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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 31901/2026

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a in data 11/09/2025 del Tribunale del riesame di Crotone,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 11 settembre 2025 il Tribunale del riesame diCrotone ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e LauraVoce avverso l’ordinanza in data 4 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Crotone.2.

I ricorrenti eccepiscono la violazione o falsa applicazione delle norme didiritto nonché il vizio di motivazione per insussistenza dei presupposti di legge.Sostengono che era stato realizzato solo un sentiero di cantiere realizzato dagliautomezzi per il trasporto dei massi da posare a protezione dalla frana, oggettodell’intervento, per cui non vi era alcuna strada o accesso al mare.Aggiungono di aver operato in virtù dell’ordinanza sindacale n. 161 del 10maggio 2024 con cui era stato ordinato di provvedere senza indugio al ripristinodelle idonee condizioni di sicurezza mediante la realizzazione delle opereprovvisionali e delle adeguate segnalazioni richieste dal caso per garantirel’incolumità pubblica e privata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono manifestamente infondati.I Giudici della cautela hanno accertato che la Voce, in qualità di proprietàdelle aree, e il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di committente dei lavori, hanno effettuato deilavori di sbancamento e di livellamento del terreno con la realizzazione di un nuovoaccesso al mare, lungo un pendio ricadente nell’[OSCURATO:PERSONA] marina protetta di Isola CapoRizzuto.I militari della Guardia costiera hanno verificato sul posto la presenza dimassi di ingente dimensioni, posizionati per realizzare dei muri di sostegno, cheriprofilavano e rimodellavano la costa, ciò che era stato espressamente proibitodall’Ente gestore dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria.Di qui il sequestro dell’area per impedire l’aggravamento o la protrazionedelle conseguenze del reato in spregio dei vincoli paesaggistici.La censura dei ricorrenti, che si schermano dietro la necessità di eseguirele opere di contenimento secondo l’ordinanza sindacale, non coglie la ratiodecidendi dell’ordinanza impugnata, che attiene, invece, alle modalità illecite edesorbitanti di realizzazione dell’intervento, e si risolve in una contestazione fattualee alternativa.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chei ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in data 11/09/2025 del Tribunale del riesame di Crotone,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 11 settembre 2025 il Tribunale del riesame diCrotone ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e LauraVoce avverso l’ordinanza in data 4 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Crotone.2. I ricorrenti eccepiscono la violazione o falsa applicazione delle norme didiritto nonché il vizio di motivazione per insussistenza dei presupposti di legge.Sostengono che era stato realizzato solo un sentiero di cantiere realizzato dagliautomezzi per il trasporto dei massi da posare a protezione dalla frana, oggettodell’intervento, per cui non vi era alcuna strada o accesso al mare.Aggiungono di aver operato in virtù dell’ordinanza sindacale n. 161 del 10maggio 2024 con cui era stato ordinato di provvedere senza indugio al ripristinodelle idonee condizioni di sicurezza mediante la realizzazione delle opereprovvisionali e delle adeguate segnalazioni richieste dal caso per garantirel’incolumità pubblica e privata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono manifestamente infondati.I Giudici della cautela hanno accertato che la Voce, in qualità di proprietàdelle aree, e il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di committente dei lavori, hanno effettuato deilavori di sbancamento e di livellamento del terreno con la realizzazione di un nuovoaccesso al mare, lungo un pendio ricadente nell’[OSCURATO:PERSONA] marina protetta di Isola CapoRizzuto.I militari della Guardia costiera hanno verificato sul posto la presenza dimassi di ingente dimensioni, posizionati per realizzare dei muri di sostegno, cheriprofilavano e rimodellavano la costa, ciò che era stato espressamente proibitodall’Ente gestore dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria.Di qui il sequestro dell’area per impedire l’aggravamento o la protrazionedelle conseguenze del reato in spregio dei vincoli paesaggistici.La censura dei ricorrenti, che si schermano dietro la necessità di eseguirele opere di contenimento secondo l’ordinanza sindacale, non coglie la ratiodecidendi dell’ordinanza impugnata, che attiene, invece, alle modalità illecite edesorbitanti di realizzazione dell’intervento, e si risolve in una contestazione fattualee alternativa.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chei ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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