Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 22812/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aragona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Antonello, nato ad Aragona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/05/2021 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato - riducendo il trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA] Antonello, e confermando nel resto - la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in data 05/06/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonello erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (ascritti a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al capo A e a [OSCURATO:PERSONA] Antonello al capo B, in relazione alle fatture emesse nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), dichiarazione infedele (capo C, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] Antonello in relazione alla qualità, nel frattempo acquisita, di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]), occultamento o distruzione delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] (capo D, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] Antonello nella predetta qualità).

2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inesistenza delle operazioni di cui alle fatture contestate al capo A).

Si censura la sentenza per non avere la Corte d'Appello ritenuto necessario sentire il parroco della parrocchia dove erano stati eseguiti i lavori, avendo il teste SANDRI reso dichiarazioni de relato, e non potendo la mancanza di allegazioni difensive fondare una pronuncia di condanna.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di cui al capo A).

Si osserva che l'intento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato solo quello di ridurre l'uscita di liquidità dalle casse della [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'acquisto del capannone e degli appartamenti dalla [OSCURATO:PERSONA], risultando meramente congetturale l'affermazione della Corte d'Appello in ordine all'esistenza di un dolo concorrente.

2.3. Vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi B) e C).

Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente la sovrafatturazione, sia pure nella misura ridotta quantificata dal primo giudice, e per non aver disposto perizia dopo la produzione della stima redatta in sede di stipula del mutuo bancario.

2.4. Vizio di motivazione in ordine al capo D).

Si censura la sentenza per aver ritenuto inverosimile la versione difensiva, e per non aver escusso ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Calogero, in ordine alle circostanze dello smarrimento della contabilità oggetto della denuncia da lui presentata.

La difesa richiama, a sostegno della buona fede del ricorrente, la produzione da parte sua di documenti della [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio.

Si censura la motivazione della Corte territoriale per non aver tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo, del mancato conseguimento di un indebito vantaggio per la [OSCURATO:PERSONA] con la richiesta del rimborso IVA e delle altre circostanze addotte anche per sollecitare l'esclusione della recidiva.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, richiamando - quanto al primo motivo - gli altri elementi accertati in sede di verifica e compendiati nel PVC, pacificamente utilizzabile, nonché l'inapplicabilità del divieto di testimonianza indiretta all'autore degli accertamenti, e la mancata richiesta di escutere il teste de relato.

In ordine al secondo motivo, il P.G. richiama la giurisprudenza relativa alla possibilità che il dolo specifico di consentire l'evasione fiscale di terzi (che nella specie, potendo far figurare componenti negativi del reddito, potevano abbattere il redito stesso e, di conseguenza l'entità della tassazione) possa concorrere con un ulteriore intento dell'agente, quale quello, prospettato dalla difesa, di ridurre l'uscita di liquidità.

Quanto al terzo motivo, si sottolinea la correttezza del percorso motivazionale e il carattere congetturale delle censure, mentre, quanto al capo D), si evidenzia il carattere reiterativo delle doglianze e la irrilevanza dell'assenza di motivazione circa il mancato ricorso all'art. 507 cod. proc. pen., quando la valutazione complessiva delle risultanze evidenzi la superfluità degli ulteriori accertamenti.

In ordine, infine, alle ulteriori censure, il P.G. sottolinea il carattere completo e condivisibile della motivazione.

4. In data 07/04/2022, il difensore dei ricorrenti ha trasmesso la memoria depositata presso la Corte d'Appello di Brescia in previsione della pronuncia della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati.

2. Il primo motivo è infondato, ed in parte privo della necessaria specificità.

Deve invero osservarsi, a tale ultimo proposito, che il ricorrente - nel limitarsi a censurare la mancata escussione del parroco della parrocchia cui si riferiscono le fatture per cui è causa, avendo l'operante reso dichiarazioni de relato - non ha in alcun modo confutato le altre univoche circostanze emerse all'esito dell'attività di indagine, dettagliatamente elencate nella sentenza di primo grado e testualmente riprese nella decisione impugnata (cfr. pag. 5: l'assenza sia di un contratto di appalto tra il committente e la [OSCURATO:PERSONA], sia di un contratto di subappalto tra quest'ultima e la [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza, nel bilancio 2012 di tale ultima società, di costi idonei allo svolgimento delle prestazioni indicate in fattura; gli esiti del questionario sottoposto al rappresentante della parrocchia; l'analisi della contabilità dei lavori svolti in parrocchia, da cui era emersa la fatturazione da parte di società del tutto diverse da quelle per cui è causa; l'anomala totale assenza di documentazione contabile e di cantiere, tenuto conto dell'entità dei lacori per complessivi Euro 373.000; le modalità di pagamento delle fatture, a mezzo di compensazione).

La mancanza di un effettivo confronto con tali ulteriori elementi di accusa impone di ritenere generico il motivo di ricorso: né comunque risulta contestato l'ulteriore rilievo della Corte territoriale (pag. 14) in ordine al fatto che non risultava richiesta l'audizione del religioso (a tale ultimo proposito, cfr. Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583 - 04, secondo cui «in tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali»).

3. Per ciò che riguarda il secondo motivo, è opportuno qui richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, il primo giudice ha tutt'altro che illogicamente ritenuto che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti fosse stata sorretta dalla finalità di consentire a terzi l'evasione, valorizzando lo stretto legame familiare esistente i legali rappresentanti delle due società, odierni imputati.

Il difensore ha respinto tale ricostruzione, condivisa anche dalla Corte territoriale (cfr. pag. 15 della sentenza implignata), deducendo che la finalità era stata quella di consentire una riduzione della liquidità in uscita attraverso il pagamento in compensazione: si tratta peraltro, all'evidenza, di una censura attinente al merito, che la sentenza impugnata ha disatteso in termini non censurabili in questa sede, ritenendola tra l'altro non decisiva alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale» (Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019.

Tosi, Rv. 277162 - 01).

4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda le censure attinenti alla sovrafatturazione accertata con riferimento alla cessione di un immobile dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo all'ulteriore imputazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo B), e di dichiarazione infedele di cui al capo C) della rubrica.

In particolare, deve ritenersi immune da rilievi qui deducibili la valutazione della Corte territoriale in ordine alla superfluità della perizia contabile richiesta dalla difesa: valutazione imperniata sulla stima dell'immobile in sede di istruttoria bancaria finalizzata all'accensione di un mutuo ipotecario.

Sul punto, la Corte d'Appello (pag. 15) ha per un verso richiamato il generale quanto ovvio principio relativo all'insussistenza dell'obbligo di disporre perizia qualora la stima di un immobile possa essere ricavata da altre risultanze; per altro verso, ha ritenuto soddisfacente la stima del professionista incaricato dalla banca, proprio perché espressa in un procedimento volto a valutare la concedibilità di un mutuo ipotecario.

Si tratta, anche in questo caso, di apprezzamento pienamente conforme a quello del primo giudice (cfr. pag. 6 della sentenza del Tribunale, in cui si sottolinea che la banca "non è certo interessata a concedere mutui non proporzionati all'effettivo valore del bene acquistato, poi costituito in ipoteca a garanzia del pagamento del debito del mutuatario"), che appare privo •di connotazioni di illogicità manifesta o contraddittorietà denunciabili in questa sede.

5. Anche i rilievi difensivi formulati con riferimento al capo D) devono essere disattesi.

I giudici di merito hanno concordemente ritenuto sussistente anche il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo, da un lato, inverosimile la denuncia sporta dal fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Calogero, stando alla quale egli avrebbe ricevuto dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] Maurizia, nell'aprile 2015, scatole di cartone contenenti l'intera documentazione societaria da lui successivamente smarrita in data e luogo imprecisato (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado, testualmente riportata anche dalla Corte d'Appello, in cui si sottolinea non solo la genericità della denuncia, ma anche la sospetta tempistica della sua presentazione, avvenuta poco dopo l'inizio delle verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate).

D'altro lato, è stata posta in rilievo l'irrilevanza della tardiva produzione, da parte di un soggetto incaricato dall'imputato, di alcuni documenti della [OSCURATO:PERSONA] (anch'essa all'epoca amministrata da [OSCURATO:PERSONA] Antonello) relativi ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], alla luce del consolidato principio secondo cui «in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante» (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 - 01).

Nel recepire integralmente la prospettazione del primo giudice, la Corte d'Appello ha rilevato, a propria volta, sia l'intrinseca inverosimiglianza di una denuncia avente ad oggetto non già oggetti di piccole dimensioni, ma "alcuni cartoni" spediti in vista di un asserito trasferimento della sede in Sicilia, sia l'impossibilità di desumere la buona fede dell'imputato dalla tardiva produzione di documenti funzionali alla propria tesi (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso, si è dinanzi ad un complesso argomentativo unitario (alla luce dei noti principi in tema di "doppia conforme") e del tutto privo di illogicità o contraddittorietà, dal quale emerge implicitamente, ma inequivocamente, la ritenuta totale irrilevanza dell'escussione di [OSCURATO:PERSONA] Calogero, sollecitata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. 6.

Con riferimento alla residua censura, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche sottolineando che nessuna efficacia deterrente si era prodotta sugli [OSCURATO:PERSONA], attraverso la precedente vicenda giusdiziaria, e che anzi, rispetto a quest'ultima, si era accresciuto il numero dei reati posti in essere; nessuna indicazione contraria era poi possibile ricavare dalla produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA] Antonello, per le ragioni già evidenziate (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata e supra, § 5).

La valutazione negativa della personalità dei ricorrenti è stata quindi ritenuta dirimente, nell'ambito di un giudizio qui non censurabile alla luce del consolidato principio secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Massim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aragona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Antonello, nato ad Aragona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/05/2021 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato - riducendo il trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA] Antonello, e confermando nel resto - la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in data 05/06/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonello erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (ascritti a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al capo A e a [OSCURATO:PERSONA] Antonello al capo B, in relazione alle fatture emesse nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), dichiarazione infedele (capo C, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] Antonello in relazione alla qualità, nel frattempo acquisita, di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]), occultamento o distruzione delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] (capo D, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] Antonello nella predetta qualità). 2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inesistenza delle operazioni di cui alle fatture contestate al capo A). Si censura la sentenza per non avere la Corte d'Appello ritenuto necessario sentire il parroco della parrocchia dove erano stati eseguiti i lavori, avendo il teste SANDRI reso dichiarazioni de relato, e non potendo la mancanza di allegazioni difensive fondare una pronuncia di condanna. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di cui al capo A). Si osserva che l'intento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato solo quello di ridurre l'uscita di liquidità dalle casse della [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'acquisto del capannone e degli appartamenti dalla [OSCURATO:PERSONA], risultando meramente congetturale l'affermazione della Corte d'Appello in ordine all'esistenza di un dolo concorrente. 2.3. Vizio di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi B) e C). Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente la sovrafatturazione, sia pure nella misura ridotta quantificata dal primo giudice, e per non aver disposto perizia dopo la produzione della stima redatta in sede di stipula del mutuo bancario. 2.4. Vizio di motivazione in ordine al capo D). Si censura la sentenza per aver ritenuto inverosimile la versione difensiva, e per non aver escusso ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Calogero, in ordine alle circostanze dello smarrimento della contabilità oggetto della denuncia da lui presentata. La difesa richiama, a sostegno della buona fede del ricorrente, la produzione da parte sua di documenti della [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura la motivazione della Corte territoriale per non aver tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo, del mancato conseguimento di un indebito vantaggio per la [OSCURATO:PERSONA] con la richiesta del rimborso IVA e delle altre circostanze addotte anche per sollecitare l'esclusione della recidiva. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, richiamando - quanto al primo motivo - gli altri elementi accertati in sede di verifica e compendiati nel PVC, pacificamente utilizzabile, nonché l'inapplicabilità del divieto di testimonianza indiretta all'autore degli accertamenti, e la mancata richiesta di escutere il teste de relato. In ordine al secondo motivo, il P.G. richiama la giurisprudenza relativa alla possibilità che il dolo specifico di consentire l'evasione fiscale di terzi (che nella specie, potendo far figurare componenti negativi del reddito, potevano abbattere il redito stesso e, di conseguenza l'entità della tassazione) possa concorrere con un ulteriore intento dell'agente, quale quello, prospettato dalla difesa, di ridurre l'uscita di liquidità. Quanto al terzo motivo, si sottolinea la correttezza del percorso motivazionale e il carattere congetturale delle censure, mentre, quanto al capo D), si evidenzia il carattere reiterativo delle doglianze e la irrilevanza dell'assenza di motivazione circa il mancato ricorso all'art. 507 cod. proc. pen., quando la valutazione complessiva delle risultanze evidenzi la superfluità degli ulteriori accertamenti. In ordine, infine, alle ulteriori censure, il P.G. sottolinea il carattere completo e condivisibile della motivazione. 4. In data 07/04/2022, il difensore dei ricorrenti ha trasmesso la memoria depositata presso la Corte d'Appello di Brescia in previsione della pronuncia della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 2. Il primo motivo è infondato, ed in parte privo della necessaria specificità. Deve invero osservarsi, a tale ultimo proposito, che il ricorrente - nel limitarsi a censurare la mancata escussione del parroco della parrocchia cui si riferiscono le fatture per cui è causa, avendo l'operante reso dichiarazioni de relato - non ha in alcun modo confutato le altre univoche circostanze emerse all'esito dell'attività di indagine, dettagliatamente elencate nella sentenza di primo grado e testualmente riprese nella decisione impugnata (cfr. pag. 5: l'assenza sia di un contratto di appalto tra il committente e la [OSCURATO:PERSONA], sia di un contratto di subappalto tra quest'ultima e la [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza, nel bilancio 2012 di tale ultima società, di costi idonei allo svolgimento delle prestazioni indicate in fattura; gli esiti del questionario sottoposto al rappresentante della parrocchia; l'analisi della contabilità dei lavori svolti in parrocchia, da cui era emersa la fatturazione da parte di società del tutto diverse da quelle per cui è causa; l'anomala totale assenza di documentazione contabile e di cantiere, tenuto conto dell'entità dei lacori per complessivi Euro 373.000; le modalità di pagamento delle fatture, a mezzo di compensazione). La mancanza di un effettivo confronto con tali ulteriori elementi di accusa impone di ritenere generico il motivo di ricorso: né comunque risulta contestato l'ulteriore rilievo della Corte territoriale (pag. 14) in ordine al fatto che non risultava richiesta l'audizione del religioso (a tale ultimo proposito, cfr. Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583 - 04, secondo cui «in tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali»). 3. Per ciò che riguarda il secondo motivo, è opportuno qui richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, il primo giudice ha tutt'altro che illogicamente ritenuto che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti fosse stata sorretta dalla finalità di consentire a terzi l'evasione, valorizzando lo stretto legame familiare esistente i legali rappresentanti delle due società, odierni imputati. Il difensore ha respinto tale ricostruzione, condivisa anche dalla Corte territoriale (cfr. pag. 15 della sentenza implignata), deducendo che la finalità era stata quella di consentire una riduzione della liquidità in uscita attraverso il pagamento in compensazione: si tratta peraltro, all'evidenza, di una censura attinente al merito, che la sentenza impugnata ha disatteso in termini non censurabili in questa sede, ritenendola tra l'altro non decisiva alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale» (Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019. Tosi, Rv. 277162 - 01). 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda le censure attinenti alla sovrafatturazione accertata con riferimento alla cessione di un immobile dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo all'ulteriore imputazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo B), e di dichiarazione infedele di cui al capo C) della rubrica. In particolare, deve ritenersi immune da rilievi qui deducibili la valutazione della Corte territoriale in ordine alla superfluità della perizia contabile richiesta dalla difesa: valutazione imperniata sulla stima dell'immobile in sede di istruttoria bancaria finalizzata all'accensione di un mutuo ipotecario. Sul punto, la Corte d'Appello (pag. 15) ha per un verso richiamato il generale quanto ovvio principio relativo all'insussistenza dell'obbligo di disporre perizia qualora la stima di un immobile possa essere ricavata da altre risultanze; per altro verso, ha ritenuto soddisfacente la stima del professionista incaricato dalla banca, proprio perché espressa in un procedimento volto a valutare la concedibilità di un mutuo ipotecario. Si tratta, anche in questo caso, di apprezzamento pienamente conforme a quello del primo giudice (cfr. pag. 6 della sentenza del Tribunale, in cui si sottolinea che la banca "non è certo interessata a concedere mutui non proporzionati all'effettivo valore del bene acquistato, poi costituito in ipoteca a garanzia del pagamento del debito del mutuatario"), che appare privo •di connotazioni di illogicità manifesta o contraddittorietà denunciabili in questa sede. 5. Anche i rilievi difensivi formulati con riferimento al capo D) devono essere disattesi. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto sussistente anche il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo, da un lato, inverosimile la denuncia sporta dal fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Calogero, stando alla quale egli avrebbe ricevuto dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] Maurizia, nell'aprile 2015, scatole di cartone contenenti l'intera documentazione societaria da lui successivamente smarrita in data e luogo imprecisato (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado, testualmente riportata anche dalla Corte d'Appello, in cui si sottolinea non solo la genericità della denuncia, ma anche la sospetta tempistica della sua presentazione, avvenuta poco dopo l'inizio delle verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate). D'altro lato, è stata posta in rilievo l'irrilevanza della tardiva produzione, da parte di un soggetto incaricato dall'imputato, di alcuni documenti della [OSCURATO:PERSONA] (anch'essa all'epoca amministrata da [OSCURATO:PERSONA] Antonello) relativi ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], alla luce del consolidato principio secondo cui «in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante» (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 - 01). Nel recepire integralmente la prospettazione del primo giudice, la Corte d'Appello ha rilevato, a propria volta, sia l'intrinseca inverosimiglianza di una denuncia avente ad oggetto non già oggetti di piccole dimensioni, ma "alcuni cartoni" spediti in vista di un asserito trasferimento della sede in Sicilia, sia l'impossibilità di desumere la buona fede dell'imputato dalla tardiva produzione di documenti funzionali alla propria tesi (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, si è dinanzi ad un complesso argomentativo unitario (alla luce dei noti principi in tema di "doppia conforme") e del tutto privo di illogicità o contraddittorietà, dal quale emerge implicitamente, ma inequivocamente, la ritenuta totale irrilevanza dell'escussione di [OSCURATO:PERSONA] Calogero, sollecitata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. 6. Con riferimento alla residua censura, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche sottolineando che nessuna efficacia deterrente si era prodotta sugli [OSCURATO:PERSONA], attraverso la precedente vicenda giusdiziaria, e che anzi, rispetto a quest'ultima, si era accresciuto il numero dei reati posti in essere; nessuna indicazione contraria era poi possibile ricavare dalla produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA] Antonello, per le ragioni già evidenziate (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata e supra, § 5). La valutazione negativa della personalità dei ricorrenti è stata quindi ritenuta dirimente, nell'ambito di un giudizio qui non censurabile alla luce del consolidato principio secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Massim
Sentenza Cassazione n. 22812/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris