CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 33501/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 09/06/2026 (e relativa documentazione allegata); ritenuto che l'unico motivo - con il quale si deduce il vizio di motivazione c.d. rafforzata della sentenza impugnata la quale, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato l'imputata responsabile del reato di estorsione aggravata - si connota in termini di manifesta aspecificità; che, invero, il ricorso richiama astratti principi giurisprudenziali in tema overtuming in appello e ripercorre la sentenza di primo grado per poi affermare - senza alcun richiamo e confutazione precisa alle parti della motivazione censurata e senza indicare le prove dichiarative da riassumere - che la Corte di appello non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e ha omesso di indicare e valutare gli elementi probatori trascurati dal Tribunale, così effettuando una mera rilettura ed interpretazione delle medesime fonti di prova; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t