CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 29 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati degli art. 74 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'indagato presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo lamenta la violazione di legge ed eccepisce l'inutilizzabilità delle attività d'indagine svolte senza l'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato, per violazione dei termini massimi di indagine ai sensi dell'art.405, comma 2 e seg. cod. proc. pen. Sostiene che l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata a far data dal 19 ottobre 2018 allorché erano iniziate le intercettazioni nei suoi confronti. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia che non aveva mai avuto rapporti con i partecipi all'associazione, che non aveva condiviso un programma operativo e non aveva partecipato agli utili. Con il terzo denuncia la violazione degli art. 274 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Censura la motivazione laddove aveva valorizzato l'uso di termini e linguaggi peculiari, l'identità del soggetto che aveva effettuato gli acquisti il 19 ottobre e il 6 novembre 2018, la propria presenza il 19 ottobre nei pressi della casa del nigeriano cessionario, l'uso della medesima autovettura il 19 ottobre e il 6 novembre 2018. Osserva infatti che il primo argomento era apodittico e gli altri tre non significativi e in ogni caso frutto di travisamento della prova. Il nigeriano non era stato mai visto in sua compagnia. Con il quarto eccepisce l'insussistenza dei presupposti per applicare l'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 I. n. 146 del 2006. La difesa deposita memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale suffragata da allegati e insiste nelle sue richieste. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. La prima doglianza ha trovato ampia motivazione nell'ordinanza impugnata con cui la difesa non si è confrontata affatto. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio nell'ambito del presente procedimento, per cui la difesa non può lamentare l'omessa iscrizione nel registro degli indagati, ma semmai la tardiva iscrizione. Sennonché le Sezioni Unite Tammaro del 2000 e Lattanzi del 2009 hanno affermato che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione (si veda per un'applicazione recente del principio, Cass., Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046-01). Il Tribunale del riesame ha ulteriormente precisato che il ricorrente è comparso nella vicenda a ottobre 2018 ed è stato arrestato poche settimane dopo, il 6 novembre 2018, con conseguente cessazione delle investigazioni a suo carico. In questo contesto, la difesa non ha indicato quali avrebbero dovuto essere gli atti d'indagine inutilizzabili ai sensi dell'art. 407 cod. proc. pen. La seconda e la terza censura sono meramente fattuali. Il Tribunale del riesame ha spiegato in modo diffuso che tra l'episodio dell'arresto in flagranza e gli altri episodi contestati sussistevano numerose analogie ed elementi di collegamento che consentivano di affermare, nei limiti della cognizione sommaria della fase, che l'utenza intercettata con il RIT 5482/18 era in uso al ricorrente. Quindi, ha esaminato in dettaglio i singoli episodi di cessione e i relativi atti d'indagine, concludendo che le intercettazioni avevano consentito di validare l'ipotesi accusatoria dello spaccio e dell'organizzazione a esso dedita, con l'ulteriore precisazione che l'indagato non aveva offerto alcuna spiegazione alternativa del contenuto delle conversazioni né aveva indicato un possibile alternativo oggetto lecito. I Giudici hanno poi ricostruito che l'associazione di narcotrafficanti albanesi era strutturata in singole cellule dotate di relativa autonomia operativa che, tuttavia, fruivano di comuni fonti di approvvigionamento e di comuni referenti nel Paese d'origine e si erano divise il mercato di Roma. Sebbene il periodo di operatività del ricorrente fosse stato ridotto, le intercettazioni avevano evidenziato come tra lui e gli acquirenti nigeriani ci fosse un rapporto amichevole e confidenziale, indicativo di un legame pregresso di lunga durata. Infatti, gli interlocutori erano soliti concordare le consegne senza neppure indicare il luogo dell'incontro o l'oggetto dello scambio, segno evidente che si trattava di un rapporto abituale e consolidato nel tempo. Il Tribunale del riesame ha valorizzato ulteriori e significativi elementi di giudizio: nel periodo di osservazione, l'indagato si era reso responsabile di ben sei condotte illecite di cessione, movimentando oltre 100 chili di marijuana. L'acquirente nigeriano del ricorrente era cliente anche del sodalizio albanese. Le modalità operative del ricorrente erano comuni agli altri partecipi all'associazione: telefoni dedicati, intestati a ignari cittadini extracomunitari, i medesimi codici linguistici, la medesima vettura intestata a un prestanome italiano. Nelle trattative, il ricorrente aveva mostrato la necessità di rivolgersi a soggetti più in alto di lui per prendere le decisioni. I Giudici hanno scandagliato anche i reati fine ben delineando la gravità del quadro indiziario. La difesa ha invece proposto la rivalutazione degli elementi positivamente indicati dal Tribunale con ampie incursioni nelle prove di cui non è stato dedotto il travisamento. La prospettazione è completamente sganciata dall'analisi del Tribunale. La quarta doglianza attiene a un profilo estraneo alla cognizione del Tribunale del riesame. Infatti, nella sintesi dei motivi non si dà conto dell'aggravante della transnazionalità né la difesa del ricorrente ha documentato un'omessa motivazione. Per giunta, il Tribunale ha evidenziato che la difesa non aveva contestato l'esistenza del sodalizio ma solo la partecipazione del ricorrente, affermazione questa non censurata nel ricorso per cassazione. In definitiva, si tratta di una doglianza di mero stile. Il ricorso va nel complesso rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q . M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così