CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 19335-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 410/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/06/2022 R.G.N. 919/2021; Oggetto indebito R.G.N.19335/2022 Cron. Rep. Ud.17/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalla Consiglier a Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 410/2022, adita in sede di gravame da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione del Tribunale di Lecce, con cui veniva rigettata la domanda, proposta dalla medesima parte, di accertamento e di declaratoria di nullità del ricalcolo della pensione cat. VO nonché di accertamento della non debenza delle somme pretese in restituzione dall’ente previdenziale, pari ad € 166.792,18. 2. Il ricorrente, già beneficiario di pensione di anzianità, a seguito di presentazione di apposita domanda (in data 8.02.1994) con cui attestava di non aver mai lavorato all’estero e di non aver mai risieduto all’estero, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiedeva pensione di vecchiaia a carico dello Stato estero, con decorrenza dal 1.03.2007, facendo emergere una duplicazione dei periodi di contribuzione. L’Inps, disposta la cancellazione di giornate lavorative dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 1964, 1969, 1970, 1972, 1973, avanzava richiesta di restituzione dell’indebito, con provvedimento comunicato il 9.05.2017 ed impugnato nella presente sede. 3. La Corte territoriale, escludendo la necessità di una comunicazione personale, presso il domicilio dell’interessato, del provvedimento di cancellazione, già pubblicato telematicamente, in conformità all’art 38 co. 7 del dl 98/2011 pro tempore vigente, confermava la valutazione di infondatezza della pretesa azionata, sotto ogni profilo. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolato su quattro motivi. 5. L’INPS si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la parte ricorrente deduce l’errata/irragionevole applicazione del comma 7 dell’art. 38 del D.L. 98/2011 e la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo la necessità della notifica personale del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative e di quello di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli; 2. Evidenzia in proposito che, al momento della verifica dell’INPS (2017), che ha portato al disconoscimento di giornate lavorative svolte almeno 46 anni prima, egli era pensionato da oltre 20 anni ed ormai estraneo al settore lavorativo agricolo. In assenza di notifica personale dei provvedimenti presupposti, risultava leso il diritto di difesa garantito dall’art 24 Cost. 2; 3. I l motivo proposto pone questioni che suggeriscono un approfondimento in pubblica udienza, in particolare, in ordine alla definizione della categoria di “lavoratori interessati” cui fa rifermento la norma dell’art. 38, d.l. n. 98 del 2011 (conv. con legge n.111 del 2011), rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella camera di consigl