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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22774/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19821/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della Commission e t ributaria r egionale dell’Emilia-Romagna n. 230/08/15, depositata in data 29 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia recuperava a tassazione ai fini IRPEF di plusvalenza derivante da cessione di un fabbricato.

Il contribuente proponeva ricorso alla CTP che accoglieva la tesi dello stesso.

Ricorreva in appello l’Agenzia, ma la CTR confermava la sentenza di primo grado.

L’Agenzia ricorre in cassazione avverso tale sentenza proponendo due motivi.

Il contribuente si è costituito a mezzo di controricorso. 2.In data 12 luglio 2021 la difesa dell’Agenzia depositava una memoria con cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito di sgravio totale a favore del contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Va dato atto che con provvedimento 17 maggio 2021 l’Agenzia ha provveduto allo sgravio totale della posizione oggetto di ricorso in via di autotutela.

2. L’intervenuto provvedimento di sgravio (allegato alla sopra richiamata nota della ricorrente) della posizione che ha dato origine alla cartella oggetto del presente giudizio determina il sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso, di cui all’art.100, cod. proc. civ., con conseguente declaratoria di inammissibilità.

In proposito va rilevato che l’Avvocatura ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e sul punto la controricorrente nulla ha osservato. 2.In relazione alle spese rilevato che l’esito e’ determinato da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso le stesse vanno compensatetra le parti.

3. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016) P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; dichiara le spese integralmente compensate fra l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19821/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della Commission e t ributaria r egionale dell’Emilia-Romagna n. 230/08/15, depositata in data 29 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia recuperava a tassazione ai fini IRPEF di plusvalenza derivante da cessione di un fabbricato. Il contribuente proponeva ricorso alla CTP che accoglieva la tesi dello stesso. Ricorreva in appello l’Agenzia, ma la CTR confermava la sentenza di primo grado. L’Agenzia ricorre in cassazione avverso tale sentenza proponendo due motivi. Il contribuente si è costituito a mezzo di controricorso. 2.In data 12 luglio 2021 la difesa dell’Agenzia depositava una memoria con cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito di sgravio totale a favore del contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Va dato atto che con provvedimento 17 maggio 2021 l’Agenzia ha provveduto allo sgravio totale della posizione oggetto di ricorso in via di autotutela. 2. L’intervenuto provvedimento di sgravio (allegato alla sopra richiamata nota della ricorrente) della posizione che ha dato origine alla cartella oggetto del presente giudizio determina il sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso, di cui all’art.100, cod. proc. civ., con conseguente declaratoria di inammissibilità. In proposito va rilevato che l’Avvocatura ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e sul punto la controricorrente nulla ha osservato. 2.In relazione alle spese rilevato che l’esito e’ determinato da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso le stesse vanno compensatetra le parti. 3. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016) P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; dichiara le spese integralmente compensate fra l
Sentenza Cassazione n. 22774/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris