia opportuna la trattazione del presente ricorso in modo congiunto con quello di cui al n. RG 21750/2023. P.Q.M rinvia pertanto la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per possibile trattazione congiunta con il ricorso di cu