CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 36453/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha indicato gli elementi di prova da cui è stato ricavato il giudizio di responsabilità dell'imputato per il fatto a lui addebitato, percorso logico su cui il ricorso non prende posizione limitandosi ad una affermazione puramente assertiva sulla mancanza di motivazione; - il secondo motivo è del tutto inconferente con la sentenza impugnata, in quanto, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, le attenuanti generiche sono state concesse all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il presidente