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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35934/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624-625 n.2 cod. pen. rideterminando la pena; ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in merito all'art. 625 n. 2 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; in ogni caso si tratta di un motivo manifestamente infondato perché richiede la rivalutazione di elementi di fatto, nella parte in cui richiede l'interpretazione delle coordinate di fatto necessarie a comprendere quali fossero le condizioni delle piante tagliate.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione su più punti della decisione inerenti il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4-5), anche con riferimento al giudizio di pericolosità necessario ai fini dell'applicazione della recidiva (si veda pag. 6, laddove la C:orte territoriale ha richiamato il provvedimento che ha sottoposto il ricorrente a sorveglianza speciale, come sintomatico dell'accertamento di specifica pericolosità nel settore dei furti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624-625 n.2 cod. pen. rideterminando la pena; ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in merito all'art. 625 n. 2 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; in ogni caso si tratta di un motivo manifestamente infondato perché richiede la rivalutazione di elementi di fatto, nella parte in cui richiede l'interpretazione delle coordinate di fatto necessarie a comprendere quali fossero le condizioni delle piante tagliate. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione su più punti della decisione inerenti il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4-5), anche con riferimento al giudizio di pericolosità necessario ai fini dell'applicazione della recidiva (si veda pag. 6, laddove la C:orte territoriale ha richiamato il provvedimento che ha sottoposto il ricorrente a sorveglianza speciale, come sintomatico dell'accertamento di specifica pericolosità nel settore dei furti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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