CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29078/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; % sak. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera che li ha condannati per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990. I ricorrenti lamentano il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui viene esclusa la riqualificazione della condotta nella fattispecie autonoma di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i ricorrenti si sono limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. La sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutteSez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo (cocaina da cui era possibile ricavare 79 dosi da immettere sul mercato), ma anche le caratteristiche della attività di spaccio, stabilmente organizzata, in quanto la abitazione e il garage dei ricorrenti erano stati sostanzialmente trasformati in una piccola azienda in cui la droga veniva confezionata e consegnata ai clienti dal [OSCURATO:PERSONA], in funzione di ryder ( come si poteva ricavare dai bilancini rinvenuti in casa, dagli strumenti all'interno del garage e dal ritrovamento della droga confezionata all'interno della sella del motorino del [OSCURATO:PERSONA], che lo utilizzava costantemente, come dimostrato dai filmati delle telecamere di video sorveglianza). La capacità degli imputati di contribuire alla diffusione della droga non era pertanto episodica, ma ben organizzata. Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ir ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.